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Sentenza

Sentenza n. 155/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'accertamento e la dichiarazione, previo annullamento di qualsiasi eventuale contrario atto, del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla normativa appena citata (oltre rivalutazione ed interessi), condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti.

Giustizia amministrativa202500340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, includendo nella base di calcolo sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi. La pretesa si fondava sull'appartenenza alle Forze di Polizia e sulla cessazione dal servizio a domanda. L'INPS si è costituito resistendo al ricorso. Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, in ragione della giurisprudenza consolidata del TAR e del Consiglio di Stato.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha riconosciuto il diritto del ricorrente ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il correlato obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali. Il giudice ha ritenuto non pertinente l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferito alla base pensionabile e non al calcolo dell'indennità di buonuscita. Ha inoltre escluso che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 abbia determinato la reviviscenza della precedente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per raggiunti limiti di età, inabilità permanente o decesso; pertanto, il beneficio spetta anche in caso di cessazione a domanda. Infine, il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, essendo funzionale soltanto alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    La disposizione riconosce il beneficio dei sei scatti stipendiali agli appartenenti alle Forze di Polizia e il termine previsto per la domanda è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo, senza natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    La norma riguarda la base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita.

  • art. 11 l. n. 231/1990

    La sua abrogazione non ha comportato la reviviscenza dell'originaria formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 e della limitazione del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, Codice dell'ordinamento militare

    Ha abrogato l'art. 11 della l. n. 231/1990, senza determinare la reviviscenza della disciplina previgente limitativa del beneficio.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono i presupposti, qui individuati nella giurisprudenza consolidata sulla questione.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Impone all'amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato nella misura versata, dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
  • La disciplina dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 relativa alla base pensionabile non incide sulla diversa base di calcolo dell'indennità di buonuscita e non può essere utilizzata per escludere l'inclusione dei sei scatti stipendiali.
  • L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987; non è quindi vigente la limitazione del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale rispetto al diritto al beneficio, ma è funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

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