Sentenza n. 2748/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’ Italia a Islamabad sulla richiesta del 13/8/2025 di appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento del 13 agosto 2025 per la formalizzazione dell'istanza di visto per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare una domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato. Nelle more del giudizio, il MAECI ha comunicato che la competente sede diplomatica aveva convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto. La convocazione è intervenuta dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la fissazione dell'appuntamento aveva integralmente soddisfatto il bene della vita perseguito e il petitum del ricorso. Il giudice ha tuttavia condannato il MAECI al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, applicando il principio della soccombenza virtuale: l'amministrazione aveva accolto la richiesta soltanto dopo la proposizione del gravame.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando, nelle more di un giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente il bene della vita perseguito e il petitum del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La soddisfazione della pretesa dopo la proposizione del ricorso non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale: l'amministrazione può essere condannata alle spese se il comportamento satisfattivo è intervenuto soltanto a seguito dell'iniziativa giudiziale.
Come è indicizzato
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