Decreto dirigenziale n. 70 del 18/06/2026
Qualifica della società RINA SERVICES S.p.A., con sede in via Corsica n. 12, 16128 GENOVA (GE), quale Organismo deputato alla verifica e allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5 del Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica RINA SERVICES S.p.A. come organismo abilitato a svolgere le attività previste dall’art. 5 del Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026 in materia di accessibilità delle stazioni ferroviarie alle persone a mobilità ridotta (PRM). L’atto disciplina modalità di svolgimento, obblighi di conservazione e trasmissione documentale, vigilanza ministeriale e cause di sospensione o revoca della qualifica. La validità è temporanea, fino al 2 marzo 2027 o fino alla pubblicazione della qualifica prevista dal medesimo DD n. 12/2026.
Qualifica di RINA SERVICES S.p.A. quale organismo deputato alla verifica e validazione dell’accessibilità delle stazioni ferroviarie alle PRM
Qualifica di RINA SERVICES S.p.A. quale organismo per l’accessibilità delle stazioni ferroviarie alle PRM
Il decreto dirigenziale qualifica RINA SERVICES S.p.A. come organismo deputato alla verifica e validazione dell’accessibilità delle stazioni ferroviarie alle persone a mobilità ridotta (PRM), in attuazione del Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026. L’atto si colloca nel quadro della disciplina europea e nazionale sulla sicurezza e interoperabilità ferroviaria e della normativa tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, oltre che delle disposizioni già adottate dal MIT sulla qualificazione dei soggetti terzi abilitati al rilascio di attestazioni.
Base normativa e presupposti istruttori
Il provvedimento richiama:
- la direttiva 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie e la direttiva 2016/797 sull’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea;
- i decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57, rispettivamente di attuazione delle due direttive;
- il Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario;
- il Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026, che disciplina il monitoraggio degli interventi per il miglioramento dell’accessibilità per le PRM delle stazioni ferroviarie e la qualifica dei soggetti terzi abilitati al rilascio di attestazioni.
Sono inoltre richiamati i precedenti provvedimenti di qualifica di RINA SERVICES S.p.A. come organismo notificato, organismo di valutazione del rischio e organismo designato, nonché il certificato di accreditamento ACCREDIA n. 00005, base tecnica della qualificazione. L’istanza di qualifica è stata presentata con nota prot. n. 3585 del 5 giugno 2026; a seguito di richiesta integrazioni con nota prot. n. 3637 del 9 giugno 2026, la società ha trasmesso la documentazione integrativa con nota prot. n. 3920 del 16 giugno 2026.
Qualifica rilasciata
Con l’art. 1 il MIT qualifica RINA SERVICES S.p.A. quale organismo deputato allo svolgimento delle attività di cui all’art. 5 del DD n. 12/2026, limitatamente all’accessibilità delle stazioni ferroviarie alle PRM. La qualifica presuppone la completezza e conformità della documentazione prodotta rispetto ai requisiti fissati dal decreto direttoriale del 2 marzo 2026.
Modalità di svolgimento dell’attività e obblighi dell’organismo
L’art. 2 stabilisce che le attività correlate alle procedure di qualifica devono essere svolte secondo le modalità previste dal DD n. 12/2026. L’organismo deve mantenere la struttura organizzativa, la gestione del personale e le risorse strumentali dichiarate, incluse le scelte relative all’utilizzo di laboratori e consulenti esterni; ogni variazione deve essere preventivamente approvata dal MIT.
Sono inoltre previsti specifici obblighi documentali e informativi:
- conservazione per almeno dieci anni degli atti relativi all’attività di attestazione, compresi i rapporti di prova;
- disponibilità della documentazione per il MIT;
- comunicazione tempestiva al MIT di richieste di informazioni, rilievi e di ogni elemento utile all’attività di vigilanza e monitoraggio;
- trasmissione, su richiesta del MIT, di rapporti finali di verifica, relazioni riepilogative e ulteriore documentazione utile.
Vigilanza ministeriale e misure sanzionatorie
L’art. 3 attribuisce al MIT la vigilanza sull’attività dell’organismo nel periodo transitorio previsto dall’art. 7 del DD n. 12/2026, con spese a carico dell’organismo stesso. In caso di difformità dalle disposizioni vigenti, il Ministero può adottare:
- la diffida, nei casi di minore gravità;
- la sospensione dell’attività da 15 giorni a 6 mesi nei casi di maggiore gravità o in presenza di precedente diffida;
- la revoca nei casi di reiterate gravi violazioni.
Il decreto precisa che la sospensione viene ritirata solo dopo l’accertata rimozione delle irregolarità o carenze. La qualifica è revocata se l’organismo non ottempera alle prescrizioni contenute nel provvedimento di sospensione. È prevista la sospensione immediata qualora sia accertata la perdita dei requisiti di qualifica ai sensi del DD n. 12/2026.
Un’ulteriore ipotesi di sospensione dell’attività opera in caso di sospensione o revoca, da parte di ACCREDIA, del certificato di accreditamento posto a base della qualifica; in tal caso l’organismo deve darne immediata comunicazione al MIT. Eventuali provvedimenti di sospensione o revoca adottati dal MIT ai sensi del punto 13 dell’Allegato D al DD n. 12/2026 devono essere comunicati a RFI.
Durata della qualifica ed efficacia del decreto
L’art. 4 stabilisce che la validità del decreto è comunque limitata al 2 marzo 2027, data di scadenza del periodo transitorio richiamato dall’art. 5, comma 3, del DD n. 12/2026, oppure alla data di pubblicazione della qualifica prevista dall’art. 4 del medesimo decreto direttoriale, se anteriore.
Il provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del MIT ed è oggetto di comunicazione a RFI, ANSFISA e ACCREDIA. È altresì precisato che dall’atto non derivano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Punti principali
Qualifica dell’organismo
RINA SERVICES S.p.A., con sede in via Corsica n. 12, Genova, è qualificata quale organismo deputato allo svolgimento delle attività di cui all’art. 5 del Decreto Direttoriale n. 12 del 2 marzo 2026, limitatamente all’accessibilità delle stazioni ferroviarie alle PRM.
Modalità operative e obblighi
L’organismo deve operare secondo le modalità fissate dal DD n. 12/2026 e mantenere invariata la struttura organizzativa, il personale e le risorse strumentali indicate nella documentazione agli atti, sottoponendo preventivamente al MIT ogni variazione. Deve conservare per almeno dieci anni gli atti relativi all’attività di attestazione, compresi i rapporti di prova, e metterli a disposizione del Ministero; inoltre deve comunicare tempestivamente rilievi, richieste di informazioni e ogni documento utile alla vigilanza.
Vigilanza, sospensione e revoca
La vigilanza è affidata al MIT nel periodo transitorio, secondo l’art. 7 del DD n. 12/2026, con spese a carico dell’organismo. In caso di difformità o violazioni possono essere adottati diffida, sospensione da 15 giorni a 6 mesi o revoca; la sospensione è ritirata dopo la rimozione delle irregolarità, mentre la qualifica è revocata se non vengono rispettate le prescrizioni del provvedimento di sospensione. La perdita dei requisiti comporta sospensione immediata; la sospensione o revoca dell’accreditamento ACCREDIA impone l’immediata sospensione dell’attività e la comunicazione al MIT.
Durata ed efficacia
Il decreto ha validità al più fino al 2 marzo 2027, termine del periodo transitorio richiamato dal DD n. 12/2026, oppure fino alla data di pubblicazione della qualifica di cui all’art. 4 del medesimo decreto. L’atto entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito MIT e viene comunicato a RFI, ANSFISA e ACCREDIA.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- decreto_dirigenziale · 16 giu 2026Decreto dirigenziale n. 213 del 16/06/2026
- decreto_dirigenziale · 22 giu 2026Decreto dirigenziale n. 1317 del 22/06/2026
- decreto_dirigenziale · 23 giu 2026Decreto dirigenziale n. 73 del 23/06/2026
- decreto_dirigenziale · 10 giu 2026Decreto dirigenziale n. 303 del 10/06/2026
- decreto_dirigenziale · 9 giu 2026Decreto dirigenziale n. 26 del 09/06/2026
- decreto_dirigenziale · 6 giu 2026Decreto dirigenziale n. 54 del 06/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti →