Cassazione Penale, Sentenza n. 11916/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p., dedotta in entrambe le sue direttrici: (i) utilizzo del "metodo mafioso" — si contestava l'assenza di fama criminale del ricorrente, la mancata prova di minaccia intimidatoria riconducibile a gruppo organizzato, l'assenza di dichiarazioni accusatorie da collaboratori e il fatto che altri soggetti hanno riscosso il pizzo; (ii) finalità di agevolazione di un'organizzazione di stampo mafioso — si contestava la mancanza del dolo specifico e dell'effettiva consapevolezza del ricorrente circa l'appartenenza dei correi a un sodalizio mafioso, non desumibile dal mero uso del plurale nelle intercettazioni.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi in parte generici e in parte manifestamente infondati. La Corte ha confermato la ricostruzione della Corte d'appello: la richiesta estorsiva era esplicitamente un "pizzo" (e dunque connotata dal metodo mafioso), il ricorrente intervenne nella fase iniziale della richiesta ed era consapevole della partecipazione congiunta dei correi (uso del plurale, riferimenti a "noi"); uno dei correi (Aprile) aveva funzione dirigenziale in una compagine identificata come "Società Foggiana" nella sentenza di primo grado e l'elenco delle estorsioni era stato in parte confermato da collaboratore di giustizia. La condotta intimidatoria è inoltre corroborata dall'atteggiamento omertoso della vittima. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
L'aggravante "di stampo mafioso" può essere riconosciuta sia nella sua componente oggettiva (utilizzo del metodo mafioso: controllo del territorio, richiesta di "pizzo" esplicita, capacità intimidatoria) sia nella componente soggettiva (finalità di agevolazione dell'organizzazione). La Corte ritiene che tali elementi possano essere desunti da complesso indiziario, intercettazioni, ruoli dei correi e dichiarazioni di collaboratori, senza che sia necessaria una condanna precedente del singolo imputato per associazione mafiosa.
art. 629 secondo comma in relazione all'art. 628 terzo comma n.3 cod. pen.
Riferimento normativo che inquadra l'estorsione aggravata commessa con modalità riconducibili a organizzazioni mafiose: la Commissione giudicante ha ritenuto che la natura delittuosa (richiesta di pizzo per poter esercitare l'attività commerciale) e la capacità intimidatoria della condotta qualificano l'aggravante collegata al metodo mafioso.
Massime di principio
- La presenza di una "richiesta di pizzo" esplicita e la descrizione della conduct come necessaria per "operare serenamente" sono elementi forti per qualificare l'uso del metodo mafioso anche se l'imputato non ha precedenti per associazione mafiosa.
- La partecipazione all'azione estorsiva anche in fasi iniziali e la consapevolezza della pluralità e della congiunzione d'intenti tra più soggetti (es. uso del plurale, riferimenti a "noi") possono giustificare l'attribuzione dell'aggravante di stampo mafioso.
- Non è indispensabile che il singolo imputato abbia riscosso materialmente il denaro: l'intervento e la condivisione dell'azione estorsiva concorrono a provare il metodo mafioso.
- La prova del dolo specifico di "agevolazione" della mafia può essere desunta dal contesto complessivo (ruoli dei correi, repertorio di estorsioni riconducibile al sodalizio, dichiarazioni di collaboratori), pertanto l'assenza di una dichiarazione confessorio autonoma non esclude l'aggravante.
- L'atteggiamento omertoso della vittima (negazioni o rifiuto di collaborazione con investigatori) è un elemento indiziario utile a valutare la carica intimidatoria dell'azione e rafforza l'accertamento del metodo mafioso.
- Eccezioni difensive basate sul fatto che altri soggetti hanno materialmente riscosso il denaro o sulla mancanza di condanne pregresse del ricorrente possono essere inefficaci se il quadro probatorio complessivo indica il coinvolgimento del ricorrente nel disegno estorsivo collegato al sodalizio.
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