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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04883/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione; contribuente)

La controversia

La lite trae origine da accertamenti svolti su società formalmente estere, ritenute dall’Amministrazione finanziaria di fatto amministrate da un soggetto persona fisica. In particolare, una società con sede formale in Lussemburgo/Liechtenstein, operante nella valorizzazione di immobili in Sardegna, veniva considerata esterovestita e assoggettabile a imposizione italiana; l’Agenzia contestava inoltre operazioni imponibili non dichiarate derivanti dalla ritenzione di una caparra di euro 300.000 per l’inadempimento di un preliminare. Sul piano sanzionatorio venivano irrogate sanzioni alla persona fisica per omessa istituzione e/o irregolare tenuta/conservazione delle scritture contabili e per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali. La CTR aveva ritenuto il soggetto amministratore di fatto della società e ne aveva escluso la responsabilità per le sanzioni fiscali relative al rapporto tributario della società ai sensi dell’art. 7 d.l. 269/2003, ma gli aveva comunque mantenuto una sanzione per la violazione relativa alle scritture contabili, qualificandola come omissione formale direttamente riferibile alla sua persona. L’Agenzia ricorreva deducendo violazione degli artt. 7 d.l. 269/2003 e 9 d.lgs. 471/1997, nonché di norme su presunzioni e prova, sostenendo che l’amministratore di fatto dovesse rispondere in proprio delle violazioni, specie per l’uso personale dello schermo societario e per gli indici fattuali emersi dagli atti. Il soggetto persona fisica ricorreva a sua volta censurando la conferma della sanzione per la tenuta della contabilità, assumendo che anche tale illecito rientrasse tra le sanzioni relative al rapporto fiscale della società e dovesse quindi gravare esclusivamente sulla persona giuridica.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, ritenendo infondato e in parte inammissibile il motivo con cui si pretendeva di far rispondere personalmente l’amministratore di fatto delle sanzioni tributarie riferibili alla società, perché la CTR aveva accertato in fatto che il soggetto aveva agito nell’interesse della società e non come socio occulto o utilizzatore dello schermo societario per fini propri. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo dell’Agenzia per difetto del vizio denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso di Andrea Bortolazzi, cassando sul punto la sentenza impugnata: la Corte ha affermato che anche la sanzione per la mancata o irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili rientra tra le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio della società e, come tale, resta esclusivamente a carico della persona giuridica ex art. 7 d.l. 269/2003, senza poter essere irrogata alla persona fisica amministratore di fatto. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente, con compensazione delle spese dei gradi di merito e condanna dell’Agenzia alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    consente la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo specifiche allegazioni

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    preclude la censura ex art. 360, n. 5, in caso di doppia conforme di merito

  • art. 7 d.l. n. 269/2003

    le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica; la regola vale anche se la società è gestita da un amministratore di fatto, salvo società fittizia o schermo per fini personali

  • art. 9 d.lgs. n. 471/1997

    la violazione relativa alla tenuta/conservazione delle scritture contabili è ricompresa nel rapporto fiscale della società e non legittima l’irrogazione della sanzione alla persona fisica amministratore di fatto

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    regola generale della responsabilità personale dell’autore della violazione, derogata dall’art. 7 d.l. 269/2003 per le società con personalità giuridica

  • art. 22 del d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come obbligo di conservazione/tenuta della contabilità nell’ambito dell’imprenditore e del rapporto fiscale

  • art. 39 del d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale norma sugli obblighi di tenuta della contabilità IVA

  • art. 14 del d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come norma sugli obblighi contabili dell’imprenditore

  • artt. 2214 e 2220 c.c.

    richiamati per affermare che la tenuta e conservazione delle scritture contabili sono obblighi strutturali dell’imprenditore

  • art. 25 l. n. 218/1995

    richiamato nel fatto storico per il radicamento fiscale in Italia della società estera

  • art. 4 modello convenzione OCSE

    richiamato nel fatto storico per sostenere il domicilio fiscale in Italia della società

Massime di principio

  • Le sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica gravano in via esclusiva sulla persona giuridica, anche quando l’ente sia gestito di fatto da un terzo, salvo che sia provato che lo schermo societario sia meramente fittizio o strumentale al perseguimento di fini personali.
  • La qualità di amministratore di fatto non basta, da sola, a traslare sulla persona fisica le sanzioni proprie della società; occorre accertare che la società sia stata utilizzata come paravento per gli illeciti commessi nel suo esclusivo interesse personale.
  • Quando il giudice di merito accerta che la persona fisica ha operato nell’interesse della società e non quale effettivo beneficiario occulto, resta applicabile la disciplina speciale dell’art. 7 d.l. 269/2003 e la sanzione non può essere irrogata all’amministratore di fatto.
  • La violazione relativa alla tenuta e conservazione delle scritture contabili, pur riferibile materialmente al soggetto che le gestisce, rientra nel rapporto fiscale della società e, se la società ha personalità giuridica, la relativa sanzione deve essere irrogata esclusivamente all’ente.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme di merito, salvo che il ricorrente indichi specificamente le divergenze tra le decisioni di primo e secondo grado e deduca l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di meri elementi istruttori.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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