Cassazione Penale, Sentenza n. 14867/2023 del 07/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: 1) denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di truffa, con il rilievo che la Corte d'appello avrebbe tratto conclusioni congetturali e non avrebbe valutato adeguatamente tutte le risultanze istruttorie; 2) domanda di applicazione della causa di estinzione del reato per riparazione del danno (art. 162-ter c.p.) e, in relazione all'esclusione dell'aggravante contestata, richiesta di rimessione in termini per la riparazione ex art. 162-ter c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto le censure manifestamente infondate perché la valutazione della prova e la motivazione della Corte d'appello erano esaustive, logiche e congrue; ha richiamato il principio secondo cui il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto (limiti di cui all'art. 606 cod. proc. pen.). Sul secondo motivo ha stabilito che, pur potendo in linea di principio essere richiesta in sede di legittimità l'applicazione della causa estintiva ex art. 162-ter c.p., ciò è ammesso solo se dalle carte risulti la prova certa di condotte riparatorie già perfezionatesi; nel caso di specie non sussisteva alcuna riparazione effettiva ma solo un'offerta di restituzione di euro 475,00, quindi la causa non poteva trovare applicazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 162-ter c.p.
Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma. Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie.
La causa estintiva può essere chiesta anche in sede di legittimità solo se le condotte riparatorie sono già state concretamente eseguite e risultano dagli atti; non è possibile chiedere in Cassazione la fissazione di un termine per adempiere.
art. 606 cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Corte di Cassazione sui fatti: la revisione dei meri apprezzamenti di fatto è preclusa, salvo vizio di motivazione che renda la decisione illogica o non coerente.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
art. 61 n. 5 c.p.
Aggravante richiamata nel procedimento di merito e poi esclusa dalla Corte d'appello; la sua esclusione ha influito sulla determinazione del trattamento sanzionatorio ma non legittima di per sé la richiesta di rimessione in termini per riparazione in sede di legittimità.
L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1
Norma che ha introdotto l'art. 162-ter c.p.; rilevante per la disciplina della estinzione del reato mediante riparazione nel processo penale.
art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione alle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; non incide direttamente sulle questioni di merito qui esaminate.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rivedere la valutazione della prova svolta dai giudici di merito: i motivi che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili o manifestamente infondati salvo vizi logico-giuridici della motivazione.
- La causa estintiva per riparazione del danno ex art. 162-ter c.p. può essere invocata in Cassazione solo se la riparazione è già stata effettivamente eseguita e documentalmente provata; una mera offerta non è sufficiente.
- Non è possibile, in sede di legittimità, chiedere la concessione di un termine per adempiere ai fini dell'art. 162-ter: la fissazione di un termine è una facoltà del giudice di merito e non del giudice di legittimità.
- L'esclusione di un'aggravante opera sulla determinazione della pena ma non crea automaticamente diritti processuali ulteriori in sede di cassazione; le richieste che si fondano su conseguenze processuali devono essere supportate da atti o comportamenti concreti (es. riparazione già effettuata).
- Ricorsi manifestamente infondati o che chiedono una riconsiderazione dei fatti possono comportare condanne alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende.
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