Sentenza n. 128/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del decreto Prot. Nr. P-GR/L/Q/2023/100331 che dispone la revoca del nulla osta nei confronti del cittadino extracomunitario Singh Balraj, emesso in data 3 settembre 2024, dal Prefetto della Provincia di Grosseto, notificato al ricorrente in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato per irregolarità dell'asseverazione datoriale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Il nulla osta era stato rilasciato nell'ambito della procedura semplificata prevista dal d.l. 73/2022. Dopo l'ingresso in Italia, il rapporto di lavoro non era stato attivato perché la società datrice era stata posta in liquidazione giudiziale. Il ricorrente sosteneva che l'asseverazione fosse stata regolarmente prodotta al momento della domanda e che, comunque, l'impossibilità di instaurare il rapporto per una causa a lui non imputabile gli desse diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione. L'Amministrazione aveva invece comunicato l'avvio del procedimento di revoca e poi revocato il nulla osta perché l'asseverazione non risultava sottoscritta da un professionista abilitato. Nel corso del giudizio è emerso che l'asseverazione era stata sottoscritta da un dottore commercialista iscritto al relativo albo, ma non era stata provata l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro né la comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro richiesta per gli iscritti agli albi degli avvocati e dei commercialisti, ragionieri e periti commerciali.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha interpretato congiuntamente l'art. 44 d.l. 73/2022, l'art. 24-bis d.lgs. 286/1998 e l'art. 1 l. 12/1979 nel senso che l'asseverazione allegata alla domanda di nulla osta deve essere sottoscritta da un professionista abilitato all'esercizio della consulenza del lavoro. Sono abilitati senza ulteriori condizioni gli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro; gli iscritti agli albi degli avvocati e dei commercialisti, ragionieri e periti commerciali devono invece aver effettuato la comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro. Poiché tale comunicazione non era stata provata, l'asseverazione non era idonea e mancava un presupposto legittimante il nulla osta. La Prefettura aveva quindi correttamente disposto la revoca. Il Tribunale ha escluso che la liquidazione giudiziale della società potesse fondare il rilascio di un permesso per attesa occupazione: tale tutela presuppone un nulla osta legittimo divenuto inutilizzabile per una causa non imputabile al lavoratore, mentre nel caso esaminato il nulla osta era stato legittimamente revocato per carenza originaria dei presupposti. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 44 d.l. 73/2022
la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate ... è demandata in via esclusiva ... ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12
Impone che l'asseverazione relativa ai requisiti del datore di lavoro sia sottoscritta da uno dei professionisti abilitati ai sensi dell'art. 1 l. 12/1979.
art. 24-bis d.lgs. 286/1998
la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate ... è demandata ... ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12
Estende e disciplina il requisito dell'asseverazione professionale per gli ingressi con decreto flussi, senza limitazione alle sole annualità considerate dall'art. 44 d.l. 73/2022.
art. 1 l. 12/1979
Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro ... non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro ... nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione alle direzioni provinciali del lavoro
Gli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro sono abilitati senza ulteriori condizioni; gli iscritti agli altri albi indicati devono provare l'avvenuta comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Richiamati quali base procedimentale della comunicazione di avvio del procedimento di revoca.
art. 74 c.p.a.
Il TAR richiama la possibilità di motivare mediante riferimento a una precedente sentenza breve della stessa Sezione conforme.
Massime di principio
- L'asseverazione richiesta per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato di un cittadino extracomunitario deve essere sottoscritta da un professionista abilitato ai sensi dell'art. 1 l. 12/1979; la mera iscrizione all'albo dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali non è sufficiente senza la comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro prevista dalla stessa disposizione.
- La mancanza della prova dell'abilitazione del professionista che ha sottoscritto l'asseverazione comporta l'inidoneità dell'asseverazione e giustifica la revoca del nulla osta per carenza dei presupposti legittimanti il suo rilascio.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere fondato sull'impossibilità di instaurare il rapporto di lavoro quando il nulla osta sia stato legittimamente revocato per carenza originaria dei requisiti; tale tutela presuppone un nulla osta valido divenuto inutilizzabile per una causa non imputabile al lavoratore.
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