Sentenza n. 17/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento n. 451/23;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 451/2023, passata in giudicato, nella parte relativa all'attribuzione della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 451/2023, il cui passaggio in giudicato era stato attestato il 14 maggio 2025. La sentenza aveva disposto, in loro favore, l'attribuzione della carta del docente per annualità differenziate e nella misura di 500 euro per annualità. I ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante la sentenza fosse stata notificata all'amministrazione il 17 maggio 2023 e fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito richiamando la mole del contenzioso nazionale sulla materia e i conseguenti ritardi nell'esecuzione, senza tuttavia fornire una giustificazione idonea dell'inadempimento. I ricorrenti hanno rinunciato al pagamento degli interessi.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente di agire per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Agrigento, la notificazione all'amministrazione e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni. Nel merito, ha accertato l'inadempimento del Ministero e ha escluso che la mole del contenzioso potesse giustificarlo. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il riconoscimento della carta del docente per le annualità spettanti a ciascun ricorrente, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, prevedendo un ulteriore termine di 60 giorni per l'esecuzione su istanza della parte. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, richiamato il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il TAR li applica per ordinare l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, il cui decorso costituisce condizione per la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione; nel caso concreto il termine risultava rispettato.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La disposizione, dettata per l'ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, è ritenuta applicabile analogicamente anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un ulteriore compenso per il commissario ad acta in ragione dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l'amministrazione non vi abbia dato spontanea esecuzione.
- Ai fini della proponibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione, devono risultare rispettati gli adempimenti previsti dalla legge, compreso il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
- La mole del contenzioso amministrativo o giudiziario gravante sull'amministrazione non giustifica l'inadempimento dell'obbligo di eseguire una pronuncia passata in giudicato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compimento degli atti necessari all'attuazione del giudicato entro un termine ulteriore.
- Il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale può giustificare, in via analogica, l'assenza di un compenso ulteriore per il commissario ad acta anche nei giudizi di ottemperanza relativi a condanne diverse da quelle contemplate direttamente dall'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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