Sentenza del 14/09/2016 n. 1069 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Richiesta documenti e informazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria - Produzione tardiva in fase contenziosa - Inutilizzabilità -Art. 32 d.P.R. 600/1973
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzabilità, nel procedimento contenzioso, di notizie e documenti che il contribuente non aveva prodotto durante l'attività istruttoria, nonostante una richiesta dell'Amministrazione Finanziaria ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. 600/1973. La questione consiste nello stabilire se la produzione tardiva possa superare la preclusione derivante dal mancato riscontro tempestivo alle richieste dell'Ufficio.
La decisione
La sentenza ha affermato che, una volta esercitati i poteri di indagine dell'Amministrazione Finanziaria e richiesta la produzione di documenti o informazioni, il contribuente non può utilizzare tali elementi neppure nella fase contenziosa se non li ha messi a disposizione dell'Ufficio. L'inutilizzabilità può essere esclusa soltanto quando il contribuente dimostri che la produzione tempestiva era oggettivamente impedita da una causa di forza maggiore. Tale impedimento deve essere specificamente allegato e provato già nel ricorso introduttivo.
Norme richiamate
Art. 32 d.P.R. 600/1973
Richiesta di dati, notizie e documenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria
La norma attribuisce all'Ufficio poteri istruttori e comporta una preclusione processuale: i documenti e le informazioni non esibiti in risposta alla richiesta non sono utilizzabili successivamente in giudizio, salvo che il contribuente dimostri una causa di forza maggiore che abbia impedito la produzione tempestiva.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione Finanziaria richiede documenti o informazioni, il contribuente deve rispondere tempestivamente e in modo completo, conservando prova dell'avvenuta trasmissione.
- La produzione di documenti per la prima volta durante il contenzioso può essere dichiarata inutilizzabile se il contribuente aveva potuto produrli nella fase amministrativa.
- La tardività è giustificabile solo in presenza di una reale causa di forza maggiore, non di una semplice dimenticanza, negligenza o difficoltà organizzativa.
- La causa impeditiva deve essere indicata e documentata nel ricorso introduttivo; non è sufficiente invocarla genericamente in una fase successiva.
- In situazioni analoghe è opportuno rispondere anche parzialmente alle richieste dell'Ufficio, segnalare tempestivamente eventuali impedimenti e chiedere una proroga, così da ridurre il rischio di preclusioni probatorie.
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