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Sentenza

Sentenza n. 578/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento del responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia prot. U.0015784 di data 27 ottobre 2025, che ha individuato i destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato sulla base delle GAE e delle GPS per la provincia di Brescia (queste ultime comprensive degli elenchi aggiuntivi di cui all’OM 16 maggio 2024 n. 88) per l'anno scolastico 2025-2026, prima fascia posto comune e sostegno, e seconda fascia posto comune e sostegno, del personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado, con particolare riferimento, per quanto di interesse del ricorrente, alle classi di concorso B015 e B03 della scuola secondaria di secondo grado; - del provvedimento del responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia prot. U.0016289 di data 5 novembre 2025, che ha individuato i destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato sulla base delle GAE e delle GPS (comprensive degli elenchi aggiuntivi), tenuto conto delle rinunce e delle mancate prese di servizio pervenute dai candidati o trasmesse dalle istituzioni scolastiche, nonché delle disponibilità sopravvenute; - del provvedimento del responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia prot. U.0017179 di data19 novembre 2025, che ha individuato i destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato sulla base delle GAE e delle GPS (comprensive degli elenchi aggiuntivi), tenuto conto delle rinunce e delle mancate prese di servizio pervenute dai candidati o trasmesse dalle istituzioni scolastiche, nonché delle disponibilità sopravvenute; - del provvedimento del responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia prot. U.0017700 di data 26 novembre 2025, che ha individuato i destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato sulla base delle GAE e delle GPS (comprensive degli elenchi aggiuntivi), tenuto conto delle rinunce e delle mancate prese di servizio pervenute dai candidati o trasmesse dalle istituzioni scolastiche, nonché delle disponibilità sopravvenute; - del provvedimento del responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia prot. U.0018056 di data 3 dicembre 2025, che ha individuato i destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato sulla base delle GAE e delle GPS (comprensive degli elenchi aggiuntivi), tenuto conto delle rinunce e delle mancate prese di servizio pervenute dai candidati o trasmesse dalle istituzioni scolastiche, nonché delle disponibilità sopravvenute; - del provvedimento del responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia prot. U.0018402 di data 10 dicembre 2025, che ha individuato i destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato sulla base delle GAE e delle GPS (comprensive degli elenchi aggiuntivi), tenuto conto delle rinunce e delle mancate prese di servizio pervenute dai candidati o trasmesse dalle istituzioni scolastiche, nonché delle disponibilità sopravvenute; - e per l’accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nelle GPS per l'anno scolastico 2025-2026 in applicazione dell'art. 7 comma 4 dell'OM 16 maggio 2024 n. 88, con restituzione del punteggio posseduto prima dell’esclusione (97,5 punti per la classe B015 – posto n. 13 in graduatoria; 55,50 punti per la classe B03 – posto n. 50 in graduatoria.

Giustizia amministrativa202600117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia di individuazione dei destinatari delle proposte di contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2025-2026, con esclusione del ricorrente dalle graduatorie rilevanti

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato sei provvedimenti adottati dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia tra il 27 ottobre e il 10 dicembre 2025, con i quali sono stati individuati, sulla base delle GAE e delle GPS, i destinatari delle proposte di stipula di contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2025-2026. Ha dedotto di essere stato inizialmente inserito nelle graduatorie e successivamente immotivatamente escluso, nonostante l'istanza presentata il 18 luglio 2025 per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS per le classi di concorso B015 e B03 e per il sostegno ADSS. Ha chiesto l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto all'inserimento nelle GPS, con restituzione del punteggio precedentemente posseduto. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e precisando che il processo può essere riassunto davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Il Collegio ha applicato il criterio generale secondo cui le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche privatizzate spettano al giudice ordinario, anche quando siano coinvolti atti amministrativi presupposti. La giurisdizione amministrativa permane soltanto per le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto e per gli atti di macro-organizzazione. La controversia, avente a oggetto il mancato affidamento di una supplenza annuale e l'esclusione del docente dalla graduatoria utilizzata per il conferimento degli incarichi, non riguarda né una procedura concorsuale né un atto di macro-organizzazione, ma atti di ordinaria gestione incidenti su un rapporto di pubblico impiego privatizzato. Il giudice ha escluso la rilevanza della distinzione tra atti autoritativi discrezionali e atti paritetici, poiché gli atti di gestione del rapporto privatizzato hanno natura non autoritativa. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e la natura processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001

    La gestione dei rapporti di lavoro privatizzati delle pubbliche amministrazioni è ricondotta all'ambito degli atti di gestione del rapporto di impiego.

  • art. 63, commi 1, 2 e 4, d.lgs. 165/2001

    tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro; tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati

    Le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale contrattualizzato spettano al giudice ordinario, anche quando vengano in rilievo atti amministrativi presupposti; il giudice ordinario può adottare i provvedimenti necessari alla tutela dei diritti. Restano al giudice amministrativo le controversie sulle procedure concorsuali e sugli atti di macro-organizzazione.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il processo può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione nelle forme e nei termini di rito.

  • art. 7, comma 4, O.M. 16 maggio 2024, n. 88

    È richiamato quale fondamento della domanda di inserimento nelle GPS e di restituzione del punteggio, senza che il TAR ne esamini il merito per difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Le controversie concernenti il conferimento di supplenze e l'inserimento o l'esclusione dalle graduatorie utilizzate per attribuire incarichi a tempo determinato al personale docente non universitario rientrano, quando incidono sulla gestione del rapporto di lavoro privatizzato, nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
  • La giurisdizione amministrativa sulle controversie relative al pubblico impiego privatizzato è limitata, per quanto qui rileva, alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto e agli atti di macro-organizzazione; non comprende gli atti di ordinaria gestione del singolo rapporto di lavoro.
  • La privatizzazione del pubblico impiego rende non autoritativi gli atti di gestione del rapporto, anche quando l'amministrazione compia valutazioni organizzative o eserciti margini di discrezionalità; non è quindi decisiva la distinzione tra atto autoritativo e atto paritetico.
  • La giurisdizione ordinaria sulle controversie di lavoro sussiste anche quando la pretesa richieda di valutare incidentalmente la legittimità di atti amministrativi presupposti e consente al giudice del lavoro di adottare i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna necessari alla tutela della posizione dedotta.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiurisdizione e riparto
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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