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Sentenza

Sentenza del 22/01/2020 n. 1299 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Ispezione fiscale nello studio professionale (14/02/2008–08/04/2008) sfociata in verbale di constatazione e accertamento induttivo sui redditi 2006 per maggiori importi incassati e non fatturati, basato su scritturazioni contabili 'in nero' rinvenute e su questionari somministrati ai clienti. Il contribuente deduceva la nullità e inutilizzabilità delle prove per presunta violazione degli obblighi informativi e partecipativi di cui all'art. 12 L. n. 212/2000 (mancata comunicazione preventiva dei motivi della verifica), contestava la valutazione degli elementi indiziari e chiedeva riconoscimento forfettario del 30% di spese sostenute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di gravame: è stata considerata valida l'autorizzazione all'accesso (provvedimento della Procura) e non sufficiente la violazione formale per annullare l'atto; il programma annuale di ispezioni non era documento decisivo la cui mancata esibizione avrebbe mutato la decisione; le annotazioni contabili 'in nero' hanno valore indiziario idoneo a fondare l'accertamento induttivo; il contribuente non ha assolto l'onere di provare la certezza e l'inerenza delle spese per ottenere la deduzione forfettaria riconosciuta in primo grado. Pertanto il rigetto del contributo in primo grado è stato annullato e l'accertamento confermato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • L. n. 212 del 2000, art. 12

    L'obbligo informativo/preventivo non ha automaticamente carattere invalicabile: la mancata comunicazione non determina necessariamente la nullità dell'accertamento se l'accesso è stato autorizzato dall'Autorità giudiziaria o se la violazione non ha inciso essenzialmente sul fine della verifica; occorre valutare se la formalità sia essenziale o meramente procedurale e se abbia arrecato pregiudizio concreto al contribuente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39

    Le scritture consistenti in 'contabilità in nero' (appunti, annotazioni) possono costituire elementi indiziari validi se dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, legittimando l'accertamento induttivo; gravano sul contribuente gli oneri probatori per contestare tale apprezzamento.

  • art. 2709 c.c. e ss.

    La nozione di scritture contabili comprende documenti e annotazioni che registrino in termini quantitativi o monetari gli atti d'impresa/attività professionale e la situazione patrimoniale/ Reddituale, per poterne desumere elementi probatori.

  • D.L. n. 90 del 1990, art. 2, comma 6-bis (conv. L. n. 165/1990)

    Norma interpretativa con efficacia retroattiva che, in combinato con i DPR citati, ammette la deducibilità di spese e componenti negativi anche se non risultanti dal conto economico, purché desumibili dalle scritture contabili; tuttavia incombe sul contribuente il positivo onere di dimostrare certezza e inerenza dei costi.

  • D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74; D.P.R. n. 917 del 1986 (art. 75 ora art. 109, comma 5)

    Interpretate alla luce del DL 90/1990: consentono la deducibilità di componenti negativi non contabilizzati formalmente nel conto economico, quando siano comunque ricavabili dalle scritture e documenti contabili; non impongono il riconoscimento automatico delle spese in presenza di accertamento induttivo senza prova certa del contribuente.

Massime di principio

  • La mancata preventiva comunicazione ex art. 12 L. 212/2000 non determina automaticamente la nullità dell'accertamento: va valutato se la violazione sia formale o abbia effettivamente pregiudicato i diritti del contribuente; un'autorizzazione giudiziaria all'accesso può legittimare la verifica.
  • Le annotazioni e la 'contabilità in nero' trovano natura di scritture idonee a costituire prova indiziaria (se gravi, precise e concordanti) e possono giustificare l'accertamento induttivo; il contribuente ha l'onere di confutare determinati elementi probatori.
  • In caso di accertamento induttivo, il riconoscimento di costi o spese non è automatico: il contribuente deve fornire prove certe di inerenza e sussistenza delle spese richieste in deduzione.
  • La richiesta di documenti (es. programma annuale ispezioni) va censurata in sede di gravame/cassazione solo se si dimostra che l'omessa acquisizione avrebbe sicuramente condotto a decisione diversa; la mera richiesta non è sufficiente.
  • La durata o permanenza degli ispettori presso i locali del contribuente è indicativa ma non perentoria: eventuali eccedenze non comportano di per sé l'annullamento degli atti amministrativi se la violazione non è essenziale e non ha determinato pregiudizio sostanziale.

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