Cassazione Civile, Ordinanza n. 12740/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lavoratrice aveva agito contro l'INPS chiedendo la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per il periodo 2001-2007. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo maturata la decadenza dall'azione per non avere la parte impugnato nei termini il provvedimento di cancellazione, applicando l'art. 22 del d.l. n. 7/1970 conv. in l. n. 83/1970. Nel ricorso per cassazione la parte lavoratrice ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 22 d.l. n. 7/1970, dell'art. 17 d.lgs. n. 124/2004 e dell'art. 14 disp. prel. c.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d'appello avesse esteso analogicamente una norma eccezionale di decadenza a un procedimento diverso, ossia quello di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo definito in sede amministrativa ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 124/2004. In subordine, ha prospettato questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. ove si ritenesse applicabile in via analogica la decadenza al diverso procedimento amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato un precedente recente in fattispecie analoga, affermando che la decadenza di 120 giorni prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7/1970 è collegata all'esistenza di un provvedimento definitivo lesivo di diritti, a prescindere dal fatto che esso sia stato adottato nel procedimento ex art. 17 d.lgs. n. 124/2004 o in quello previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 375/1993. Il procedimento amministrativo è stato considerato mero presupposto esterno della decadenza, sicché non vi è applicazione analogica della norma decadenziale né base per la questione di legittimità costituzionale prospettata. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con conferma della decisione di merito che aveva dichiarato la decadenza e respinto la domanda di reiscrizione.
Norme richiamate
art. 22 d.l. n. 7/1970 conv. con modif. dalla l. n. 83/1970
La decadenza decorre in presenza di un provvedimento definitivo lesivo di diritti; il dato decisivo non è il tipo di procedimento amministrativo in cui il provvedimento è stato adottato, ma la definitività del provvedimento stesso.
Il procedimento ivi previsto non esclude l'applicabilità della decadenza di cui all'art. 22 d.l. n. 7/1970, quando sfoci in un provvedimento definitivo lesivo.
art. 14 disp. legge in generale
Invocato dalla ricorrente per contestare l'interpretazione analogica di norme eccezionali; la Corte ha escluso che vi fosse applicazione analogica della decadenza.
Richiamato come diverso procedimento amministrativo rispetto a quello ex art. 17 d.lgs. n. 124/2004; la Corte ha ritenuto irrilevante la differenza ai fini della decadenza.
art. 3 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale prospettata, ma ritenuto non violato poiché la disciplina decadenziale opera in modo diretto e non analogico.
art. 24 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale prospettata, ma ritenuto non violato.
Massime di principio
- La decadenza processuale o sostanziale prevista per l'impugnazione di un provvedimento lesivo opera quando esista un provvedimento definitivo, indipendentemente dal procedimento amministrativo nel quale esso sia stato adottato.
- Non vi è applicazione analogica di una norma decadenziale se la fattispecie concreta ricade direttamente nella previsione astratta della norma, dovendosi guardare al contenuto e agli effetti del provvedimento e non al solo iter procedimentale.
- Quando la decadenza è collegata alla definitività dell'atto lesivo, il procedimento amministrativo che precede l'atto costituisce un mero presupposto esterno e non incide sul termine decadenziale.
- La questione di legittimità costituzionale basata su asserita analogia è infondata se l'interpretazione accolta dalla Corte esclude in radice l'operatività dell'analogia.
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