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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8082/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Palermo che aveva riconosciuto la riparazione per ingiusta detenzione a favore di Mutolo (detenzione 12-29 maggio 2020, 17 giorni, indennizzo complessivo €25.000). Il Ministero deduceva (1) vizio di travisamento della prova per omissione dell'esame di presunte intercettazioni e per mancata valutazione della presenza del Mutolo sul luogo del pestaggio in compagnia di un soggetto di "nota caratura criminale" e (2) vizio di motivazione nella liquidazione del danno, rilevando un ingiustificato scostamento dal parametro aritmetico giornaliero (la Corte aveva adottato €1.470,58/giorno invece del parametro indicativo €235,82/giorno) senza adeguata spiegazione e prova dei danni aggiuntivi (es. clamore mediatico).

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero in relazione a entrambi i motivi. Sul primo punto ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia adeguatamente motivato perché la presenza del Mutolo sul luogo del pestaggio e le sue frequentazioni non dovessero avere valore ostativo al diritto alla riparazione, pur precisando che l'omessa valutazione del materiale intercettivo non può essere censurata se lo Stato non lo ha allegato/reso autosufficiente in ricorso. Sul secondo punto ha rilevato che la Corte d'appello non ha fornito giustificazione sufficiente per il consistente scostamento dal parametro aritmetico e non ha dimostrato i danni ulteriori (es. clamore mediatico) che giustificassero l'aumento dell'indennizzo. Ha quindi annullato l'ordinanza e rinviato la causa a diversa sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame; ha demandato alla Corte di merito la regolamentazione delle spese.

Norme richiamate

  • codice penale, art. 416-bis, comma 1

    Norma del reato contestato nel procedimento di merito (concorso in tentata estorsione aggravata); rilevante come contesto fattuale da cui è scaturita la privazione della libertà, ma non per accertare responsabilità nel giudizio di riparazione.

  • codice di procedura penale, art. 314, comma 2

    Richiamato rispetto alla possibile considerazione dell'"ingiustizia formale"; indica l'attenzione del giudice della riparazione alla differenziazione tra ingiustizia materiale e formale nella valutazione del diritto alla riparazione.

  • codice di procedura penale, art. 315, comma 2

    Fissa il tetto massimo dell'indennizzo per ingiusta detenzione: il giudice è vincolato al limite massimo normativo e non può superarlo nella liquidazione.

  • codice di procedura penale, art. 303, comma 4, lett. c)

    Richiamato per il parametro di riferimento relativo al termine massimo della custodia cautelare usato nella base aritmetica di calcolo dell'indennizzo giornaliero; costituisce il riferimento per la metodologia di calcolo adottata in giurisprudenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione il giudice deve esaminare fatti concreti e precisi, valutando la condotta del richiedente prima e dopo la perdita della libertà non per accertare reato ma per stabilire se tale condotta abbia creato una giustificata apparenza di responsabilità penale (rapporto di causa ed effetto con la detenzione).
  • La semplice affermazione di "credibilità" della versione del detenuto non è sufficiente: la Corte deve motivare perché elementi quali la presenza sul luogo del reato o le frequentazioni con soggetti di spessore criminale non costituiscano indizi ostativi alla riparazione.
  • Se la parte resistente invoca prove (es. intercettazioni) per dimostrare l'esistenza di indizi ostativi, tali prove devono essere rese autosufficienti nel ricorso (allegate o dettagliatamente richiamate); in mancanza, la Corte non può censurare l'omessa valutazione del materiale non prodotto.
  • Nella liquidazione dell'indennizzo il giudice è vincolato al tetto massimo stabilito dall'art.315 c.2 c.p.p.; il parametro aritmetico giornaliero è un criterio-onere orientativo ma non assoluto: lo scostamento è ammesso solo se la parte che chiede maggiori somme allega e dimostra danni ulteriori rispetto alla comune privazione della libertà (es. clamore mediatico significativo) e la Corte motiva compiutamente il ragionamento che giustifica l'aumento.
  • Chi richiede un indennizzo maggiore rispetto al parametro medio deve specificare in modo circostanziato la natura e le cause del danno (morali, esistenziali, danno all'immagine) e fornire elementi di prova o presunzioni idonee a stabilire il nesso causale con l'ingiusta detenzione.

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