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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26832/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava l'ordinanza del 21/09/2021 che aveva revocato gli arresti domiciliari esecutivi e dichiarato inammissibili ulteriori richieste di misure alternative, denunciando vizio di motivazione per omessa valutazione dell'ammissibilità delle misure alternative e per la revoca degli arresti domiciliari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni già esaminate nel giudizio di merito; non ha specificamente criticato la motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale ha confermato che la revoca degli arresti domiciliari si basa sull'accertata evasione (il ricorrente è stato sorpreso fuori dal domicilio in violazione delle prescrizioni), situazione che dimostra incapacità a rispettare anche la misura restrittiva e giustifica il diniego di altre misure alternative, già motivatamente espresso nell'ordinanza del 3/11/2020 e confermato in sede di legittimità. Per l'inammissibilità del ricorso il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 51-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Richiamata quale base normativa per la sospensione cautelativa e per le valutazioni in tema di misure alternative; la sospensione e la successiva revoca sono state gestite ai sensi di questa norma

  • art. 656, comma 10, cod. proc. pen.

    Citato in relazione agli arresti domiciliari esecutivi riapplicati e successivamente revocati; la norma disciplina l'esecuzione delle misure coercitive e le misure esecutive correlate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'effetto processuale dell'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese processuali e alla somma destinata alla Cassa delle ammende

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata sul principio che, in assenza di elementi escludenti la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Un ricorso che si limiti a reiterare argomentazioni già valutate dal giudice di merito senza criticare specificamente la motivazione è spesso dichiarato inammissibile.
  • La prova di una violazione delle prescrizioni della misura (es. essere sorpresi fuori dal domicilio) costituisce base solida per la revoca degli arresti domiciliari e per il diniego di misure alternative più favorevoli.
  • Se una precedente decisione di merito è stata confermata in sede di legittimità, le istanze riproposte senza nuovi elementi fattuali o giuridici avranno scarse probabilità di successo.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare oltre alle spese processuali anche l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende, salvo prova della mancanza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
  • Per ottenere riesame favorevole è necessario prospettare elementi nuovi o errori di diritto specificamente individuati e motivati rispetto al provvedimento impugnato.

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