Sentenza n. 265/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e/o previa concessione di ogni opportuna misura cautelare, per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio: - della nota di comunicazione di esclusione dalla gara del 9 luglio 2025 del Responsabile della fase di affidamento della Regione Puglia, trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data; - dell’eventuale provvedimento/determina di esclusione sottostante la comunicazione di esclusione dalla gara del 9 luglio 2025 del Responsabile della fase di affidamento della Regione Puglia; - ove occorra, della comunicazione di esclusione dalla gara del 9 luglio 2025 pervenuta tramite il portale Empulia prot. n. PE264651-25; - di tutti i verbali di gara ed in particolare del verbale di seduta riservata del Responsabile della procedura per la fase di affidamento e della Commissione giudicatrice dell’8 luglio 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non noto; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimità degli atti impugnati in forma specifica, mediante riammissione alla gara ed aggiudicazione della stessa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla parte ricorrente in data 13 agosto 2025: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia in via monocratica ex art. 56 c.p.a. e collegiale ex art. 55 c.p.a., - della determina n. 98 dell’11 agosto 2025 a firma del Dirigente della Segreteria Generale della Presidenza - Sezione Enti Locali della Regione Puglia, avente ad oggetto l’aggiudicazione della Gara europea, a procedura aperta, da gestire con la modalità di Accordo Quadro, per la fornitura, con la formula “Chiavi in mano”, ad un solo ed unico referente che si addossa tutte le responsabilità, dei servizi, della messa in opera dei palchi e relativi ponteggi e delle attrezzature tecnologiche per la gestione del suono e del video, per la realizzazione di n. 3 edizioni del Festival “La Notte della Taranta”. CIG: B6E2A65BCE, in favore della Società STS Communication S.r.l.; - di tutti i verbali di gara ed in particolare dei verbali nn. 1 del 16 giugno 2025, 6 dell’8 luglio 2025, 7 del 9 luglio 2025 del Seggio di gara, dei verbali nn. 2 del 26 giugno 2025, 3 del 2 luglio 2025, 4 del 4 luglio 2025 della Commissione giudicatrice, del verbale n. 5 dell’8 luglio 2025 del Responsabile della procedura per la fase di affidamento e della Commissione giudicatrice, nonché del verbale n. 1 dell’11 agosto 2025 del Responsabile della procedura per la fase di affidamento; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non noto; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimità degli atti impugnati: - in forma specifica, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., mediante l’aggiudicazione della gara, previa declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente sottoscritto, per il quale la ricorrente manifesta l’interesse al subentro ex art. 122 c.p.a. per l'intera durata programmata; - in subordine, per equivalente economico ex art. 30 e 124 c.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per plurimi errori sostanziali nell'offerta economica e successiva aggiudicazione in favore della seconda classificata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, prima classificata in una procedura aperta per un accordo quadro triennale relativo ai servizi tecnici e organizzativi del Festival “La Notte della Taranta”, ha impugnato la comunicazione di esclusione del 9 luglio 2025, gli atti presupposti e, con motivi aggiunti, l'aggiudicazione dell'11 agosto 2025 in favore della seconda classificata. La gara prevedeva un'offerta economicamente più vantaggiosa, con un prezzo complessivo a corpo risultante dall'applicazione dei prezzi unitari e la compilazione dello schema di offerta economica relativo ai singoli eventi. La ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023 e della lex specialis, sostenendo che non ricorressero i presupposti per la verifica di anomalia, che non fossero stati richiesti giustificativi e che le ragioni dell'esclusione non rientrassero tra quelle previste per l'anomalia; violazione dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023 e delle disposizioni del disciplinare sul soccorso istruttorio, sostenendo che gli errori fossero meri refusi emendabili; violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e degli artt. 10, 101 e 108 del d.lgs. 36/2023; difetto di istruttoria, travisamento e ingiustizia manifesta. In particolare, contestava: l'errata indicazione del valore dell'accordo quadro rispetto allo sconto offerto; l'errata indicazione del valore di un singolo evento itinerante; la mancata coincidenza tra il costo totale della manodopera dichiarato e la somma dei costi indicati per concertoni ed eventi itineranti. Con i motivi aggiunti ha dedotto l'illegittimità derivata e diretta dell'aggiudicazione e dei verbali di gara.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che l'esclusione non fosse stata disposta per anomalia dell'offerta, ma per plurimi errori oggettivi e sostanziali emersi nell'esame dell'offerta economica, dopo l'avvio della verifica di congruità e prima della sua conclusione. Pertanto, non era necessario instaurare il contraddittorio preventivo né richiedere giustificativi ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023. La stazione appaltante aveva inoltre la facoltà, secondo il disciplinare, di sottoporre a verifica un'offerta anche sulla base di ulteriori elementi, inclusi i costi della manodopera. Il disciplinare e il capitolato imponevano, a pena di esclusione, l'indicazione del prezzo complessivo a corpo e dello schema di offerta economica per i singoli eventi, con necessaria corrispondenza tra il valore complessivo, il valore di un concertone e quello di un evento itinerante, secondo la formula 3X + 57Y. L'offerta della ricorrente non rendeva espresso il reale valore unitario dell'evento itinerante e presentava una discordanza tra il costo complessivo della manodopera e la somma dei costi dettagliati. Tali inesattezze, valutate complessivamente, rendevano l'offerta incerta e indeterminata e non erano qualificabili come meri errori materiali. Il soccorso istruttorio, anche procedimentale, non poteva essere utilizzato perché avrebbe consentito una modifica postuma dell'offerta economica, in contrasto con l'autoresponsabilità del concorrente e con la parità di trattamento. Il rilievo sulla sostenibilità dell'offerta contenuto in un verbale è stato ritenuto meramente aggiuntivo e non decisivo. Respinte le censure sull'esclusione, sono state respinte anche quelle contro l'aggiudicazione, in quanto infondate in via derivata e diretta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Puglia e dell'aggiudicataria, liquidate complessivamente in euro 4.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. 36/2023
La disciplina della verifica dell'anomalia non era applicabile quale fondamento dell'esclusione, poiché l'esclusione derivava dall'incertezza e indeterminatezza dell'offerta economica per errori sostanziali rilevati nel corso dell'esame dell'offerta e prima della conclusione della verifica.
art. 101 d.lgs. 36/2023
I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.
Il soccorso istruttorio, compreso quello procedimentale, non può consentire la modifica postuma dell'offerta economica né la correzione di plurime inesattezze sostanziali che rendano incerto il contenuto dell'offerta.
art. 108 d.lgs. 36/2023
È richiamato tra le norme dedotte dalla ricorrente in relazione alla legittimità dell'esclusione, ma la decisione fonda il rigetto soprattutto sulla natura sostanziale degli errori e sull'impossibilità del soccorso istruttorio.
art. 10 d.lgs. 36/2023
È richiamato in relazione al principio di tassatività delle cause di esclusione; il TAR ha ritenuto legittima l'esclusione perché conseguente all'incertezza e indeterminatezza dell'offerta, non a una causa meramente formalistica.
art. 23 del disciplinare di gara
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.
La lex specialis consentiva alla stazione appaltante di avviare la verifica anche sulla base di ulteriori elementi, senza che ciò trasformasse necessariamente le successive criticità dell'offerta in una contestazione di anomalia.
art. 17 del disciplinare di gara
Imponeva l'indicazione del prezzo complessivo a corpo e, unitamente allo schema di offerta economica, la coerenza tra il valore complessivo e i prezzi unitari dei singoli eventi.
art. 121 c.p.a.
Richiamato nella domanda di tutela in forma specifica mediante declaratoria di inefficacia del contratto, non accolta per il rigetto della domanda di annullamento.
art. 122 c.p.a.
Richiamato nella domanda di subentro, rimasta priva di accoglimento in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 30 c.p.a.
Richiamato per la domanda risarcitoria per equivalente, respinta unitamente alle domande principali.
art. 124 c.p.a.
Richiamato per la tutela risarcitoria conseguente all'illegittima aggiudicazione, non accolta.
Massime di principio
- Quando la lex specialis impone che il prezzo complessivo a corpo coincida con la sommatoria dei prezzi unitari relativi alle diverse prestazioni o componenti dell'accordo quadro, l'omessa o errata indicazione di un prezzo unitario e la discordanza tra il costo complessivo della manodopera e i costi analitici possono rendere l'offerta incerta e indeterminata e giustificarne l'esclusione.
- L'esclusione fondata su plurimi errori oggettivi e sostanziali dell'offerta economica, che ne rendono incerto il contenuto, non costituisce necessariamente una valutazione di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 36/2023; in tal caso non è dovuta la preventiva richiesta di giustificativi propria del procedimento di verifica dell'anomalia.
- Il soccorso istruttorio, anche nella forma procedimentale, non può essere utilizzato per correggere plurime inesattezze sostanziali dell'offerta economica quando l'intervento amministrativo comporterebbe una modifica postuma del suo contenuto.
- Il principio del favor partecipationis non consente di superare il principio di autoresponsabilità dei concorrenti e il rispetto della par condicio: il concorrente sopporta le conseguenze degli errori sostanziali commessi nella formulazione dell'offerta.
- Quando l'esclusione del concorrente è legittima, le censure rivolte contro la successiva aggiudicazione in favore dell'altro operatore, fondate esclusivamente sull'illegittimità derivata o sulla medesima ricostruzione dei fatti, devono essere respinte.
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