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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26203/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Nel procedimento di verifica del passivo di un fallimento, una banca aveva chiesto di essere ammessa con prelazione ipotecaria per un credito derivante da un finanziamento concesso alla debitrice. Il giudice delegato aveva ammesso il credito al chirografo, accogliendo l'eccezione del curatore secondo cui l'ipoteca era revocabile perché concessa a garanzia di un finanziamento erogato in esecuzione di un piano di risanamento attestato di gruppo ritenuto non idoneo e quindi non coperto dall'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. Il tribunale, investito dell'opposizione ex art. 98 l. fall., ha respinto l'opposizione ritenendo non provata l'esistenza stessa del piano, poiché la banca aveva prodotto solo la versione originaria del documento e non anche una successiva integrazione richiamata nella relazione di asseverazione. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione degli artt. 67, comma 3, l. fall., 115 e 116 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo; motivazione apparente. Ha sostenuto che il tribunale non poteva negare l'esistenza del piano per la sola mancanza di una mera integrazione, già attestata dal professionista, e che comunque il tema decisivo era solo l'applicabilità dell'esenzione all'ipoteca, essendo il credito già stato ammesso al passivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi, evidenziando una contraddittorietà insanabile della motivazione del tribunale: da un lato il giudice di merito aveva riconosciuto che il piano di risanamento era stato redatto, poi modificato e attestato nella sua versione integrata; dall'altro ne aveva negato la prova solo per la mancata produzione della versione integrata. La Corte ha inoltre osservato che l'esistenza del piano era già stata riconosciuta in sede di verifica del passivo e che tale accertamento era coperto da giudicato interno quanto all'ammissione del credito, sicché in opposizione restava solo da verificare ex ante l'attitudine del piano al risanamento e l'operatività dell'esenzione ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. Se il tribunale avesse ritenuto indispensabile il documento mancante, avrebbe dovuto richiedere chiarimenti alle parti, segnalare le questioni rilevabili d'ufficio o disporne l'acquisizione ufficiosa. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    opposizione ex art. 98 l. fall.

    disciplina il rimedio oppositorio avverso lo stato passivo; nel caso, il tribunale doveva riesaminare la questione della prelazione ipotecaria nell'ambito dell'opposizione.

  • art. 67, comma 3, lett. d) l. fall.

    esenzione di cui all'art. 67, 3° comma, lett. d) l. fall.

    l'esenzione revocatoria per atti e garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato di risanamento richiede la verifica dell'effettiva esistenza e idoneità del piano, ma non può essere esclusa per il solo difetto di produzione di una sua integrazione se già attestata e valutata.

  • art. 115 c.p.c.

    violazione degli artt. 67, 3° comma l. fall, 115 e 116 I. fall.

    richiamato a sostegno della censura sulla valutazione delle risultanze documentali e probatorie.

  • art. 116 c.p.c.

    violazione degli artt. 67, 3° comma l. fall, 115 e 116 I. fall.

    richiamato a sostegno della censura sulla valutazione delle prove e del materiale documentale.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte richiama il tema dell'onere di produzione/prova del documento mancante, segnalando che, se ritenuto decisivo, il giudice avrebbe dovuto affrontare espressamente la questione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, quando la questione residua concerne solo l'applicabilità di un'esenzione revocatoria a una garanzia prestata in esecuzione di un piano attestato di risanamento, il giudice deve concentrarsi sulla verifica dell'idoneità del piano al risanamento secondo un giudizio ex ante, non su un riesame meramente formale che contraddica gli accertamenti già compiuti.
  • La mancata produzione di una versione integrata di un piano di risanamento non consente, di per sé, di negarne l'esistenza se il piano risulta comunque attestato dal professionista incaricato e già oggetto di valutazione nel procedimento di verifica.
  • Se il documento ritenuto necessario dal giudice non è stato prodotto, il giudice deve attivare i poteri di chiarimento o di acquisizione documentale, o comunque indicare in modo espresso le conseguenze processuali del mancato deposito, anziché fondare la decisione su un percorso motivazionale internamente contraddittorio.
  • L'esistenza del credito ammesso al passivo può consolidare, nei limiti del giudicato interno, gli accertamenti già compiuti, lasciando controvertibile solo il profilo della prelazione o dell'esenzione revocatoria contestata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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