Cassazione Civile, Ordinanza n. 08574/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente)
La controversia
La controversia nasce da un incarico di collaborazione professionale conferito da un ente alla dott.ssa Felicetti per attività di esperta di storia dell’arte e per la predisposizione della documentazione e del progetto gestionale/scientifico del Museo-Pinacoteca di Cavalese. L’atto formale di incarico prevedeva un rapporto di sei mesi, mentre una precedente delibera interna dell’ente contemplava la possibilità di proroga fino a tre anni se fossero stati ottenuti finanziamenti provinciali. La professionista ha chiesto il pagamento dei compensi per l’attività svolta e il risarcimento del danno assumendo che la mancata proroga dell’incarico fosse dipesa dalla condotta omissiva e contraddittoria dell’ente, invocando la disciplina della condizione sospensiva e della buona fede ex artt. 1358 e 1359 c.c. La Corte d’appello ha accolto la domanda risarcitoria, ritenendo che la delibera interna e una e-mail dello scario integrassero il contenuto del rapporto e che vi fosse stata violazione della buona fede in pendenza di condizione. Nel ricorso per cassazione l’ente ha dedotto, in sintesi, che: la delibera interna non poteva valere come proposta o parte integrante del contratto, essendo atto solo autorizzatorio interno e comunque inidoneo a supplire alla forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti con la P.A.; la lettera di incarico era l’unico atto recettizio e non conteneva la proroga; l’e-mail dello scario, proveniente da account personale e priva di forma ufficiale, non poteva impegnare l’ente e comunque era solo preparatoria della successiva seduta ufficiale; conseguentemente la Corte territoriale avrebbe errato nell’attribuire efficacia vincolante a tali atti e nel ritenere imputabile all’ente il mancato avveramento della condizione. I motivi ulteriori sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sulla corretta applicazione degli artt. 1358 e 1359 c.c. e sulla quantificazione del danno sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo fondate le censure sulla necessità della forma scritta ad substantiam nei contratti d’opera con la pubblica amministrazione e sull’erronea attribuzione di efficacia vincolante alla e-mail dello scario. Ha affermato che la delibera interna dell’organo collegiale ha natura meramente autorizzatoria e rilevanza interna, non potendo essere considerata automaticamente parte integrante del contratto formalmente stipulato, salvo un espresso e specifico richiamo idoneo a integrare il contenuto negoziale. Ha inoltre rilevato che la e-mail dell’11 giugno 2012, inviata da account personale, non aveva di per sé valore di impegno definitivo dell’ente, risultando invece una comunicazione preparatoria da formalizzare nella seduta ufficiale del 26 giugno 2012. Per effetto dell’accoglimento dei primi due motivi, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese. I motivi terzo, quarto e quinto sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 1359 c.c.
richiamato come base della domanda risarcitoria per il mancato avveramento della condizione sospensiva imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento stesso
art. 1358 c.c.
richiamato quale norma che impone correttezza e buona fede nel comportamento delle parti in pendenza di condizione sospensiva
art. 1218 c.c.
invocato dalla parte attrice come ulteriore fondamento della pretesa risarcitoria per inadempimento
art. 1326 c.c.
richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione alla formazione del consenso e alla qualificazione degli atti come proposta/accettazione
art. 1334 c.c.
richiamato nel primo motivo in tema di efficacia degli atti unilaterali recettizi
art. 1353 c.c.
richiamato nel primo motivo in tema di contratto sottoposto a condizione sospensiva
art. 1362 c.c.
richiamato per la corretta interpretazione della volontà negoziale e del contenuto degli atti
art. 1364 c.c.
richiamato per l’interpretazione del contratto e dei rinvii contenuti negli atti
art. 1366 c.c.
richiamato quale criterio di interpretazione conforme a buona fede
art. 1371 c.c.
richiamato nel primo motivo quale criterio interpretativo residuale
art. 16 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
richiamato come norma sulla stipulazione dei contratti da parte della pubblica amministrazione e sulla forma richiesta
art. 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
richiamato insieme all'art. 16 r.d. 2440/1923 per il regime formale dei contratti pubblici
art. 116 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio denunciato per erronea valutazione delle prove
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato nel procedimento di trattazione in camera di consiglio
art. 345 c.p.c.
richiamato in tema di devoluzione in appello e di riproposizione delle eccezioni assorbite o non esaminate
art. 346 c.p.c.
richiamato per la mera riproposizione delle questioni assorbite da parte del litigante totalmente vittorioso in primo grado
art. 329 c.p.c.
richiamato in relazione alla formazione del giudicato interno
art. 97 Cost.
richiamato a sostegno della funzione della forma scritta nei contratti pubblici come presidio di imparzialità e buon andamento
Massime di principio
- Nei contratti d’opera professionale con la pubblica amministrazione la forma scritta è richiesta ad substantiam: il contratto deve risultare da un atto scritto sottoscritto dalle parti competenti a esprimere la volontà dell’ente all’esterno, con determinazione dell’oggetto della prestazione e del compenso.
- La delibera dell’organo collegiale dell’ente, che autorizza o dispone il conferimento di un incarico, ha di regola natura interna e autorizzatoria; non può essere equiparata, senza un espresso e specifico rinvio negoziale, a una proposta contrattuale o a un documento idoneo a integrare validamente il contenuto del contratto formale.
- Il contenuto di un contratto formale può essere integrato da fonti esterne solo se il rinvio sia espresso, specifico e coerente con il livello di formalismo richiesto dall’atto richiamato, così da rendere chiaro che gli elementi esterni entrano nel regolamento negoziale come clausole concordate.
- Una comunicazione informale proveniente da soggetto che opera nell’ente non vale, di per sé, come atto vincolante dell’amministrazione se non risulti adottata con le forme e i poteri necessari a impegnare all’esterno l’ente stesso; occorre verificare il tenore complessivo della comunicazione e l’eventuale necessità di una successiva formalizzazione.
- In sede di appello, la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale sulle questioni assorbite o non esaminate; è sufficiente la loro espressa riproposizione per evitare la presunzione di rinuncia.
- Se la condizione sospensiva e la proroga di un incarico dipendono da atti formalmente necessari di un ente pubblico, il giudice di merito deve accertare con rigore se e quando tali atti siano stati validamente formati, senza attribuire efficacia vincolante a meri passaggi preparatori o interni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08554/2023 del 27/03/2023
- ordinanza_civile · 27 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08555/2023 del 27/03/2023
- ordinanza_civile · 27 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08556/2023 del 27/03/2023
- ordinanza_civile · 27 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08559/2023 del 27/03/2023
- ordinanza_civile · 27 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08560/2023 del 27/03/2023
- ordinanza_civile · 27 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08562/2023 del 27/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →