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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34308/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte resistente)

La controversia

Due soggetti hanno notificato ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello, ma non hanno depositato il ricorso entro il termine prescritto. La parte resistente ha invece depositato tempestivamente controricorso. La questione decisa dalla Corte riguarda esclusivamente la procedibilità del ricorso: è stato rilevato il mancato deposito del ricorso, con conseguente declaratoria di improcedibilità ex art. 369, primo comma, c.p.c. Non emergono dal testo i motivi sostanziali dell'impugnazione contro la sentenza d'appello, poiché la decisione si arresta al rilievo processuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito del ricorso nei termini di legge, ai sensi dell'art. 369, primo comma, c.p.c. Ha inoltre dato atto della tempestività del controricorso della parte resistente e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali di controparte, liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori di legge. Ha infine disposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, il raddoppio del contributo unificato, se dovuto e nella misura dovuta, a carico dei ricorrenti in solido.

Norme richiamate

  • art. 369, primo comma, c.p.c.

    Il mancato deposito del ricorso per cassazione entro il termine prescritto comporta l'improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta all'esito della proposta del relatore nel procedimento camerale non partecipato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di improcedibilità legittima l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, nella misura prevista per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso notificato ma non depositato nel termine di legge è improcedibile, a prescindere dalle censure sostanziali dedotte.
  • La tempestiva costituzione del resistente con controricorso non sana il difetto di deposito del ricorso principale.
  • In caso di improcedibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e possono essere poste solidalmente a carico dei ricorrenti.
  • La declaratoria di improcedibilità del ricorso può comportare l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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