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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27111/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di procura speciale in capo al difensore del ricorrente. Ha inoltre disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese, in mancanza di costituzione dell'intimato, e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso un decreto del Tribunale di Cagliari. In sede di legittimità, tuttavia, la Corte ha rilevato d'ufficio che il ricorso risultava sottoscritto/proposto da un difensore privo di procura speciale. La mancanza della procura speciale integra violazione dell'art. 365 c.p.c., che richiede, a pena di inammissibilità, che il ricorso per cassazione sia proposto da avvocato munito di specifica procura. Non emergono dal testo ulteriori censure di merito, poiché l'esame si arresta alla verifica del requisito processuale della procura.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione deve essere proposto da un avvocato munito di procura speciale; in mancanza, il ricorso è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale al difensore costituisce requisito di ammissibilità del ricorso; la sua mancanza determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Il controllo sulla validità della procura è preliminare e assorbente rispetto all'esame dei motivi di ricorso.
  • In difetto di costituzione della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ove dovuto, l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in tema di ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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