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Ordinanza

Ordinanza n. 2963/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 00917/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202605129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che ha accolto il ricorso contro il diniego comunale di autorizzazione alla realizzazione di un’infrastruttura per impianti di telefonia mobile 5G

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza breve con cui il TAR aveva accolto il ricorso della società operatrice di telecomunicazioni, ritenendo fondato il motivo relativo alla formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 44, comma 10, del codice delle comunicazioni elettroniche, sull’istanza presentata il 13 maggio 2025. Il diniego comunale era stato adottato sulla base dell’incompatibilità dell’opera con gli artt. 3, comma 5, e 5 del regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio delle stazioni radio base, approvato nel febbraio 2026. In appello è stata contestata, in particolare, la conclusione del TAR secondo cui il silenzio-assenso si sarebbe formato per il mero decorso di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, in assenza di un manifesto diniego o dissenso, senza necessità di attendere il pronunciamento espresso dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. La questione cautelare concerneva quindi l’interpretazione della disciplina dell’art. 44, comma 10, vigente ratione temporis, trattandosi di un’istanza anteriore alla modifica normativa entrata in vigore il 21 aprile 2026, e segnatamente la rilevanza della convocazione della conferenza di servizi ai fini della formazione del silenzio-assenso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare del Comune e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la questione relativa all’imprescindibilità della convocazione della conferenza di servizi per la corretta formazione del silenzio-assenso, alla luce della disciplina temporalmente applicabile, necessiti di un approfondimento di merito incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. Quanto al periculum in mora, ha valorizzato la presenza sul sito di plurimi vincoli paesaggistici, ambientali e urbanistici e il rischio che la perdurante efficacia della sentenza determini la modificazione grave e potenzialmente irreversibile dello stato dei luoghi in un ambito sensibile. La causa è stata rinviata per la discussione del merito all’udienza pubblica del 24 settembre 2026, con fissazione dei termini per memorie e repliche secondo il rito speciale applicabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Consente la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata quando ricorrono i presupposti cautelari; il Consiglio di Stato lo ha applicato ravvisando un fumus da approfondire e un periculum derivante dal rischio di modificazione irreversibile dello stato dei luoghi.

  • art. 44, comma 10, codice delle comunicazioni elettroniche

    le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l’intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali ovvero qualora non sia stata indetta apposita Conferenza di servizi

    La questione decisiva, da esaminare nel merito, è se la convocazione della conferenza di servizi costituisse condizione imprescindibile per la formazione del silenzio-assenso secondo il testo vigente al momento della presentazione dell’istanza, anteriore alla modifica legislativa del 21 aprile 2026.

  • art. 14 l. 22 febbraio 2001, n. 36

    È richiamato dall’art. 44, comma 10, quale riferimento per l’organismo competente a effettuare i controlli, ove ne sia previsto l’intervento.

  • artt. 3, comma 5, e 5 del regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio delle stazioni radio base

    Sono le disposizioni regolamentari comunali poste a fondamento del diniego di autorizzazione per asserita incompatibilità dell’infrastruttura 5G.

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022

    Prevede, secondo quanto rilevato nell’ordinanza, la trattazione sollecita del merito nel rito speciale, con discussione alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dal deposito dell’ordinanza.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza può essere disposta quando la questione interpretativa centrale presenti complessità incompatibile con una definizione sommaria e sussista il rischio concreto di un pregiudizio grave e potenzialmente irreversibile allo stato dei luoghi.
  • La formazione del silenzio-assenso previsto dalla disciplina sulle autorizzazioni per infrastrutture di comunicazione elettronica deve essere valutata sulla base del testo normativo vigente al momento della presentazione dell’istanza, senza applicazione retroattiva delle modifiche successive.
  • Quando l’intervento progettato insiste su un sito gravato da plurimi vincoli paesaggistici, ambientali e urbanistici, il rischio di modificazione irreversibile dello stato dei luoghi può integrare il periculum in mora necessario per sospendere l’efficacia della sentenza favorevole alla realizzazione dell’opera.
  • La questione relativa alla necessità della convocazione della conferenza di servizi ai fini della formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 44, comma 10, del codice delle comunicazioni elettroniche richiede un esame di merito quando la disciplina applicabile ratione temporis sia controversa e suscettibile di diversa interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTutela cautelareAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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