Cassazione Penale, Sentenza n. 22794/2026 del 19/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della misura cautelare (custodia in carcere) relativamente al capo 20) (estorsione in continuazione, aggravata dall'art. 416-bis), per carenza motivazionale: si denunciava che l'ordinanza non aveva illustrato le ragioni che spiegassero un ruolo attivo di Pozzi nella gestione della "riffa", non aveva indicato elementi costitutivi dell'estorsione (nessun riferimento a violenze o minacce rivolte ai titolari degli esercizi), e non aveva adeguatamente valutato l'attendibilità delle dichiarazioni etero-accusatorie del collaboratore Di Marco né fornito riscontri esterni idonei a corroborarle; inoltre le intercettazioni citate risultavano confuse e non chiarivano né il contesto né le modalità della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 20). Ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia colmato le lacune motivazionali già evidenziate dalla precedente sentenza di rinvio: le intercettazioni citate sono oscure e non dimostrano né il ruolo gestionale di Pozzi né l'uso di violenza o minacce tipiche dell'estorsione; inoltre non sono stati forniti riscontri esterni sufficienti a sostenere le dichiarazioni del collaboratore. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo (ex art. 309, co. 7 c.p.p.) affinché vengano illustrate e colmate le carenze motivazionali, e ha mandato gli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Sentenza Sez. U. 22/3/2000 (principio sul vizio di motivazione nelle misure cautelari)
In tema dimisure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
La Corte ribadisce il potere della Cassazione di controllare l'adeguatezza e la congruenza della motivazione sulle misure cautelari: il giudice del riesame deve spiegare logicamente perché ritiene sussistenti gravi indizi, anche tenendo conto dei limiti del giudizio cautelare.
Art. 309, co. 7, c.p.p.
Norma procedurale che disciplina la competenza e le conseguenze del rinvio per nuovo giudizio alla competente autorità: la Cassazione ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo per colmare le carenze motivazionali.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizione di carattere amministrativo/procedurale cui la cancelleria deve ottemperare dopo la decisione della Corte; la sentenza dispone l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Art. 416-bis c.p. (aggravante)
Richiamata nella contestazione come aggravante (azione posta avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis); la Corte non entra nel merito del riconoscimento dell'aggravante ma segnala che la motivazione deve comunque fondare il nesso tra condotta e contesto mafioso.
Art. 192 c.p.p.
Richiamato implicitamente per distinguere il livello di valutazione: i gravi indizi richiesti per la misura cautelare non sono valutati con lo stesso rigore richiesto per la decisione di merito ex art. 192, comma 2, ma richiedono comunque motivazione logica e riscontri adeguati.
Massime di principio
- Per disporre una misura cautelare in reati come l'estorsione, il giudice deve motivare specificamente il ruolo dell'indagato e le modalità della condotta (violenza/minaccia), non limitandosi a generiche affermazioni.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia (eteroaccusatorie) richiedono riscontri esterni e non possono, da sole e senza adeguata corroborazione, fondare la misura; il giudice deve esplicitare perché le ritiene attendibili.
- Intercettazioni e conversazioni devono essere contestualizzate e spiegate: frasi isolate e confuse non bastano come riscontro probatorio se non emerge con chiarezza il loro significato nel contesto e il collegamento con il fatto contestato.
- Nel giudizio cautelare il livello di prova è inferiore a quello del merito, ma la motivazione deve comunque essere congrua e logicamente persuasiva; la sua carenza può portare alla cassazione e al rinvio per nuovo esame.
- Quando la Cassazione annulla per carenza motivazionale, di norma rinvia al giudice di merito chiedendo di colmare le lacune piuttosto che decidere nel merito, lasciando al giudice di merito il compito di integrare la motivazione e gli eventuali riscontri.
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