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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-436/24

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 23 July 2025. — Löwen Entertainment GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark Magic Crown – Earlier EU word mark Crown – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-436/24

Giurisprudenza europea62024TJ0436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Löwen Entertainment contro la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva ammesso la registrazione del marchio "Magic Crown". Pur in presenza di prodotti e servizi identici o simili, il Tribunale ha ritenuto che l’elemento comune "crown" sia debole distintivamente nel mercato interessato e che le differenze introdotte da "magic" escludano la probabilità di confusione. È stata inoltre respinta la censura di difetto di motivazione.

Marchio UE Magic Crown: esclusa la probabilità di confusione con il marchio anteriore Crown nonostante l’identità/somiglianza dei prodotti e servizi, per la debole distintività dell’elemento comune "crown".

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il marchio denominativo richiesto Magic Crown dovesse essere respinto per probabilità di confusione con il marchio anteriore Crown, alla luce dell’identità o somiglianza dei prodotti e servizi e della presunta rilevanza dell’elemento comune "crown"; e, in subordine, se la decisione impugnata fosse viziata da difetto di motivazione.

Principio di diritto

Quando il marchio anteriore e il segno richiesto coincidono soltanto in un elemento debolmente distintivo, la mera identità o somiglianza dei prodotti e servizi non basta, di regola, a fondare la probabilità di confusione se il complessivo impatto visivo, fonetico e concettuale delle differenze conduce a una somiglianza solo bassa. Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato che l’elemento comune "crown" ha carattere distintivo debole nel settore dei giochi e delle scommesse, che l’aggiunta di "magic" modifica l’impressione d’insieme e che, pertanto, non sussiste probabilità di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001; la decisione era inoltre sufficientemente motivata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE Magic Crown: esclusa la probabilità di confusione con il marchio anteriore Crown

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della Seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. Il Tribunale esamina se il segno richiesto "Magic Crown" debba essere respinto per conflitto con il marchio anteriore "Crown" nel settore dei giochi, del gaming e delle scommesse.

Parti e contesto procedurale

La ricorrente è Löwen Entertainment GmbH, titolare del marchio anteriore "Crown". L’interveniente è Wazdan Holding LTD, richiedente del marchio contestato "Magic Crown". L’EUIPO è convenuto nel giudizio di annullamento.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 2 marzo 2022 Wazdan Holding LTD ha chiesto la registrazione del marchio denominativo UE "Magic Crown" per prodotti e servizi delle classi 9, 28 e 41, in parte limitati nel corso del procedimento amministrativo. Löwen Entertainment ha presentato opposizione il 12 maggio 2022 basandosi sul marchio anteriore denominativo UE "Crown", registrato per prodotti e servizi analoghi nelle stesse classi.

La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione, ma la commissione di ricorso, con decisione del 25 giugno 2024, ha accolto l’impugnazione dell’interveniente e ha escluso la probabilità di confusione.

Questione giuridica sottoposta al Tribunale

Il ricorrente deduceva un unico motivo, articolato in due censure:

  • errata valutazione dell’incidenza degli elementi distintivi e dominanti sull’impressione complessiva dei segni;
  • errata valutazione della probabilità di confusione.

In via accessoria, veniva contestata anche l’adeguatezza della motivazione della decisione impugnata.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, a causa dell’identità o somiglianza con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio di associazione.

Richiama inoltre i principi consolidati secondo cui:

  • la probabilità di confusione va valutata globalmente;
  • rileva l’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti/servizi;
  • identità o somiglianza di entrambi questi elementi sono condizioni cumulative;
  • l’attenzione del pubblico varia in funzione dei prodotti e servizi, qui da media ad alta.

Valutazione del pubblico di riferimento e dei prodotti/servizi

Il Tribunale conferma gli accertamenti della commissione di ricorso: il pubblico rilevante è composto in parte dal consumatore medio e in parte da operatori specializzati del settore gaming e gambling; il territorio rilevante è l’Unione europea; i prodotti e servizi dei due segni sono identici o, quanto meno, simili.

Tali valutazioni non erano contestate in modo utile dalla ricorrente.

Distintività dell’elemento comune "crown"

Il punto centrale della decisione riguarda l’elemento comune "crown". Il Tribunale osserva che, per una parte del pubblico anglofono, il termine evoca una corona regale e, per estensione, una qualità superiore dei prodotti o servizi. In questo settore, termini riferiti alla regalità possono avere funzione laudativa.

La commissione di ricorso ha quindi correttamente ritenuto che "crown" abbia carattere distintivo debole, anche perché il fascicolo conteneva elementi che dimostravano la diffusione del termine nel mercato del gaming, tra cui:

  • numerosi marchi UE contenenti la parola "crown";
  • estratti di siti di gambling online.

Quanto a "magic", il Tribunale rileva che il termine è percepito come riferito a qualcosa di meraviglioso, efficace o eccezionale, e possiede anch’esso un basso grado di distintività rispetto ai prodotti e servizi interessati.

Confronto visivo, fonetico e concettuale

Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i segni presentano una somiglianza complessivamente bassa.

Sul piano visivo:

  • il marchio anteriore è composto da un solo elemento, "Crown";
  • il marchio richiesto è composto da due parole, "Magic Crown";
  • la coincidenza nell’elemento "crown", essendo debole distintivamente, incide solo limitatamente sull’impressione d’insieme;
  • l’elemento aggiuntivo "magic" e la diversa struttura dei segni riducono la somiglianza.

Sul piano fonetico:

  • i segni coincidono solo nella parte finale "crown";
  • il marchio richiesto ha tre sillabe, l’anteriore una sola;
  • la pronuncia e la lunghezza differiscono sensibilmente.

Sul piano concettuale:

  • entrambi i segni richiamano l’idea di una corona o di una qualità superiore;
  • "magic" qualifica e accentua il concetto, senza introdurre una differenza concettuale significativa;
  • tuttavia, poiché la nozione condivisa deriva da un elemento distintivo debole, la somiglianza concettuale resta bassa.

Il Tribunale distingue il caso dalla precedente giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, osservando che lì il termine comune era più distintivo di "crown".

Valutazione globale della probabilità di confusione

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale afferma che, a fronte di:

  • prodotti e servizi identici o simili;
  • segni soltanto poco simili sul piano visivo, fonetico e concettuale;
  • marchio anteriore con distintività intrinseca debole;

non sussiste probabilità di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Il Tribunale sottolinea che, quando la somiglianza tra i segni deriva da un elemento debole, il suo peso nel giudizio globale è ridotto e non può condurre, da solo, a una protezione eccessiva del marchio anteriore. Esclude inoltre che sia stata provata la percezione del pubblico come se il segno richiesto fosse una semplice variante o sub-brand del marchio anteriore.

Motivazione della decisione impugnata

La censura di difetto di motivazione viene respinta. Secondo il Tribunale, la decisione impugnata espone in modo chiaro ed inequivoco le ragioni essenziali che hanno condotto la commissione di ricorso a ritenere inesistente il rischio di confusione.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna Löwen Entertainment a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute dall’interveniente Wazdan Holding LTD. L’EUIPO sopporta le proprie spese, poiché aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nel caso di udienza, che non si è svolta.

Principio affermato

Nel settore dei marchi UE, se i segni coincidono in un elemento debolmente distintivo e differiscono per un ulteriore elemento iniziale e per la struttura complessiva, la probabilità di confusione può essere esclusa anche in presenza di prodotti e servizi identici o simili, quando la somiglianza globale resta bassa e il pubblico percepisce l’elemento comune come allusivo o laudativo piuttosto che come indicatore di origine imprenditoriale.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueprocedimenti di opposizioneprobabilità di confusioneproprietà intellettualemotivi di diniego relativi

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