Sentenza n. 4541/2026 - Napoli, Sezione 1
per l’ottemperanza -della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione I, n. 2183/2025, pubblicata il 17.03.2025 a definizione del giudizio r.g. n. 2845/2021 e divenuta cosa giudicata, ma non eseguita dall’Amministrazione soccombente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania, Sezione I, n. 2183/2025, che aveva annullato in parte la delibera regionale sul PDTA per i disturbi dello spettro autistico
Esito
Favorevole al ricorrente (enti del terzo settore)
Prevale il privato
La controversia
Gli enti ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte della Regione Campania, della sentenza n. 2183/2025, divenuta cosa giudicata. La sentenza ottemperanda aveva annullato, in parte qua, la delibera di Giunta regionale n. 131 del 31 marzo 2021, recante l'approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, nella parte in cui escludeva il coinvolgimento e qualsiasi forma di intervento di soggetti del terzo settore, inclusi i centri ricorrenti. Nel corso del giudizio la Regione ha depositato la delibera di Giunta regionale n. 87/2026 e il relativo allegato, in conseguenza dei quali i ricorrenti hanno dichiarato di avere conseguito il bene della vita perseguito, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insistendo per la condanna della Regione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che gli enti ricorrenti avevano conseguito il bene della vita sotteso al ricorso per ottemperanza mediante i provvedimenti regionali sopravvenuti. Ha tuttavia condannato la Regione Campania alla rifusione delle spese del giudizio, applicando sostanzialmente il criterio della soccombenza virtuale. La condanna è stata motivata dal considerevole ritardo nell'esecuzione della sentenza ottemperanda: circa un anno dalla sua pubblicazione, con adempimento intervenuto soltanto dopo il deposito del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in complessivi 1.200 euro, oltre accessori, nella misura di un quarto per ciascuno dei quattro enti ricorrenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato e il conseguimento del bene della vita da parte del ricorrente determinano la cessazione della materia del contendere, anziché una pronuncia di merito sull'ulteriore esecuzione richiesta.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio quando l'adempimento del giudicato sia intervenuto tardivamente e soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.
- Ai fini della regolazione delle spese nel giudizio di ottemperanza, il ritardo significativo dell'amministrazione nell'esecuzione della sentenza ottemperanda costituisce elemento idoneo a giustificare la soccombenza virtuale dell'amministrazione, anche se l'esecuzione sopravvenuta rende non più attuale la domanda principale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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