Cassazione Penale, Ordinanza n. 16872/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p., l'applicazione della continuazione tra i reati già oggetto di un precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione del 3 luglio 2024 e quelli di associazione a delinquere, furti e ricettazioni definiti con sentenza della Corte di appello di Torino del 28 ottobre 2021. L'istanza era stata rigettata per difetto di elementi idonei a dimostrare l'identità del disegno criminoso: il giudice aveva valorizzato l'eterogeneità dei delitti, la non breve distanza temporale tra gli stessi e la diversità del contesto ambientale e personale in cui erano stati commessi. Nel ricorso per cassazione si deducevano vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che il provvedimento impugnato non avrebbe correttamente apprezzato la medesimezza del nesso finalistico comune a tutti i reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero di merito e aspecifiche, perché non si confrontavano in modo effettivo, se non in parte e in forma essenzialmente rivalutativa, con la motivazione già resa dal giudice dell'esecuzione, ritenuta logica ed esaustiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo cause di esonero, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
norma invocata per ottenere l'applicazione della continuazione in sede esecutiva tra reati diversi già giudicati con provvedimenti distinti
art. 616 c.p.p.
norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In tema di continuazione in sede esecutiva, l'identità del disegno criminoso non può essere affermata in modo meramente assertivo, ma deve emergere da elementi concreti e convergenti, valutati dal giudice dell'esecuzione.
- Il ricorso per cassazione contro il diniego della continuazione è inammissibile quando si limita a prospettare censure di merito o rivalutative, senza confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
- La mera deduzione di un comune nesso finalistico tra reati non basta, se il giudice di merito ha motivatamente valorizzato l'eterogeneità dei fatti, la distanza temporale e la diversità del contesto di commissione come indici contrari alla unitarietà del disegno criminoso.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende segue, salvo cause di esonero.
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