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Decreto dirigenziale n. 73 del 23/06/2026

Revoca della Qualifica della Società VERICERT S.r.l., con sede in via Luigi Masotti n.5, 48124 Fornace Zarattini (RA), quale organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013 con riferimento ai sottosistemi di natura strutturale: Materiale Rotabile e CCS a bordo, e al sottosistema funzionale: Manutenzione, ed alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti73

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto prende atto della riduzione parziale dello scopo di accreditamento di VERICERT S.r.l. disposta da ACCREDIA e dichiara inefficace, dalla stessa data di riduzione, la precedente qualifica come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (AsBo) ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013. La misura riguarda i sottosistemi Materiale Rotabile, CCS a bordo e Manutenzione, con effetti sulla capacità della società di operare nell’ambito della valutazione della sicurezza ferroviaria per tali attività. Il provvedimento è pubblicato sul sito MIT e ANSFISA.

Revoca/inefficacia della qualifica AsBo di VERICERT S.R.L. per riduzione dello scopo di accreditamento

Revoca della qualifica AsBo di VERICERT S.R.L. per riduzione dello scopo di accreditamento

Il decreto della Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie prende atto della riduzione parziale dello scopo di accreditamento di VERICERT S.R.L. e, conseguentemente, rende inefficace la precedente qualifica come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013. Il provvedimento si inserisce nel quadro della disciplina europea e nazionale sulla sicurezza ferroviaria, sull’interoperabilità e sull’accreditamento degli organismi di valutazione.

Base normativa e richiamo degli atti presupposti

Sono richiamati il Regolamento (CE) n. 765/2008, il Regolamento (CE) n. 402/2013, il Regolamento (UE) 2016/796, le direttive 2016/798 e 2016/797, i decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57, nonché il Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 che disciplina le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario. È inoltre richiamata la Convenzione MIT-ACCREDIA prot. n. 89 del 18 settembre 2024, relativa alle attività di accreditamento degli organismi che effettuano valutazioni di conformità ai sensi della normativa ferroviaria e del Regolamento (UE) n. 402/2013.

Qualifica originaria della società VERICERT S.R.L.

VERICERT S.R.L., con sede in via Luigi Masotti n. 5, 48124 Fornace Zarattini (RA), era stata qualificata con Decreto n. 125 del 30 ottobre 2025 come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (Assessment Body – AsBo). La qualifica riguardava i sottosistemi di natura strutturale Materiale Rotabile e CCS a bordo, nonché il sottosistema funzionale Manutenzione, compresa la loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario. La validità di tale qualifica era stata fissata sino al 19 dicembre 2029.

Riduzione dello scopo di accreditamento comunicata da ACCREDIA

Il decreto prende atto della comunicazione del Comitato Settoriale di Accreditamento in Ambito Regolamentato (CSA.AR) di ACCREDIA, assunta nella riunione del 16 giugno 2026 e trasmessa con nota prot. DC2026UTL036 del 19 giugno 2026. La comunicazione attesta la riduzione parziale dello scopo di accreditamento riportato nell’Allegato CSAAR al Certificato n. 01079 Inspection, Rev.005, con data di revisione 16 giugno 2026 e scadenza 19 dicembre 2029, con riferimento proprio all’attività AsBo per i sottosistemi indicati.

Effetti giuridici del decreto

L’art. 7, comma 8, del Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 stabilisce che, per mantenere la qualifica di AsBo, il certificato di accreditamento deve essere in corso di validità rispetto alla specifica attività. Poiché lo scopo di accreditamento di VERICERT S.R.L. risulta ridotto, il MIT dichiara inefficace il Decreto n. 125 del 30 ottobre 2025 dalla data della riduzione dello scopo del Certificato di accreditamento n. 01079 Inspection, Rev.005.

Pubblicazione del provvedimento

Il decreto dispone infine la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito di ANSFISA, a fini di pubblicità e conoscibilità dell’atto.

Punti principali

Base normativa e contesto regolatorio

Il decreto si fonda sul quadro europeo e nazionale in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria, in particolare sui Regolamenti (CE) n. 765/2008 e n. 402/2013, sul Regolamento (UE) 2016/796, sulle direttive 2016/798 e 2016/797, nonché sui decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 50 e n. 57. Richiama inoltre il Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019, che disciplina le modalità di qualificazione degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di valutazione del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario.

Qualifica originaria di VERICERT S.R.L.

VERICERT S.R.L., con sede in Fornace Zarattini (RA), era stata qualificata con Decreto n. 125 del 30 ottobre 2025 come organismo di valutazione del procedimento di gestione dei rischi (Assessment Body – AsBo) ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013, per i sottosistemi strutturali Materiale Rotabile e CCS a bordo e per il sottosistema funzionale Manutenzione, oltre alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario. La validità era fissata fino al 19 dicembre 2029.

Riduzione dello scopo di accreditamento da parte di ACCREDIA

Il decreto dà atto della comunicazione di ACCREDIA, proveniente dal Comitato Settoriale di Accreditamento in Ambito Regolamentato (CSA.AR), relativa alla riunione del 16 giugno 2026 e trasmessa con nota prot. DC2026UTL036 del 19 giugno 2026. Da tale comunicazione risulta la riduzione parziale dello scopo di accreditamento della società, riferita al Certificato n. 01079 Inspection, Rev.005, con revisione del 16 giugno 2026 e scadenza al 19 dicembre 2029.

Effetto dispositivo del decreto

Poiché l’art. 7, comma 8, del Decreto Direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 richiede che, per mantenere la qualifica AsBo, il certificato di accreditamento sia in corso di validità rispetto alla specifica attività, il MIT dispone che il Decreto n. 125 del 30 ottobre 2025 divenga inefficace dalla data di riduzione dello scopo di accreditamento. In sostanza, la qualifica AsBo di VERICERT S.R.L. non è più utilizzabile per le attività coperte dallo scopo ridotto.

Pubblicazione e pubblicità legale

Il provvedimento prevede la pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito di ANSFISA, quale forma di conoscibilità istituzionale dell’atto.

Come è indicizzato

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