Cassazione Penale, Sentenza n. 37867/2023 del 15/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
UniCredit ha impugnato la sentenza di appello che aveva riqualificato i fatti e aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato relativo al solo orologio Rolex Daytona, contestando la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle restanti 660 cose in pegno e la errata sussunzione giuridica (riqualificazione in appropriazione indebita anziché furto) operata dalla Corte di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al primo e al terzo motivo: ha rilevato una lacuna motivazionale della Corte d'appello con riguardo alle condotte relative agli altri 660 oggetti (diverse da quella sul Rolex), e ha ritenuto fondata la censura sulla sussunzione giuridica in base alla giurisprudenza consolidata; ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle condotte non attinenti al Rolex Daytona e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio su tali punti. Ha altresì condannato l'imputato Salvi alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da UniCredit nel presente grado.
Norme richiamate
art. 61, n. 7 e 9, cod. pen.
Richiamati come aggravanti utilizzate nella riqualificazione operata in appello; il riferimento serve a inquadrare il trattamento sanzionatorio delle condotte.
art. 646, commi 1 e 2, cod. pen.
Norma sull'appropriazione indebita: la Corte d'appello aveva riqualificato i fatti in tal senso; la Cassazione ha valutato la correttezza di tale sussunzione alla luce della distinzione tra detenzione e potere dispositvo del bene.
art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. (menzione normativa e informazione provvisoria n. 6/2023)
La Corte osserva che la novella procedurale non si applica al caso perché la costituzione della parte civile è anteriore al 30/12/2022; si conferma l'applicabilità della disciplina previgente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per il riassunto dei motivi di ricorso secondo i termini formali di esposizione.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamato quale criterio di censura per vizio di sussunzione (errore nell'inquadramento giuridico del fatto).
art. 603 cod. pen. (richiamo all'attività istruttoria compiuta)
Citato in relazione all'attività istruttoria svolta dalla Corte di appello; la Cassazione esamina la coerenza delle conclusioni sulla base di tale istruttoria.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Richiamato per la trattazione scritta del procedimento a causa delle disposizioni emergenziali (modalità di trattazione adottata).
Massime di principio
- La motivazione della sentenza deve affrontare e valutare espressamente tutte le condotte contestate: l'omissione di considerare singoli elementi o contestazioni può integrare una lacuna motivazionale che determina l'annullamento e il rinvio.
- La distinzione tra furto e appropriazione indebita va valutata in funzione del potere di disposizione sul bene: la mera detenzione 'nomine alieno' (senza potere dispositivo autonomo) è compatibile con il reato di furto; la traditio della chiave o un'autorizzazione implicita a disporre può invece fondare l'appropriazione indebita.
- La prescrizione e gli effetti sulla procedibilità vanno valutati caso per caso e possono riguardare singoli beni o condotte, senza estendersi automaticamente a tutte le contestazioni.
- La Corte di cassazione può rilevare errori di inquadramento giuridico anche quando la parte civile non abbia interesse specifico a censurare quel punto, ma l'annullamento può essere limitato alle questioni per le quali sussistono vizi di motivazione o di diritto.
- In sede di impugnazione la parte civile può ottenere la riforma o il rinvio se dimostra che la decisione d'appello non ha esaminato adeguatamente le sue censure; la vittoria può tradursi anche in una condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di giudizio.
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