Sentenza n. 335/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'accertamento, del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dall’ottobre 2018, nell’ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del 7 gennaio 2014, prot. 0023/C-14 (CIG 4411145003), emessi dall’Istituto Comprensivo Commenda di Brindisi nell’ambito della convenzione Consip sottoscritta da Dussmann “per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione”; e, ove occorrer possa, per l’annullamento del diniego all’istanza di revisione prezzi formulata dalla Dussmann Service s.r.l.; nonché per la condanna al pagamento in favore della ricorrente: - dell’importo complessivo di € 2.680,00 oltre IVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dall’ottobre 2018 al 29 febbraio 2020, - degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di revisione prezzi e mancato pagamento della revisione richiesta per un appalto pubblico di servizi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla revisione prezzi maturato dall’ottobre 2018 nell’ambito di un contratto di servizi di pulizia stipulato mediante ordinativo principale di fornitura del 7 gennaio 2014, nonché, ove occorresse, l’annullamento del diniego opposto dall’Istituto scolastico e la condanna al pagamento di euro 2.680,00 oltre IVA, con interessi moratori, per il periodo dall’ottobre 2018 al 29 febbraio 2020. Ha dedotto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.; il diritto alla revisione previsto dalla convenzione Consip e dal capitolato tecnico; l’insussistenza della prescrizione quinquennale; la correttezza della quantificazione e il diritto agli interessi moratori ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 231/2002. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato che l’amministrazione aveva integralmente pagato quanto richiesto, domandando la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione esclusiva sulla controversia, relativa alla revisione dei prezzi in un contratto pubblico di servizi a esecuzione continuata. Ha richiamato l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. e l’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, rilevando che la giurisdizione esclusiva comprende sia le questioni sull’an sia quelle sul quantum della revisione, indipendentemente dalla natura di diritto soggettivo della pretesa, in quanto la materia è unitariamente devoluta al giudice amministrativo. Ha inoltre evidenziato la natura imperativa della disciplina della revisione prezzi e il suo inserimento automatico nel contratto, con conseguente nullità delle clausole difformi nei limiti in cui contrastino con tale disciplina. Tuttavia, poiché nelle more del giudizio era intervenuto il pagamento integrale della somma richiesta, ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non residuando alcuna utilità concreta per la ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e complessità della controversia, anche quanto ai profili di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (…) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 (…)
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi comprende tutte le controversie relative alla clausola e al suo provvedimento applicativo, sia quanto all’an sia quanto al quantum della pretesa.
art. 115 d.lgs. n. 163/2006
Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.
La disposizione detta una disciplina speciale e imperativa della revisione prezzi negli appalti pubblici di servizi e forniture a esecuzione periodica o continuata, prevalente sulla disciplina civilistica e idonea a integrare automaticamente il contratto; la giurisdizione esclusiva copre sia l’an sia il quantum della revisione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
Il pagamento integrale della pretesa nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso, quando la soddisfazione sia piena e irretrattabile e non residui alcuna utilità dalla pronuncia di merito.
art. 4, comma 1, d.lgs. n. 231/2002
È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di interessi moratori sulle somme dovute a titolo di revisione prezzi; la sentenza non esamina nel merito tale pretesa per l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
art. 1339 c.c.
Richiamato per affermare l’inserzione automatica nel contratto della disciplina imperativa sulla revisione prezzi, in sostituzione delle pattuizioni incompatibili.
art. 1419 c.c.
Richiamato per sostenere che la nullità delle clausole difformi dalla disciplina imperativa della revisione prezzi non travolge l’intero contratto, secondo il principio utile per inutile non vitiatur.
Massime di principio
- Le controversie relative alla clausola di revisione prezzi e al relativo provvedimento applicativo nei contratti pubblici di servizi o forniture a esecuzione continuata o periodica, disciplinati dall’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia quanto all’an sia quanto al quantum della revisione.
- La disciplina dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 ha natura speciale e imperativa: la clausola di revisione periodica del prezzo si inserisce automaticamente nel contratto e prevale sulle pattuizioni incompatibili con essa, senza che la nullità della clausola difforme comporti necessariamente la nullità dell’intero contratto.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, la pretesa azionata sia stata integralmente e irretrattabilmente soddisfatta, in modo tale da non lasciare al ricorrente alcuna utilità concreta derivante dalla pronuncia di merito.
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