Sentenza n. 1026/2026 - Genova, Sezione 1
per l’accertamento ex art. 31 c.p.a. del silenzio-inadempimento mantenuto da Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. su istanza di retrocessione parziale di aree cedute volontariamente in sostituzione di decreto di esproprio ai sensi degli artt. 47 e 48 D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e, conseguentemente, per la statuizione del dovere di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. di concludere il procedimento pronunciandosi sulla istanza medesima
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di retrocessione parziale di aree cedute volontariamente in sostituzione del decreto di esproprio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, proprietaria di terreni e fabbricati nel Comune di Genova, aveva ceduto volontariamente tali beni nel 2015 nell'ambito della procedura espropriativa funzionale alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra Milano e Genova. Con istanza del 15 maggio 2025 aveva chiesto la retrocessione parziale di alcuni mappali, assumendo che non fossero stati utilizzati per i lavori. R.F.I. non aveva adottato un provvedimento espresso, sicché la ricorrente ha proposto azione ex art. 31 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere. R.F.I. ha eccepito l'inammissibilità dei presupposti sostanziali della retrocessione, sostenendo che tale circostanza sarebbe stata rappresentata alla ricorrente nell'ambito di un procedimento di mediazione precedentemente instaurato. La ricorrente ha contestato l'idoneità di tale interlocuzione a definire l'istanza. Il Comune di Genova, ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha escluso l'applicazione dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, poiché la controversia non riguardava direttamente un intervento finanziato dal PNRR, ma un'attività amministrativa prodromica e strumentale, e comunque non ricorrevano esigenze di speditezza tali da giustificare il rito speciale. Nel merito, il Collegio ha ritenuto sussistente l'obbligo di provvedere previsto dall'art. 2 l. n. 241/1990: l'istanza non era manifestamente infondata né strumentale, poiché R.F.I. aveva contestato che le aree non fossero utilizzate e aveva rappresentato che esse avrebbero potuto essere interessate da lavori futuri. La possibile infondatezza nel merito della pretesa alla retrocessione non esonerava l'amministrazione dall'obbligo di adottare una determinazione espressa. Il TAR ha inoltre escluso che la risposta resa all'organismo di mediazione potesse valere come evasione dell'istanza, sia perché non risultava decisivo il tema della ricezione del rifiuto di partecipare alla mediazione, sia perché il riscontro era stato indirizzato a un soggetto diverso dall'istante. R.F.I. è stata condannata a pronunciarsi espressamente sull'istanza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Commissario straordinario per il Terzo Valico, con facoltà di delega, da attivarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. R.F.I. è stata altresì condannata al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
per l’accertamento ex art. 31 c.p.a. del silenzio-inadempimento
Consente di chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e la conseguente condanna ad adottare una determinazione espressa.
art. 2 l. 241/1990
generale obbligo di provvedere
A fronte di un'istanza non manifestamente infondata o strumentale, l'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche quando la pretesa sostanziale dell'istante possa risultare infondata.
artt. 47 e 48 d.P.R. 327/2001
retrocessione parziale di aree cedute volontariamente in sostituzione di decreto di esproprio
Costituiscono il riferimento normativo sostanziale dell'istanza di retrocessione, senza che il TAR abbia definito nel merito la sussistenza dei relativi presupposti.
art. 12-bis d.l. 68/2022
non vi è spazio per l’applicazione dell’art. 12-bis del d.l. n. 68 del 2022
La disciplina processuale speciale non si applica a una controversia relativa ad attività amministrativa prodromica e strumentale a un intervento, non direttamente avente a oggetto un intervento finanziato dal PNRR, e comunque in assenza delle esigenze di speditezza che ne giustificano l'applicazione.
Massime di principio
- L'obbligo generale di provvedere sorge quando l'istanza del privato non è manifestamente infondata né manifestamente strumentale, anche se l'amministrazione ritiene insussistenti i presupposti sostanziali della pretesa dedotta.
- L'amministrazione non può sostituire il provvedimento espresso dovuto con una comunicazione indirizzata a un soggetto diverso dall'istante nell'ambito di un procedimento parallelo o stragiudiziale; il riscontro deve essere formalmente rivolto al soggetto che ha presentato l'istanza.
- Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può imporre all'amministrazione di pronunciarsi espressamente, senza anticipare la decisione sul merito della pretesa sostanziale quando l'amministrazione non abbia ancora esercitato il proprio potere.
- La disciplina processuale speciale prevista per controversie relative a interventi PNRR non si applica automaticamente ad attività amministrative soltanto prodromiche o strumentali rispetto a tali interventi, soprattutto quando non siano ravvisabili specifiche esigenze di speditezza.
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