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Sentenza

Sentenza del 17/11/2021 n. 34898 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della notifica dell'avviso di rettifica del prezzo di vendita e della successiva cartella esattoriale per vizi del procedimento notificatorio: la relata risultava contraddittoria tra ipotesi di irreperibilità relativa e assoluta e mancava l'inoltro/ricezione della raccomandata informativa prescritta dall'art. 140 c.p.c.; contestata inoltre la notifica dell'atto d'appello presso il difensore del primo grado nonostante elezione di domicilio presso nuovo difensore ai sensi dell'art. 330 c.p.c.; dedotta anche la decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n.131/1986.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso (vizi relativi alla notifica ex art. 140 c.p.c. e alla necessità di accertare se si trattasse di irreperibilità relativa o assoluta e della prova dell'avvenuto inoltro/ricezione della raccomandata informativa). Ha ritenuto che la decisione di merito della CTR fosse carente perché non aveva chiarito le modalità di notifica e la data di effettiva conoscenza dell'atto dalla contribuente, necessarie per valutare la tempestività dell'impugnazione. Ha poi affermato i principi secondo i quali la notificazione con vizi è, in generale, nullità sanabile con la costituzione o con la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.; ha respinto il motivo relativo alla validità della notifica dell'appello presso il difensore del primo grado (tale vizio è nullità sanata dalla costituzione). La sentenza impugnata è stata cassata e rinviata ad altra sezione della CTR della Toscana, in diversa composizione, per nuovi accertamenti e decisione anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e)

    Disciplina le modalità di notifica degli atti tributari; la lett. e) si applica quando il messo accerta che il contribuente è trasferito in luogo sconosciuto e in tale ipotesi non è prevista la raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c.; occorre però che il messo verifichi che non si tratti di mero mutamento d'indirizzo nel medesimo comune.

  • Art. 140 c.p.c.

    Regola la procedura di notificazione a mezzo posta (irrecuperabilità relativa): richiede l'inoltro e la effettiva ricezione della raccomandata informativa e la prova con l'avviso di ricevimento per il perfezionamento della notifica; la sola attestazione di deposito non è sufficiente.

  • Art. 156 c.p.c.

    Principio della strumentalità delle forme: la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato; i vizi della notificazione rientrano nella nullità che è sanabile per raggiungimento dello scopo (es. costituzione o impugnazione tempestiva) e la costituzione del destinatario produce effetto sanante ex tunc.

  • Art. 160 c.p.c.

    Richiama i principi sulle forme processuali e la loro strumentalità, rilevanti nell'apprezzamento della validità/sanabilità delle notifiche.

  • Art. 291 c.p.c.

    Prevede la rinnovazione della notificazione in caso di nullità e stabilisce che la rinnovazione impedisce ogni decadenza, perciò la rinnovazione ha efficacia ex tunc.

  • Art. 330 c.p.c.

    Consente l'elezione di domicilio presso difensore per i gradi successivi; la notifica eseguita presso il precedente difensore quando non sia stata revocata espressamente la procura non determina inesistenza della notificazione ma un vizio sanabile dalla costituzione della parte destinataria.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76

    Stabilisce termini per l'impugnazione/azione dell'Amministrazione (richiamato dall'intimata come possibile causa di decadenza dal potere impositivo); la Corte ha assorbito il motivo relativo a questa dedotta decadenza, richiedendo che la CTR si pronunciasse correttamente sulla data di conoscenza dell'atto prima di decidere sulla decadenza.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21 e 51

    Norme processuali tributarie richiamate nell'impugnazione: art.21 riguarda la fase di appello, art.51 la notificazione degli atti processuali; la Corte ha valutato i vizi notificatori in combinato con le norme del rito civile.

Massime di principio

  • Se la notifica è stata eseguita secondo il procedimento ex art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa) è necessario produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa: la sola attestazione del messo di aver consegnato l'avviso all'ufficio postale non prova l'effettivo inoltro/ricezione.
  • Va sempre chiarito se la notifica si è svolta in ipotesi di irreperibilità relativa (art.140 c.p.c.) o assoluta/trasferimento in luogo sconosciuto (art.60 lett. e D.P.R. 600/1973), perché da ciò dipende l'obbligo della raccomandata informativa e la prova richiesta.
  • Un vizio di notifica in genere costituisce nullità (non inesistenza) quando sussistono gli elementi minimi strutturali della notificazione (trasmissione da soggetto qualificato e fase di consegna): tale nullità è sanabile ex tunc dalla costituzione del destinatario o dalla tempestiva impugnazione dell'atto.
  • Se la parte destinataria si costituisce in giudizio la notifica nulla o viziata viene in genere sanata; se la parte è contumace, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
  • Il giudice di merito, prima di dichiarare la decadenza del contribuente o dell'amministrazione, deve accertare la data effettiva di conoscenza dell'atto (per stabilire l'inizio del termine di impugnazione) e le modalità pratiche seguite nella notificazione; il mancato accertamento rende la decisione viziata.
  • La notifica dell'atto d'appello presso il precedente difensore, senza revoca esplicita della procura, è vizio sanabile dalla costituzione della parte destinataria; non produce automaticamente l'inesistenza dell'atto di impugnazione.

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