Sentenza n. 10255/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento 1) L'ANNULLAMENTO PARZIALE E RIFORMA: A) del provvedimento Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20251038331 del 09/12/2025, nella parte in cui ha riconosciuto e disposto l’erogazione di un importo inferiore rispetto a quello approvato e dovuto nell'ambito del PNRR Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare per il progetto, identificato dal CUP D47H23012110004, con provvedimento del 14 giugno 2024 (prot. n. GSEWEB/P20240460216) B) nonché di tutti gli atti anteriori, presupposti, preparatori, consequenziali, comunque connessi e finalizzati all’adozione del provvedimento impugnato anche se non conosciuti dalla società ricorrente 2) ACCERTAMENTO: del diritto della ricorrente ad ottenere il contributo in conto capitale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare” per il progetto, identificato dal CUP D47H23012110004, come quantificato con provvedimento del 14 giugno 2024 (prot. n. GSEWEB/P20240460216) CON CONSEGUENTE CONDANNA DELL’AMMINISTRAZIONE AL PAGAMENTO, anche a titolo di risarcimento, della maggior somma dovuta rispetto al minor importo erogato con il provvedimento Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. prot. n. GSEWEB/P20251038331 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento GSE di rideterminazione del contributo PNRR Parco Agrisolare, con riconoscimento di un importo inferiore a quello inizialmente ammesso
Esito
Favorevole al resistente (gestore del contributo)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto l’ammissione a un contributo in conto capitale nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”. Dopo avere eseguito i lavori e trasmesso la comunicazione di fine lavori, il GSE aveva rideterminato il contributo in euro 54.873,00, escludendo alcune spese rendicontate, tra cui euro 2.920,00 per la rimozione di elementi in amianto e ulteriori costi relativi ad areazione, isolamento termico e riqualificazione energetica. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1, comma 2-bis, della l. n. 241/1990, per omesso preavviso di rigetto o per mancata indicazione preventiva di tutte le somme poi escluse, nonché violazione dei principi di buona fede e collaborazione; 2) violazione del d.m. 19 aprile 2023, n. 211444 e del Regolamento operativo della misura, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che le variazioni intervenute durante l’esecuzione dei lavori fossero ammesse; 3) eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà, oltre a violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. È stata inoltre proposta domanda di accertamento del diritto alla maggiore somma e domanda risarcitoria per euro 15.327,00.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l’art. 10-bis della l. n. 241/1990 non è pertinente rispetto all’attività svolta dal GSE: non si trattava di un provvedimento negativo di esclusione dal contributo, ma della rideterminazione dell’importo nella successiva fase vincolata di verifica e rendicontazione, sulla base dei lavori effettivamente realizzati e delle variazioni ammesse. Il giudice ha inoltre rilevato che il GSE aveva comunque richiesto una relazione tecnica mediante il Portale Agrisolare, escludendo la violazione dei doveri di buona fede e collaborazione. Il secondo motivo è stato respinto perché il Regolamento operativo consentiva determinate variazioni soltanto entro specifici limiti. In particolare, la bonifica dell’amianto doveva riguardare la stessa copertura o lo stesso fabbricato sul quale era installato l’impianto fotovoltaico; non erano quindi ammissibili le spese di rimozione effettuate su un edificio diverso. Le spese di areazione non erano ammissibili anche perché tali interventi erano stati inizialmente dichiarati non necessari e non era stata prodotta la relazione tecnica contenente gli elementi minimi prescritti. Sono state inoltre ritenute non ammissibili le spese di isolamento termico per euro 7.000,00, in mancanza del necessario livello di dettaglio nella comunicazione integrativa. Il terzo motivo è stato respinto perché il provvedimento indicava gli interventi realizzati, le spese ammesse e quelle escluse e spiegava la differenza tra l’importo massimo inizialmente riconoscibile, pari a euro 70.200,00, e l’importo effettivo rideterminato, pari a euro 54.873,00. Il rigetto della domanda di annullamento ha comportato anche il rigetto della domanda risarcitoria. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
“tende a realizzare, al fine di anticipare o evitare eventuali impugnazioni, un contraddittorio sui punti della vicenda amministrativa che determineranno la pubblica amministrazione a rigettare la richiesta del privato”
Il preavviso di rigetto non è stato ritenuto applicabile alla fase di verifica e rendicontazione successiva all’ammissione al contributo, qualificata come fase vincolata e non avente contenuto propriamente negativo.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il giudice ha escluso la violazione dei principi di buona fede e collaborazione, anche perché il GSE aveva richiesto al beneficiario una relazione tecnica tramite il Portale Agrisolare.
art. 97 Cost.
La dedotta violazione dei principi di buon andamento e imparzialità è stata ritenuta insussistente in ragione della legittimità della procedura di verifica e della comunicazione effettuata dal GSE.
d.m. 19 aprile 2023, n. 211444
Il decreto disciplina la misura PNRR “Parco Agrisolare” e consente variazioni e interventi complementari soltanto entro i limiti e alle condizioni previste dalla disciplina attuativa.
art. 6, commi 7 e 8, d.m. 19 aprile 2023, n. 211444
“è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto [...] purché appartenenti allo stesso fabbricato”
La possibilità di collocare l’impianto su una copertura diversa da quella sottoposta a bonifica presuppone che le coperture appartengano allo stesso fabbricato; non consente di abbinare l’impianto su un edificio alla bonifica su un edificio distinto.
paragrafo 4.3 del Regolamento Operativo 2023
L’importo effettivo del contributo è rideterminato sulla base dei reali costi sostenuti dal beneficiario, anche se l’intensità massima del contributo era stata previamente quantificata.
paragrafo 6.2.1 del Regolamento Operativo 2023
“descrizione esaustiva dell’intervento [...] stima preliminare dei costi e dei lavori [...] cronoprogramma finanziario [...] descrizione dei lavori”
Le spese per interventi di riqualificazione energetica sono ammissibili solo se supportate dalla relazione tecnica e dagli elementi minimi di dettaglio richiesti dal regolamento.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta in conseguenza dell’accertata legittimità del provvedimento di rideterminazione del contributo.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali per l’ammissione a contributi pubblici, l’art. 10-bis della l. n. 241/1990 non trova applicazione quando la fase successiva di verifica della rendicontazione costituisce un’attività vincolata, distinta dalla decisione originaria di ammissione e priva di contenuto propriamente negativo.
- La rideterminazione dell’importo di un contributo già ammesso, effettuata sulla base dei lavori effettivamente realizzati, dei costi rendicontati e delle variazioni consentite dalla disciplina di finanziamento, non equivale a una nuova esclusione dal beneficio e non richiede, per ciò solo, il preavviso di rigetto.
- Nell’ambito della misura “Parco Agrisolare”, la bonifica dell’amianto può riguardare una copertura diversa da quella sulla quale è installato l’impianto fotovoltaico solo se le coperture appartengono allo stesso fabbricato; non sono ammissibili contributi per la bonifica di un edificio diverso da quello interessato dall’impianto.
- Le spese per interventi di riqualificazione energetica, ventilazione o isolamento termico possono essere riconosciute soltanto se rispettano le condizioni sostanziali del progetto e sono corredate dalla relazione tecnica e dagli elementi minimi di dettaglio prescritti dal Regolamento operativo.
- Un provvedimento di rideterminazione del contributo è adeguatamente motivato quando indica gli interventi realizzati, distingue le spese ammesse da quelle escluse e illustra il calcolo dell’importo effettivo riconosciuto rispetto all’importo massimo inizialmente determinato.
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