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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09431/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento e del relativo ruolo emessi per la riscossione dell’imposta sulle successioni, con accessori e sanzioni, in relazione a una successione già oggetto di un precedente contenzioso definito con giudicato. I contribuenti sostenevano, in sintesi, che: la sentenza impugnata fosse solo apparente nella motivazione; fosse stato violato il giudicato formatosi su precedenti decisioni tra le stesse parti; l’Amministrazione fosse decaduta dal potere di riscuotere perché la cartella era stata notificata oltre il termine che, secondo loro, si applicava anche all’imposta di successione; fosse stato altresì disatteso un ulteriore giudicato relativo alla rideterminazione dell’imposta per l’ammissione di passività; la sanzione amministrativa non fosse dovuta; e il giudice di appello avesse omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione apparente, sul preteso giudicato esterno e sulla decadenza dalla riscossione, affermando che, per l’imposta sulle successioni, dopo la definitività dell’atto impositivo, la riscossione è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non al termine decadenziale invocato dai ricorrenti. Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo a un diverso giudicato perché non autosufficiente, non essendo stato trascritto il contenuto integrale delle decisioni richiamate. Ha inoltre respinto la censura sulle sanzioni, poiché esclusa la decadenza dalla riscossione principale, e ha dichiarato inammissibile la doglianza sull’art. 96 c.p.c., ritenendo che la domanda fosse assorbita dalla soccombenza dei ricorrenti e comunque incompatibile con la compensazione delle spese. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione sia mancante o meramente apparente, non quando sia semplicemente sintetica o non condivisibile.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione apparente integra nullità solo se impedisce ogni controllo sul ragionamento decisorio e non raggiunge il minimo costituzionale.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia non sussiste quando il capo di domanda è assorbito dalla decisione su altra questione o quando la questione è incompatibile con la soccombenza della parte istante.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per il giudicato interno/esterno, ma la Corte ne esclude la violazione in quanto non dimostrata in modo autosufficiente e comunque non incidente sul rapporto sostanziale dedotto.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato opera nei limiti oggettivi e soggettivi del decisum; nel caso concreto la Corte ne esclude l’efficacia impeditiva rispetto alla riscossione del tributo dopo la definitività dell’atto impositivo.

  • art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il termine decadenziale per la notifica della cartella vale nei limiti previsti dalla disciplina applicabile alle imposte dirette e all’IVA, non all’imposta sulle successioni nel caso esaminato.

  • art. 41, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    Dopo la definitività dell’atto di liquidazione dell’imposta di successione, la fase di riscossione è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale.

  • art. 41, comma 3, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    Il richiamo alle disposizioni del sistema della riscossione non consente di estendere alla successione la decadenza prevista per altre imposte dopo gli interventi normativi successivi al 1999.

  • art. 52 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    La sanzione per ritardato pagamento può essere irrogata insieme alla riscossione dell’imposta principale se questa è ancora azionabile.

  • art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Il termine quinquennale per la riscossione delle sanzioni vale quando non vi sia un titolo giudiziale definitivo; quando la sanzione deriva da sentenza passata in giudicato opera la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata presuppone che la parte istante sia vittoriosa nel merito; se la parte è soccombente o parzialmente soccombente la domanda è assorbita o comunque infondata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il rito camerale non partecipato.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • art. 2953 c.c.

    La sanzione divenuta definitiva per effetto di sentenza passata in giudicato è soggetta alla prescrizione decennale propria dell’actio iudicati.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, la censura di motivazione apparente è fondata solo quando la motivazione sia inesistente o tale da rendere impossibile il controllo sulla ratio decidendi; non basta che la motivazione sia sintetica o che la parte la reputi errata.
  • Il giudicato esterno deve essere dedotto nel rispetto dell’onere di autosufficienza: il ricorrente deve riprodurre o trascrivere il contenuto rilevante della decisione invocata, altrimenti la censura è inammissibile.
  • In materia di imposta sulle successioni, una volta che l’atto impositivo sia divenuto definitivo, la riscossione del credito tributario è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non al termine decadenziale per la notifica della cartella previsto per fattispecie diverse e tipizzate.
  • La disciplina decadenziale della cartella di pagamento di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 non è estensibile oltre i casi espressamente previsti dal sistema normativo applicabile; per le imposte indirette diverse dall’IVA, la tutela del contribuente è assicurata dai termini di decadenza della fase liquidatoria e poi dalla prescrizione del credito.
  • Quando la pretesa principale è ancora validamente azionabile, non è preclusa la riscossione della sanzione amministrativa accessoria; se la sanzione deriva da un titolo giudiziale definitivo, opera la prescrizione decennale dell’actio iudicati.
  • La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone la vittoria della parte istante; se la parte che la formula è soccombente, il relativo capo può considerarsi assorbito senza necessità di espressa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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