Sentenza del 22/01/2020 n. 1299 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ispezione fiscale nello studio professionale (14/02/2008–08/04/2008) sfociata in verbale di constatazione e accertamento induttivo sui redditi 2006 per maggiori importi incassati e non fatturati, basato su scritturazioni contabili 'in nero' rinvenute e su questionari somministrati ai clienti. Il contribuente deduceva la nullità e inutilizzabilità delle prove per presunta violazione degli obblighi informativi e partecipativi di cui all'art. 12 L. n. 212/2000 (mancata comunicazione preventiva dei motivi della verifica), contestava la valutazione degli elementi indiziari e chiedeva riconoscimento forfettario del 30% di spese sostenute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di gravame: è stata considerata valida l'autorizzazione all'accesso (provvedimento della Procura) e non sufficiente la violazione formale per annullare l'atto; il programma annuale di ispezioni non era documento decisivo la cui mancata esibizione avrebbe mutato la decisione; le annotazioni contabili 'in nero' hanno valore indiziario idoneo a fondare l'accertamento induttivo; il contribuente non ha assolto l'onere di provare la certezza e l'inerenza delle spese per ottenere la deduzione forfettaria riconosciuta in primo grado. Pertanto il rigetto del contributo in primo grado è stato annullato e l'accertamento confermato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Norme richiamate
L. n. 212 del 2000, art. 12
L'obbligo informativo/preventivo non ha automaticamente carattere invalicabile: la mancata comunicazione non determina necessariamente la nullità dell'accertamento se l'accesso è stato autorizzato dall'Autorità giudiziaria o se la violazione non ha inciso essenzialmente sul fine della verifica; occorre valutare se la formalità sia essenziale o meramente procedurale e se abbia arrecato pregiudizio concreto al contribuente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
Le scritture consistenti in 'contabilità in nero' (appunti, annotazioni) possono costituire elementi indiziari validi se dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, legittimando l'accertamento induttivo; gravano sul contribuente gli oneri probatori per contestare tale apprezzamento.
art. 2709 c.c. e ss.
La nozione di scritture contabili comprende documenti e annotazioni che registrino in termini quantitativi o monetari gli atti d'impresa/attività professionale e la situazione patrimoniale/ Reddituale, per poterne desumere elementi probatori.
D.L. n. 90 del 1990, art. 2, comma 6-bis (conv. L. n. 165/1990)
Norma interpretativa con efficacia retroattiva che, in combinato con i DPR citati, ammette la deducibilità di spese e componenti negativi anche se non risultanti dal conto economico, purché desumibili dalle scritture contabili; tuttavia incombe sul contribuente il positivo onere di dimostrare certezza e inerenza dei costi.
D.P.R. n. 597 del 1973, art. 74; D.P.R. n. 917 del 1986 (art. 75 ora art. 109, comma 5)
Interpretate alla luce del DL 90/1990: consentono la deducibilità di componenti negativi non contabilizzati formalmente nel conto economico, quando siano comunque ricavabili dalle scritture e documenti contabili; non impongono il riconoscimento automatico delle spese in presenza di accertamento induttivo senza prova certa del contribuente.
Massime di principio
- La mancata preventiva comunicazione ex art. 12 L. 212/2000 non determina automaticamente la nullità dell'accertamento: va valutato se la violazione sia formale o abbia effettivamente pregiudicato i diritti del contribuente; un'autorizzazione giudiziaria all'accesso può legittimare la verifica.
- Le annotazioni e la 'contabilità in nero' trovano natura di scritture idonee a costituire prova indiziaria (se gravi, precise e concordanti) e possono giustificare l'accertamento induttivo; il contribuente ha l'onere di confutare determinati elementi probatori.
- In caso di accertamento induttivo, il riconoscimento di costi o spese non è automatico: il contribuente deve fornire prove certe di inerenza e sussistenza delle spese richieste in deduzione.
- La richiesta di documenti (es. programma annuale ispezioni) va censurata in sede di gravame/cassazione solo se si dimostra che l'omessa acquisizione avrebbe sicuramente condotto a decisione diversa; la mera richiesta non è sufficiente.
- La durata o permanenza degli ispettori presso i locali del contribuente è indicativa ma non perentoria: eventuali eccedenze non comportano di per sé l'annullamento degli atti amministrativi se la violazione non è essenziale e non ha determinato pregiudizio sostanziale.
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