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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06889/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non ha inciso nel merito sulla condanna già pronunciata in appello per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. L'unico motivo dedotto riguardava il vizio di motivazione sulla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità: il ricorrente contestava la tenuta del ragionamento probatorio, ma la censura era costruita come richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio già esaminato e motivatamente respinto in appello, senza indicare specifici travisamenti di emergenze processuali. La Corte rileva in particolare che i giudici di merito avevano ritenuto attendibile il riconoscimento e le dichiarazioni della teste, valorizzate insieme a numerosi indizi gravi, precisi e concordanti.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Il riferimento è al reato di truffa contestato all'imputato; la Corte non affronta il merito della fattispecie, ma si limita a rilevare che la censura di legittimità tendeva a una rivalutazione del compendio probatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio attraverso doglianze di merito già esaminate e disattese dal giudice di appello.
  • Il vizio di motivazione sulla prova non è configurabile quando il ricorso si limita a contrapporre una lettura alternativa dei fatti senza indicare specifici travisamenti di risultanze processuali decisive.
  • La deduzione di inattendibilità di una fonte dichiarativa, se già scrutinata dai giudici di merito con motivazione non manifestamente illogica e corroborata da plurimi indizi, non consente di trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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