Sentenza del 06/03/2019 n. 1405 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Ricorso - Consegna diretta ex art.16 comma 3 D.Lgs.n.546/1992-Sottoscrizione del funzionario addetto alla ricezione - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso è stato notificato mediante consegna diretta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, ma sull'atto notificato mancava la sottoscrizione di un funzionario addetto alla ricezione. La questione riguarda la validità della notifica dell'atto introduttivo e la possibilità che la costituzione della controparte sani tale vizio.
La decisione
La notifica è stata ritenuta inesistente e il ricorso inammissibile. La mancata sottoscrizione del funzionario addetto alla ricezione costituisce un vizio insanabile, rilevabile d'ufficio, poiché la notifica rituale del ricorso tributario non serve soltanto a informare e chiamare in giudizio la parte resistente, ma rappresenta anche una modalità necessaria e predeterminata per esercitare il potere di impugnazione. Di conseguenza, la costituzione della controparte non produce effetto sanante e non sono ammessi equipollenti.
Norme richiamate
Art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992
Consegna diretta dell'atto introduttivo
La consegna diretta deve rispettare le formalità previste dalla norma, tra cui la sottoscrizione del funzionario addetto alla ricezione sull'atto notificato. La sua mancanza determina l'inesistenza della notifica e l'inammissibilità insanabile del ricorso.
Cass. civ., sez. V, n. 2816/2012
La notifica del ricorso tributario è una modalità necessaria di esercizio del diritto di impugnazione e non svolge soltanto la funzione di vocatio in ius. Pertanto, la costituzione della parte resistente non sana l'inesistenza della notifica.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando il ricorso è notificato mediante consegna diretta, occorre verificare rigorosamente la presenza della sottoscrizione del funzionario addetto alla ricezione sull'atto notificato.
- La mancanza di una formalità essenziale della notifica può comportare l'inesistenza dell'atto notificatorio e l'inammissibilità insanabile del ricorso.
- La costituzione della controparte non sana necessariamente i vizi della notifica: ciò non avviene quando la notifica è inesistente e la formalità omessa incide sulle modalità legali di esercizio dell'impugnazione.
- La notifica del ricorso tributario ha una duplice funzione: informare e chiamare in giudizio la controparte e consentire l'esercizio del potere di impugnazione secondo le forme stabilite dalla legge.
- In situazioni analoghe, la regolarità formale della consegna diretta deve essere controllata prima di valutare il merito della controversia, poiché il vizio può essere rilevato d'ufficio e impedire l'esame del ricorso.
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