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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29978/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza, proposta da Schillaci, di riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva tra le condanne riportate con due sentenze della Corte di appello di Palermo (10/06/2014 e 06/10/2016). Il ricorrente deduce inosservanza di legge e carenza/illogicità della motivazione (art. 81 comma 2 c.p., artt. 666 co.2, 671, 125 co.3 e 546 lett. e) c.p.p.), sostenendo che l'istanza impugnata non fosse mera reiterazione di una precedente poiché sarebbe basata su nuovi elementi di fatto: la unificazione in continuazione con la sentenza del procedimento n. 1521/2011 (rapina e furto d'autovettura) e il fatto che la rapina sarebbe stata commessa con l'autovettura oggetto della ricettazione della sentenza del 2016, elementi che, se valutati, avrebbero portato al riconoscimento di un medesimo disegno criminoso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che la richiesta di riconoscimento della continuazione già rigettata non può essere riproposta (anche parzialmente) per il principio del ne bis in idem e perché la nuova istanza non ha apportato elementi realmente nuovi, ma soltanto meglio esplicitato indicazioni già precedentemente presentate. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 comma 2 codice penale

    Richiamato come norma in tema di concorso di reati; in motivazione è invocato indirettamente per la valutazione dell'identità del disegno criminoso tra fatti diversi ai fini della continuazione.

  • art. 666 comma 2 codice di procedura penale

    Norma processuale rilevante in materia di esecuzione; citata a supporto delle regole procedurali sull'istanza in sede esecutiva e sul potere del giudice dell'esecuzione.

  • art. 671 codice di procedura penale

    Norma che disciplina il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva; la domanda di Schillaci mirava espressamente al riconoscimento ai sensi di questa disposizione.

  • art. 125 comma 3 codice di procedura penale

    Norma procedurale richiamata nelle censure relative alla motivazione e all'esame delle istanze; utilizzata nel quadro delle deduzioni di nullità o vizio motivazionale.

  • art. 546 lett. e) codice di procedura penale

    Richiamata tra le norme sulle impugnazioni e i poteri del giudice; inserita tra le disposizioni richiamate dal ricorrente per criticare il rigetto.

  • principio del ne bis in idem

    Principio generale dell'ordinamento che vieta la reiterazione della medesima controversia/decisione; la Corte lo applica per impedire la riproposizione di una domanda già definitivamente rigettata in sede esecutiva, qualificando la nuova istanza come mera reiterazione.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per sottolineare che i principi generali dell'ordinamento (come il ne bis in idem) costituiscono riferimento cui il giudice non può sottrarsi nell'interpretazione logico-sistematica delle norme.

Massime di principio

  • Una richiesta di riconoscimento della continuazione già rigettata dal giudice dell'esecuzione non può essere riproposta: il divieto di reiterazione vale anche se la nuova istanza è solo parziale rispetto alla precedente.
  • Per superare il divieto di riproposizione è necessario portare elementi nuovi, sostanziali e documentati che non fossero disponibili o dedotti nella precedente domanda; la mera migliore esplicitazione o formulazione non è sufficiente.
  • Il principio del ne bis in idem opera come principio generale dell'ordinamento e giustifica l'inammissibilità di istanze reiterate per ragioni di razionalità e funzionalità del sistema processuale.
  • Nel valutare la sussistenza della continuazione occorre dimostrare un effettivo collegamento di disegno criminoso (identità o stretta connessione di scopo, modalità e mezzi) tra i reati; collegamenti puramente ipotetici o non provati non sono idonei.
  • Chi propone una nuova istanza dopo un rigetto deve documentare chiaramente perché gli elementi nuovi non potevano essere prodotti prima e fornire prove concrete di tali elementi (atti nuovi, sentenze sopravvenute, acquisizioni istruttorie non precedentemente disponibili).
  • La proposizione di ricorsi manifestamente reiterativi può comportare non solo il rigetto per irricevibilità/inammissibilità ma anche l'imposizione delle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se non è dimostrata l'assenza di colpa nella scelta processuale.

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