Sentenza del 04/05/2017 n. 1901 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Diniego rimborso - Motivazione - Onere probatorio della non debenza dell'imposta - Contenzioso - Controdeduzioni dell'ufficio - Ulteriori argomentazioni - Ammissibili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava il diniego di rimborso, sostenendo che l’Ufficio avrebbe dovuto motivare e provare compiutamente, già nell’atto amministrativo, le ragioni del rigetto. La questione riguardava anche la possibilità per l’Amministrazione di introdurre, nelle controdeduzioni in giudizio, ulteriori argomentazioni giuridiche rispetto a quelle indicate nel diniego.
La decisione
Il diniego di rimborso non è un atto impositivo, perché non introduce una nuova pretesa tributaria. Pertanto, l’onere di provare la non debenza dell’imposta grava sul contribuente. L’Ufficio deve fornire una motivazione sufficiente a indicare gli aspetti essenziali del rigetto, ma non è tenuto a esporre e dimostrare in modo completo tutte le ragioni già nella fase amministrativa. In sede contenziosa può quindi formulare ulteriori argomentazioni giuridiche ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 546/1992, senza che ciò costituisca motivazione postuma e determini un vizio dell’atto.
Norme richiamate
Art. 23 del d.lgs. n. 546/1992
Consente all’Amministrazione finanziaria di svolgere, nel giudizio tributario, le proprie difese e di formulare ulteriori argomentazioni giuridiche rispetto a quelle sinteticamente contenute nel diniego amministrativo, purché non venga introdotta una pretesa tributaria nuova.
Massime di principio
- Il diniego di rimborso si distingue dall’atto impositivo: non crea una nuova obbligazione tributaria, ma nega la restituzione di quanto già versato o richiesto a rimborso.
- Nel giudizio per il rimborso, il contribuente deve provare i presupposti del proprio diritto e la non debenza dell’imposta; non è sufficiente contestare genericamente il diniego.
- La motivazione del diniego deve indicare gli elementi essenziali del rigetto, ma non deve necessariamente contenere una trattazione completa e definitiva di tutte le possibili argomentazioni dell’Ufficio.
- L’Amministrazione può sviluppare ulteriori motivi giuridici nelle controdeduzioni, senza incorrere automaticamente in motivazione postuma, purché non modifichi il fondamento sostanziale della pretesa o introduca una nuova causa di rigetto incompatibile con l’atto originario.
- Chi chiede un rimborso dovrebbe documentare in modo completo sia il pagamento effettuato sia il fondamento normativo e fattuale della non debenza.
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