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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34451/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado a 3 anni e 6 mesi di reclusione per bancarotta documentale generica. In fatto, la contestazione riguardava la irregolare tenuta delle scritture contabili in ambito fallimentare, ritenuta idonea a impedire o rendere più difficoltosa la ricostruzione delle vicende patrimoniali della società fallita, con attribuzione all'imputato di un ruolo quanto meno di amministratore formale/non attivo. Con il ricorso si deducevano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la pretesa rilevanza di una sopravvenuta estinzione di reati diversi, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo; 2) e 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo generico, sostenendo che la Corte territoriale non avesse motivato adeguatamente; 4) violazione di legge sul calcolo della prescrizione, assumendo che la condotta dovesse essere riqualificata in bancarotta semplice, con conseguente maturazione del termine estintivo. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico per indeterminatezza, gli ulteriori motivi inediti perché non proposti in appello e comunque manifestamente infondati, e ha escluso sia la riqualificazione in bancarotta semplice sia la maturazione della prescrizione prima della sentenza di appello.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto: a) generico il primo motivo, perché non specificamente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e privo della necessaria indicazione degli elementi fattuali posti a sostegno della censura; b) inammissibili perché nuovi, oltre che infondati, i motivi sulla sussistenza del dolo generico, non essendo stati dedotti in appello; c) inammissibile e infondato il motivo sulla prescrizione, poiché la richiesta riqualificazione in bancarotta semplice non era stata proposta nei gradi di merito e, comunque, il termine prescrizionale del reato contestato non era maturato prima della decisione di secondo grado, dovendosi avere riguardo a tale momento in presenza di ricorso inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 4, c.p.p.

    l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo

    La Corte richiama la regola secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio anche in cassazione se non sia stata già rilevata dal giudice d'appello, salvo il limite del giudizio di rinvio.

  • art. 627, comma 4, c.p.p.

    in ogni stato e grado del processo

    È utilizzato, insieme all'art. 591 c.p.p., per affermare la possibilità di dichiarare l'inammissibilità anche d'ufficio in sede di legittimità, con la sola eccezione del giudizio conseguente ad annullamento con rinvio.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e determinato; la censura generica o indeterminata è inammissibile perché non consente al giudice di comprendere puntualmente le doglianze e di esercitare il controllo richiesto.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    precluse perché non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello

    Non possono essere proposte per la prima volta in cassazione questioni o censure che non siano state dedotte in appello, pena l'inammissibilità.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La deduzione della prescrizione è ammissibile solo se il termine sia maturato prima della sentenza impugnata; altrimenti il motivo non è scrutinabile nel modo prospettato.

  • art. 216 l. fall.

    È richiamato per distinguere la bancarotta fraudolenta documentale dalla bancarotta semplice, evidenziando che per la prima è richiesto il dolo generico.

  • art. 217 l. fall.

    È richiamato per escludere la riqualificazione della condotta in bancarotta semplice, poiché nel caso concreto la condotta è stata ritenuta sorretta da dolo generico e non da mera colpa o negligenza.

  • art. 167 c.p.

    La sopravvenuta estinzione di reati diversi, intervenuta in sede esecutiva, è ritenuta irrilevante ai fini della valutazione del dolo nel reato contestato.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli

    Le Sezioni Unite sono richiamate per il principio secondo cui la declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata anche d'ufficio in cassazione.

  • Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci

    Si richiama il principio per cui la prescrizione può essere dedotta in cassazione solo se maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio anche se non dichiarata nei gradi precedenti, salvo i limiti propri del giudizio di rinvio dopo annullamento con rinvio.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, determinate e puntualmente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata; la doglianza meramente assertiva o generica è inammissibile.
  • Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni di fatto o profili di vizio motivazionale che non siano stati previamente dedotti con l'appello, pena l'inammissibilità del motivo.
  • In tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. generica, il dolo dell'amministratore formale non richiede la rappresentazione degli specifici interventi falsificatori altrui: basta la consapevolezza della significativa possibilità di alterazione fraudolenta della contabilità e il mancato esercizio dei doveri di vigilanza e controllo.
  • La bancarotta semplice e la bancarotta fraudolenta documentale si distinguono per l'elemento soggettivo: la prima può essere integrata da dolo o colpa, mentre la seconda richiede dolo generico, cioè coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture con consapevolezza dell'impossibilità di ricostruire le vicende patrimoniali.
  • La deduzione della prescrizione è scrutinabile in cassazione solo se il termine estintivo era già maturato prima della sentenza impugnata e il giudice di merito avrebbe dovuto dichiararla; se il termine matura dopo, il motivo non è ammissibile in quella forma.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

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