Cassazione Penale, Sentenza n. 45436/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Omoruyi è stato sorpreso in flagranza con sette involucri di marijuana e 30,00 euro; in seguito, perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di altri sei involucri e di un bilancino di precisione. È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). Il Tribunale ha rifiutato la convalida ritenendo carenti i presupposti dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen.: ha valorizzato il modesto quantitativo di droga, il carattere rudimentale degli strumenti e la mancata pericolosità dell'arrestato (atteggiamento collaborativo, incensuratezza). Il Procuratore ha impugnato sostenendo che, in sede di convalida, il giudice deve valutare ex ante gli elementi conosciuti/knowable alla polizia giudiziaria e che sussistevano ragioni per l'arresto (comportamento elusivo, intervento di operanti in borghese, stupefacente già suddiviso in dosi e bilancino).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale. Ha richiamato il parametro del controllo di "mera ragionevolezza" che il giudice della convalida deve adottare, ponendosi nella situazione degli operanti e valutando gli elementi all'epoca conosciuti. Ha precisato che per legittimare l'arresto facoltativo è sufficiente l'esistenza della gravità del fatto o della pericolosità dell'agente (non entrambe). Nel caso concreto il Tribunale ha oltrepassato tale controllo, sostituendo la propria valutazione alla valutazione degli operanti e dando eccessivo peso al solo dato quantitativo e all'incensuratezza, senza considerare elementi oggettivi (bilancino, stupefacente già in dosi, corrispondenza tra dosi trovate addosso e in casa) che rendevano ragionevole la valutazione degli agenti sull'esistenza di attività di spaccio. Perciò l'annullamento è stato disposto senza rinvio perché la decisione riguardava una fase ormai perenta.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione; fondamento del procedimento penale e della qualificazione del reato per cui è stato effettuato l'arresto in flagranza.
art. 381, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce i presupposti per l'arresto facoltativo in flagranza: è sufficiente la gravità del fatto ovvero la pericolosità dell'arrestato. La Corte interpreta che in sede di convalida il giudice deve limitarsi a un controllo di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria, valutando gli elementi conosciuti all'epoca.
art. 380, cod. proc. pen.
Dispositivo relativo allo stato di flagranza e ai presupposti per l'intervento della polizia giudiziaria; citato a supporto del perimetro di valutazione del giudice di convalida.
art. 386, comma 3 e art. 390, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai termini e alle modalità della convalida e della successiva fase procedurale; la Corte sottolinea i limiti procedimentali del sindacato sulla convalida.
Massime di principio
- Il giudice della convalida deve esercitare un controllo di mera ragionevolezza: mettersi nella situazione di chi ha arrestato e valutare gli elementi conosciuti/knowable al momento dell'arresto, senza sostituire una valutazione di merito.
- Per l'arresto facoltativo in flagranza è sufficiente che ricorra almeno uno dei parametri previsti dall'art. 381, comma 4 (gravità del fatto o pericolosità dell'agente).
- Le ragioni dell'arresto possono emergere dal contesto descrittivo del verbale o dagli atti degli operanti; non è necessaria una motivazione formale separata dalla polizia giudiziaria.
- Elementi oggettivi come confezioni già suddivise in dosi, bilancini di precisione, comportamento elusivo o necessità di intervento di agenti in borghese sono indici rilevanti di destinazione alla cessione e possono giustificare l'arresto anche se la quantità complessiva non è elevata.
- La collaborazione dell'arrestato, la sua incensuratezza o il modesto quantitativo non escludono automaticamente la legittimità dell'arresto; non devono essere valorizzati ex post dal giudice della convalida se contraddicono la valutazione ragionevole degli operanti.
- Se il ricorso riguarda la revisione di una fase processuale perenta (es. convalida ormai definita) la Corte può annullare senza rinvio quando il rinvio sarebbe privo di concreti effetti pratici.
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