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Sentenza

Sentenza n. 13289/2026 - Roma, Sezione 4

per l'accertamento e declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione sulla domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente in data 31.01.2024, con conseguente ordine di provvedere.

Giustizia amministrativa202604455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Amministrazione sulla domanda di protezione internazionale presentata il 31 gennaio 2024

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione sulla domanda di protezione internazionale, con conseguente ordine di provvedere. Nel corso della camera di consiglio, il Collegio ha prospettato la definizione del giudizio con sentenza semplificata e ha sollevato d'ufficio la questione del difetto di giurisdizione. Il ricorso presupponeva infatti che la controversia sul silenzio fosse devoluta al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Ha ritenuto che la posizione del richiedente protezione internazionale incida su diritti umani fondamentali, non degradabili a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali dell'Amministrazione, e che la relativa controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario. L'art. 35 del d.lgs. 25/2008 conferma che contro i provvedimenti delle Commissioni territoriali e nazionale è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento non può essere utilizzato per radicare o aggirare la giurisdizione amministrativa quando il rapporto sostanziale riguarda diritti soggettivi. Il processo può essere riproposto davanti al giudice ordinario nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 11 c.p.a. Non è stata disposta la regolazione delle spese, poiché il Ministero dell'Interno non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 2 Cost.

    la garanzia apprestata dall'art. 2 Cost. esclude che dette situazioni possano essere degradate ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo

    La posizione del richiedente protezione internazionale rientra tra i diritti umani fondamentali e non può essere degradata a interesse legittimo; le controversie relative spettano al giudice ordinario.

  • art. 35 d.lgs. 25/2008

    Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale di cui all'articolo 33 è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria

    La disposizione conferma la devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria delle controversie in materia di protezione internazionale.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Il rito sul silenzio-inadempimento non è applicabile davanti al giudice amministrativo quando il rapporto sostanziale sottostante riguarda posizioni di diritto soggettivo devolute al giudice ordinario.

  • art. 11 c.p.a.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario nei termini e con gli effetti previsti dalla norma.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sollevare d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, previa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente, ricorrendone i presupposti, la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • Le controversie concernenti la posizione del richiedente protezione internazionale riguardano diritti umani fondamentali, che non possono essere degradati a interessi legittimi dall'esercizio di poteri discrezionali amministrativi; la giurisdizione appartiene pertanto al giudice ordinario.
  • Quando il rapporto sostanziale sottostante all'inerzia amministrativa concerne un diritto soggettivo devoluto al giudice ordinario, il ricorso contro il silenzio-inadempimento proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. è inammissibile per difetto di giurisdizione.
  • L'azione contro il silenzio-inadempimento non costituisce una fonte autonoma di giurisdizione amministrativa e non può essere utilizzata per aggirare il riparto di giurisdizione relativo al rapporto sostanziale.
  • In caso di dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario nei termini e con gli effetti della translatio iudicii previsti dall'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSilenzio della pubblica amministrazione

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