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Sentenza

Sentenza n. 1822/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento dell’Ordinanza n. -OMISSIS- n. prot -OMISSIS-, avente ad oggetto “ordinanza di demolizione e rimessa in pristino di opere realizzate senza previo rilascio di titolo abilitativo sull’area sita in Via -OMISSIS- e distinta in n.c.t. alfoglio -OMISSIS- mappale n. -OMISSIS-”;

Giustizia amministrativa202401881

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessa in pristino del nuovo box auto realizzato mediante chiusura di una tettoia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione adottata ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 380/2001, sostenendo, con il primo motivo, che la precedente SCIA e le interlocuzioni con l’amministrazione avessero assentito la realizzazione del box auto e che il Comune avesse erroneamente considerato non decorso il termine per l’ultimazione dei lavori, prorogato ex lege, impedendo così la regolarizzazione dell’opera mediante variante. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 21 delle NTA del PRGC e dell’art. 22, comma 2, d.P.R. 380/2001, carenza di motivazione, travisamento dei fatti ed eccesso di potere. Con il secondo motivo ha contestato l’applicazione della sanzione demolitoria, sostenendo che l’intervento fosse al più assoggettabile alla sanzione pecuniaria di cui all’art. 37 d.P.R. 380/2001, anziché alla demolizione prevista dall’art. 33. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la SCIA riguardava una tettoia aperta su due lati, priva di rilevanza volumetrica secondo l’art. 21 delle NTA, mentre il manufatto accertato in sopralluogo era delimitato da pareti e serramenti anche sui lati che avrebbero dovuto restare aperti. La chiusura aveva quindi creato un volume non assentito, non ricompreso nella SCIA. Tale circostanza risultava confermata anche dalle osservazioni del tecnico del ricorrente, che aveva escluso l’opera dal calcolo delle volumetrie e dichiarato che la chiusura sarebbe stata oggetto di una successiva istanza. Il TAR ha inoltre ritenuto irrilevante l’omessa considerazione, da parte del Comune, della proroga del termine di ultimazione dei lavori: l’opera costituiva comunque un abusivo e definitivo aumento volumetrico e il ricorrente non aveva chiesto di regolarizzarla neppure dopo l’ordinanza demolitoria. Quanto al secondo motivo, il giudice ha affermato che la chiusura della tettoia, comportando la creazione di circa 40 metri cubi, non era urbanisticamente irrilevante e doveva essere ricondotta agli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti all’art. 10, comma 1, d.P.R. 380/2001. Era pertanto legittima l’applicazione dell’art. 33, comma 1, d.P.R. 380/2001, con demolizione dell’opera realizzata in assenza di titolo o in totale difformità, anziché della sanzione pecuniaria ex art. 37. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 21 NTA del PRGC di Moncalieri

    “non sarà computata la volumetria e la superficie lorda di pavimento delle tettoie aperte da un solo lato, le stesse concorrono però nel computo della superficie coperta”; “non saranno inclusi nel calcolo dei volumi e della superficie coperta di pavimento i porticati aperti e le logge anche se chiuse da murature da tre lati”

    Le tettoie aperte e gli spazi non completamente delimitati sono esclusi dal computo della volumetria; la chiusura dei lati originariamente aperti determina invece un volume rilevante.

  • art. 22, comma 2, d.P.R. 380/2001

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla SCIA, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione decisiva.

  • art. 10, comma 1, d.P.R. 380/2001

    La chiusura della tettoia, in quanto comporta la creazione di nuovi volumi, è ricondotta agli interventi edilizi soggetti alla disciplina dell’art. 10, comma 1.

  • art. 33, comma 1, d.P.R. 380/2001

    “gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti”

    Per interventi di ristrutturazione edilizia soggetti all’art. 10, comma 1, realizzati senza permesso o in totale difformità, è legittima la sanzione ripristinatoria della rimozione o demolizione.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria invocata dal ricorrente non è applicabile perché l’intervento ha prodotto un nuovo volume e rientra nella diversa fattispecie sanzionata dall’art. 33.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme all’art. 10 del regolamento europeo richiamato, il presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La chiusura di una tettoia o di un manufatto originariamente aperto sui lati determina la creazione di un nuovo volume edilizio quando comporta la delimitazione stabile dello spazio mediante pareti e serramenti; l’opera non può quindi essere considerata urbanisticamente irrilevante né ricompresa nell’assentimento relativo alla struttura aperta.
  • La SCIA relativa alla realizzazione o all’ampliamento di una struttura priva di rilevanza volumetrica non legittima la successiva trasformazione della stessa in un box chiuso, se tale trasformazione introduce una consistenza volumetrica non prevista dal titolo o dalla segnalazione.
  • La pendenza del termine per l’ultimazione dei lavori, anche se prorogato ex lege, non rende illegittima un’ordinanza di demolizione relativa a un’opera abusiva che costituisce un aumento volumetrico non assentito, specie quando il destinatario non abbia richiesto la regolarizzazione dell’opera.
  • La chiusura di una tettoia che comporti la creazione di un nuovo volume, riconducibile agli interventi edilizi soggetti all’art. 10, comma 1, d.P.R. 380/2001, può essere sanzionata con la demolizione ai sensi dell’art. 33, comma 1, dello stesso decreto; non trova applicazione la sanzione pecuniaria prevista per le diverse ipotesi disciplinate dall’art. 37.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventi
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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