Ordinanza n. 99/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 23.10.2025, notificato il 31.10.2025, con cui il Prefetto di Trapani ha rigettato l’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni del 19.03.2019; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento prefettizio del 23 ottobre 2025, notificato il 31 ottobre 2025, con cui è stata rigettata l'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni disposto il 19 marzo 2019. Ha dedotto vizi di legittimità dell'atto, contestando in particolare la rilevanza del possesso illegale di munizioni nonché del contesto socio-ambientale e delle frequentazioni valorizzate dalla Prefettura, anche in ragione dell'intervenuto pagamento dell'oblazione e dell'assenza di rilevanza penale delle frequentazioni.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, rilevando che il diniego appare sufficientemente fondato sul fatto storico del possesso illegale di munizioni. Il pagamento dell'oblazione estingue il reato, ma non impedisce all'amministrazione di valutare la condotta per finalità diverse da quelle penali. Il Collegio ha inoltre ritenuto corretta la valorizzazione di un contesto socio-ambientale controindicato, anche se le frequentazioni del ricorrente non hanno raggiunto la soglia della rilevanza penale. È stato ritenuto assente anche il periculum in mora, poiché non è stato chiarito quale danno grave e irreparabile deriverebbe dal mantenimento del divieto di detenzione delle armi. L'istanza cautelare è stata quindi rigettata, con condanna del ricorrente alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente e degli altri soggetti interessati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'estinzione del reato conseguente al pagamento dell'oblazione non impedisce all'amministrazione di valutare il fatto storico oggetto dell'imputazione nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi finalità diverse da quelle penali.
- Nel procedimento relativo al divieto di detenzione di armi, l'amministrazione può valorizzare, ai fini della valutazione di affidabilità e pericolosità, anche un contesto socio-ambientale controindicato e frequentazioni prive di autonoma rilevanza penale.
- La sospensione cautelare di un divieto di detenzione di armi richiede la dimostrazione sia di una plausibile illegittimità del provvedimento sia di un danno grave e irreparabile; la mera esistenza del divieto, senza specificazione del pregiudizio concreto, non integra il periculum in mora.
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