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Ordinanza

Ordinanza n. 58/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della comunicazione del SUAP del Comune di Brugnato, recante irricevibilità dell’istanza 10 dicembre 2025 di autorizzazione ai sensi degli art. 43, 44 e 49 del d.lgs. 259 del 2003 per la realizzazione di una stazione radio base in via Bedelli snc (foglio 6 - mapp. 2171).

Giustizia amministrativa202600185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione del SUAP del Comune di Brugnato recante l'irricevibilità dell'istanza di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione del SUAP comunale che aveva dichiarato irricevibile l'istanza presentata per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. 259/2003. Dopo il passaggio in decisione della domanda cautelare, il Collegio ha rilevato d'ufficio una possibile inammissibilità del ricorso per difetto dei poteri rappresentativi sostanziali del soggetto che aveva conferito la procura alle liti. La procura speciale ad litem non risultava infatti rilasciata dal legale rappresentante della società, ma da un procuratore speciale, al quale l'amministratore delegato aveva conferito procura speciale con atto notarile. Tale procura notarile non era stata depositata in giudizio, impedendo al Collegio di verificare l'effettiva sussistenza dei poteri rappresentativi sostanziali e processuali del procuratore che aveva sottoscritto il mandato difensivo.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda cautelare né la questione di ammissibilità. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla società ricorrente di depositare entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza la procura speciale rilasciata dall'amministratore delegato al procuratore che aveva conferito il mandato alle liti. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 marzo 2026. La decisione è quindi interlocutoria e finalizzata a consentire la verifica dei poteri rappresentativi sostanziali e processuali.

Norme richiamate

  • art. 43 d.lgs. 259/2003

    Norma indicata quale base dell'istanza di autorizzazione per la realizzazione della stazione radio base; nel testo dell'ordinanza non è svolta un'interpretazione specifica.

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    Norma indicata quale base dell'istanza di autorizzazione per la realizzazione della stazione radio base; nel testo dell'ordinanza non è svolta un'interpretazione specifica.

  • art. 49 d.lgs. 259/2003

    Norma indicata quale base dell'istanza di autorizzazione per la realizzazione della stazione radio base; nel testo dell'ordinanza non è svolta un'interpretazione specifica.

  • art. 75 c.p.c.

    È richiamato quale riferimento per il conferimento della procura speciale alle liti da parte del legale rappresentante della società; quando la procura è conferita da un procuratore speciale, il giudice deve poter verificare i poteri rappresentativi sostanziali e processuali derivanti dalla procura a monte.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, la cui trattazione è stata rinviata dopo l'espletamento dell'incombente istruttorio.

Massime di principio

  • Quando la procura speciale alle liti di una società è conferita da un procuratore speciale anziché dal legale rappresentante, deve essere verificabile in giudizio la procura a monte che attribuisce al procuratore i necessari poteri rappresentativi sostanziali e processuali.
  • Il mancato deposito della procura speciale notarile conferita al soggetto che ha rilasciato il mandato difensivo può determinare una questione d'ufficio di possibile inammissibilità del ricorso per difetto dei poteri rappresentativi; prima di decidere, il giudice può ordinare il deposito dell'atto e riservare la decisione.
  • La verifica dei poteri rappresentativi sostanziali e processuali del conferente la procura alle liti costituisce una questione preliminare rispetto alla decisione della domanda cautelare e può giustificare il rinvio della relativa trattazione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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