Cassazione Penale, Sentenza n. 22244/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di detenzione e porto di armi da sparo con aggravante mafiosa (capo 12), partecipazione a associazione di narcotraffico con aggravante mafiosa (capo 14) e più episodi di commercio di sostanze stupefacenti (capi 38, 40, 42). Ha dedotto due motivi principali: 1) vizio di motivazione e insufficienza di gravità indiziaria in relazione all'art. 74 T.U. stupefacenti, sostenendo tra l'altro la necessità di una trattazione unitaria dei procedimenti sovrapposti e la mancata prova di una stabile frequentazione e di un contributo significativo dell'indagato all'organizzazione; 2) violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare, denunciando una disparità di trattamento rispetto ad altri indagati che avrebbero posizioni cautelari differenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la questione della riunione dei procedimenti inammissibile perché attiene a provvedimenti meramente ordinatori non sindacabili in questa sede; la censura sulla carenza di prova dell'inserimento dell'indagato nell'organizzazione è stata giudicata generica e priva di specifica confutazione delle ragioni esposte dal giudice di merito. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, richiamando l'applicazione della presunzione relativa ex art. 275, comma 3, c.p.p. circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere, e osservando che non sono stati forniti elementi concreti idonei a vincere tali presunzioni. È stata condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato quale norma che regola la competenza del tribunale del riesame cui è devoluta la cognizione del reclamo avverso le misure cautelari
art. 74 T.U. stupefacenti
Norma che disciplina le fattispecie di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; il ricorrente contestava la gravità indiziaria rispetto a questa norma
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento alla presunzione relativa che giustifica, in presenza di specifiche fattispecie (es. associazione a delinquere di stampo mafioso o reati gravi), la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere salvo elementi idonei a contrastare tale presunzione
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione, in ordine alla comunicazione degli esiti e agli effetti della declaratoria
Massime di principio
- Le censure generiche e prive di specificità rispetto alle ragioni che hanno sorretto la decisione di merito sono normalmente inammissibili e inefficaci: il ricorso deve confrontare punto per punto la motivazione impugnata con argomentazioni concrete e riferimenti probatori.
- Le questioni di natura meramente ordinatoria (es. riunione di procedimenti) sono, di regola, non sindacabili in sede di gravame avverso misure cautelari, salvo che il vizio non emerga come censura di merito effettivamente sindacabile.
- Quando la normativa prevede una presunzione relativa (es. art. 275, comma 3 c.p.p.) il giudicante non è tenuto a provare ulteriormente la pericolosità, ma la parte che contesta la misura deve fornire elementi concreti e specifici idonei a prevalere su tale presunzione (fatti nuovi, circostanze personali, prove documentali).
- I raffronti con la posizione cautelare di altri indagati sono ininfluenti se non accompagnati da elementi comparativi oggettivi che dimostrino un'ingiustificata disparità di trattamento; l'argomentazione deve essere supportata da dati processuali concreti.
- Per far valere l'adeguatezza e la proporzionalità della misura cautelare conviene proporre alternative concrete (misure meno afflittive specificamente adeguate) e produrre prove che escludano esigenze di incolumità pubblica, di fuga o di reiterazione del reato.
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