Cassazione Penale, Sentenza n. 14475/2023 del 05/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte di appello, della confisca di beni immobili, mobili registrati, denaro e titoli finanziari disposta dal Tribunale verso il proposto Testa Severino e alcuni familiari. Le censure principali sono: inosservanza ed errata applicazione dell'art. 26 d.lgs. n. 159/2011; contestazione della presunta fittizietà delle intestazioni (in particolare della braceria "Il Ritrovo" intestata al figlio Testa Angelo Pio); affermazione della lecita provenienza dei capitali impiegati negli acquisti immobiliari (anche richiamando redditi da lavoro dipendente della moglie Carafa Raffaella e proventi dell'attività di parrucchiere del figlio); critica alla motivazione sul ricorso a indici ISTAT per il calcolo della sproporzione tra redditi leciti e impieghi; e doglianze sulla violazione di norme processuali e sui tempi del procedimento
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze si risolvono in contestazioni di merito della motivazione del provvedimento di prevenzione, mentre l'impugnazione per cassazione nei procedimenti di confisca preventiva è limitata a questioni di legittimità di carattere normativo. Ha inoltre richiamato il principio per cui i terzi formalmente intestatari che contestano la presenza di rapporti fiduciari e rivendicano la titolarità effettiva hanno interesse e legittimazione all'impugnazione solo se sono essi stessi gli appellanti; pertanto le censure mosse dai terzi sono inammissibili per carenza di interesse. Il terzo motivo del proposto è stato dichiarato generico e oscuramente formulato. A seguito dell'inammissibilità, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1 lett. b; art. 10, comma 3; art. 24; art. 26; art. 27, comma 2
La Corte ricorda che il sistema delle impugnazioni nei procedimenti di prevenzione è limitato: il ricorso per cassazione contro provvedimenti di confisca è proponibile solo per violazione di legge (ossia profili di diritto), non per valutazioni di merito sulle prove o sulla motivazione economico-patrimoniale
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e legge 31 maggio 1965, n. 575
art. 4, undicesimo comma (L. 1423/1956); art. 3-ter, secondo comma (L. 575/1965)
Riferite come norme storiche il cui contenuto è stato riformulato nel d.lgs. 159/2011; richiamate per sottolineare la giurisprudenza costituzionale che limita le impugnazioni ai profili di legittimità
sentenza Corte costituzionale n. 106 del 9 giugno 2015
La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al regime limitato di impugnazione (ossia confermando che il ricorso per cassazione è circoscritto alle violazioni di legge)
codice di procedura penale
art. 125; disposizioni transitorie art. 173, comma 1
Art. 125 (motivazione) e norme procedurali sono richiamate in relazione all'adeguatezza della motivazione; l'art. 173 disp. att. impone la sintesi dei motivi in cassazione e giustifica il rigetto per genericità quando le doglianze non sono chiare
art. 24 del d.lgs. n. 159/2011
Limita l'ambito delle doglianze difensive nel processo di prevenzione, in particolare rispetto ai vincoli procedurali e temporali; richiamato per respingere doglianze che travalicano il quadro consentito
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione e di confisca disposti ai sensi del d.lgs. 159/2011 il ricorso per cassazione è ammissibile principalmente per violazione di legge: censure che investono il merito della valutazione probatoria o della motivazione economica sono inammissibili
- I terzi formalmente intestatari dei beni che sostengono l'assenza di rapporti fiduciari e rivendicano la titolarità effettiva sono i soggetti legittimati a impugnare; se la loro posizione è difesa da altri ricorrenti la Corte può dichiarare inammissibile per carenza di interesse
- Le critiche generiche o oscuramente formulate a violazioni procedurali (per esempio sulla durata o sui tempi processuali) sono dichiarate inammissibili per genericità se non indicano norme e fatti concretamente violati
- La contestazione dell'uso di parametri economici (es. indici ISTAT o calcoli di sproporzione) costituisce di norma una censura di merito sulla motivazione e quindi è inammissibile in Cassazione a meno che non verta su pointed profili di diritto
- L'inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e talvolta a sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende); pertanto gli impugnanti devono valutare la fondatezza delle censure di diritto prima di proporre ricorso
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