Decreto dirigenziale n. 54 del 06/06/2026
Decreto Direttoriale n. 54 del 30/04/2026 - Ammissione delle istanze relative alla I finestra temporale 2025: dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto approva l’esito istruttorio della I finestra temporale 2025 (AP09) del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, ammettendo 860 richieste su 905 per complessivi € 695.894.516,44, oltre a specifiche ammissioni residue AP08 e a due sole richieste di integrazione IVA non già computate. Sono inoltre escluse le istanze tardive, quelle riferite a contratti già coperti da FOI, quelle relative a servizi/forniture e alcune domande rinunciate dalle stazioni appaltanti. Il provvedimento disciplina poi gli adempimenti successivi verso RGS e gli enti beneficiari, con aggiornamento dei quadri finanziari per PNRR e PNC.
Ammissibilità delle istanze al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (AP09) e integrazioni IVA, con esclusioni e rettifiche
Ammissibilità delle istanze al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e integrazioni IVA
Il decreto definisce l’esito istruttorio delle domande presentate al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, con riferimento alla I finestra temporale 2025 (AP09), alle integrazioni IVA e ad alcune posizioni AP08 rimaste escluse per errore materiale. La disciplina è ricostruita alla luce dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022, come modificato nel tempo, e del D.M. 8 maggio 2025, n. 106 sulle modalità operative e sulle finestre di accesso.
Base normativa e quadro finanziario
Il provvedimento richiama:
- l’art. 26 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91;
- il comma 458 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- l’art. 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- l’art. 1, comma 532, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- il D.M. MEF 30 dicembre 2025 di ripartizione in capitoli;
- il D.M. 8 maggio 2025, n. 106, che ha disciplinato le modalità di accesso al Fondo e le finestre temporali.
È inoltre richiamata la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, comprensiva dei limiti di spesa e della possibilità di utilizzo anche in termini di residui, nonché l’assetto organizzativo del MIT che attribuisce la gestione alla Divisione 6 della Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali.
Esito dell’istruttoria AP09
Per la I finestra temporale 2025, dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025, risultano:
- 905 richieste di accesso presentate;
- 860 richieste ammissibili;
- ammontare complessivo ammissibile pari a € 695.894.516,44, comprensivo di IVA.
Il decreto ribadisce che l’assegnazione avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino a concorrenza della capienza del Fondo.
Ammissioni aggiuntive AP08 non incluse per errore materiale
Sono ammesse due istanze della IV finestra temporale 2024 (AP08) che non erano state incluse nel decreto n. 308 del 6 novembre 2025 per mero errore materiale:
- Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella: € 85.104,71;
- Comune di Sant’Andrea del Garigliano: € 26.220,00.
Totale ammesso in questa sezione: € 111.324,71.
Domande non ammissibili per tardiva trasmissione o irregolarità formale
L’art. 3 dichiara non ammissibili le richieste non pervenute nei termini a mezzo PEC all’indirizzo ministeriale indicato. La tabella comprende 27 soggetti, tra cui ASL Salerno, Comuni, Province, università e consorzi, per i quali il MIT ha rilevato l’assenza della corretta ricezione o altre irregolarità procedurali.
Istanza non ammissibili perché già agevolate da FOI
L’art. 4 esclude le istanze relative a contratti di appalto che hanno già beneficiato del Fondo Opere Indifferibili (FOI). I casi elencati sono 23 e riguardano, tra gli altri:
- ASL Taranto;
- Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;
- Azienda ULSS 6 Euganea;
- Comune dell’Aquila;
- Comune di Bari;
- Rete Ferroviaria Italiana.
Totale non ammissibile: € 3.686.773,06.
Istanza non ammissibili per servizi e forniture
L’art. 5 esclude le richieste riferite a CIG associati a servizi e/o forniture, quindi non riconducibili agli appalti pubblici di lavori ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.l. n. 50/2022. Sono ricompresi:
- Abbanoa S.p.A. (€ 722.974,38);
- Acquedotto Lucano S.p.A. (€ 227.208,26);
- ANAS S.p.A. (€ 5.306,89);
- Comune di Africo (€ 9.037,00);
- Comune di Roseto Capo Spulico (€ 11.608,70);
- Comune di Torrecuso (€ 36.072,94);
- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (€ 1.388.128,71).
Totale non ammissibile: € 2.400.336,88.
Integrazioni IVA ammesse per le istanze AP09
L’art. 6 ammette integrazioni IVA per complessivi € 526.962,15, avanzate da stazioni appaltanti che hanno già presentato domanda nella I finestra temporale 2025. Il decreto specifica che tali importi sono già compresi nel contributo ammissibile della Tabella 1 e non costituiscono un’aggiunta autonoma rispetto agli importi già indicati.
Tra le fattispecie più rilevanti figurano:
- Comune di Morbegno;
- AUSL Toscana Sud Est;
- Comune di Firenze;
- Provincia di Lucca;
- Provveditorato OO.PP. per Lazio, Abruzzo e Sardegna;
- Comune di Dragoni;
- Comune di Genzano.
La tabella riporta per ciascuna posizione il contributo richiesto, la quota IVA da integrare, la nota ministeriale di riferimento, il codice fondo e i riferimenti CUP/CIG.
Integrazioni IVA per stazioni appaltanti non rientranti in AP09
L’art. 7 ammette ulteriori integrazioni IVA per € 294.808,84 in favore di stazioni appaltanti che non avevano presentato domanda nella I finestra temporale 2025, precisando che tali importi non sono computati nella Tabella 1 dell’art. 1.
I casi riportati comprendono, tra gli altri:
- Comune di S. Pellegrino Terme;
- Publicasa S.p.A.;
- Comune di Poggio Renatico;
- Comune di Copertino;
- Comune di Melzo.
Rinunce e conseguenze sull’ammissibilità
L’art. 8 prende atto della rinuncia alla richiesta di accesso al Fondo da parte di:
- Consorzio di Bonifica della Calabria;
- Comune di Piombino Dese.
Per tali soggetti non residua ammissibilità.
Adempimenti successivi alla pubblicazione
L’art. 9 disciplina gli adempimenti successivi:
- entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di pubblicazione del decreto sul portale MIT, il Ministero comunica alla Ragioneria generale dello Stato l’elenco delle istanze ammissibili con CUP e importo;
- entro i 5 giorni successivi, la RGS aggiorna il quadro finanziario dei progetti PNRR e PNC sui sistemi di monitoraggio;
- entro i successivi 10 giorni, gli enti locali aggiornano quadro economico e cronoprogramma finanziario, anche detto piano dei costi.
Pubblicazione
L’art. 10 dispone la pubblicazione del decreto sul sito istituzionale del MIT, con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo.
Punti principali
Base normativa e finalità
Il decreto è adottato in attuazione dell’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come successivamente modificato dalle leggi n. 197/2022, n. 213/2023 e n. 207/2024. Si colloca nel quadro del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, disciplinato anche dal D.M. 8 maggio 2025, n. 106, che regola modalità operative, condizioni di accesso e finestre temporali di presentazione delle istanze.
Esito istruttorio AP09
Per la I finestra temporale 2025, dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025, sono state esaminate 905 richieste di accesso al Fondo. Di queste, 860 risultano ammissibili per un importo complessivo, comprensivo di IVA, pari a € 695.894.516,44, nei limiti della capienza del Fondo e secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Ammissioni aggiuntive AP08 per errore materiale
Sono ammesse anche due istanze AP08 non incluse per mero errore materiale nel decreto di ammissibilità n. 308 del 6 novembre 2025: Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella per € 85.104,71 e Comune di Sant’Andrea del Garigliano per € 26.220,00, per un totale di € 111.324,71.
Esclusioni per tardiva o irregolare trasmissione
Sono dichiarate non ammissibili le richieste non pervenute nei termini via PEC all’indirizzo ministeriale indicato. L’art. 3 elenca 27 stazioni appaltanti, tra cui ASL Salerno, vari comuni e università, con esclusione complessiva per mancato rispetto della forma e/o dei termini di presentazione.
Esclusioni per contratti già coperti da FOI
L’art. 4 esclude le istanze relative a contratti che hanno già beneficiato del Fondo Opere Indifferibili (FOI). Sono riportate 23 posizioni per un totale di non ammissibilità pari a € 3.686.773,06.
Esclusioni per servizi e forniture
L’art. 5 esclude le istanze riferite a CIG di contratti di servizi e/o forniture, non rientranti negli appalti pubblici di lavori. Sono indicati i casi di Abbanoa S.p.A., Acquedotto Lucano S.p.A., ANAS S.p.A., Comune di Africo, Comune di Roseto Capo Spulico, Comune di Torrecuso e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per un totale non ammissibile di € 2.400.336,88.
Integrazioni IVA ammesse
L’art. 6 ammette integrazioni IVA per € 526.962,15 per stazioni appaltanti che avevano presentato domanda nella I finestra temporale 2025 (AP09). Il decreto precisa che tali importi sono già ricompresi nel contributo ammissibile della Tabella 1. Tra i casi richiamati figurano, in particolare, Comune di Morbegno, AUSL Toscana Sud Est, Comune di Firenze, Provincia di Lucca e altre amministrazioni, con riferimenti a note ministeriali e codici fondo AP06, AP07, AP08 e AP09.
Integrazioni IVA per soggetti non richiedenti AP09
L’art. 7 ammette ulteriori richieste di integrazione IVA per € 294.808,84 a favore di stazioni appaltanti che non avevano presentato domanda nella I finestra 2025, specificando che tali importi non sono compresi nella Tabella 1. Tra i casi elencati vi sono Comune di S. Pellegrino Terme, Publicasa S.p.A., Comune di Poggio Renatico, Comune di Copertino e Comune di Melzo.
Rinunce espressa e adempimenti finali
L’art. 8 prende atto della rinuncia del Consorzio di Bonifica della Calabria e del Comune di Piombino Dese, che pertanto non risultano ammissibili. L’art. 9 prevede che entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale il MIT comunichi alla Ragioneria generale dello Stato l’elenco delle istanze ammissibili; nei 5 giorni successivi la RGS aggiorni, per i CUP PNRR e PNC, i sistemi di monitoraggio; gli enti locali devono poi aggiornare entro 10 giorni quadro economico e cronoprogramma finanziario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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