Cassazione Penale, Sentenza n. 12667/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la condanna per il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) D.Lgs. 152/2006, articolando cinque motivi: 1) violazione di legge in quanto la norma punirebbe un complesso di attività e non il singolo trasporto; 2) vizio di motivazione relativo all'assunto della presenza di attrezzatura a bordo come indice di attività professionale; 3) carenza di motivazione circa la qualificazione come rifiuti dei beni sequestrati, non descritti in termini quantitativi e qualitativi; 4) omissione di valutazione dell'ordinanza comunale n. 4/2021 che avrebbe autorizzato o giustificato il trasporto e della presunta buona fede; 5) omissione di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) nonostante l'occasionalità, l'inoffensività e il comportamento postuma volto allo smaltimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: il primo motivo è stato ritenuto infondato poiché la non occasionalità della condotta può desumersi da indici sintomatici (provenienza da attività, eterogeneità, quantità, prelievo/accumulo/ deposito) e il reato di trasporto senza autorizzazione è istantaneo e si perfeziona anche con un unico trasporto; il secondo motivo è inammissibile perché il giudice ha adeguatamente valorizzato elementi oggettivi e dichiarativi che indicano una iniziativa organizzata, indipendentemente dal carattere professionale del soggetto; il terzo motivo è inammissibile dato che il giudice ha ritenuto i beni rinvenuti come rifiuti, supportando la qualificazione con fotografie e con la stessa ammissione del ricorrente; il quarto motivo è respinto: una ordinanza comunale non può implicitamente autorizzare il compimento di attività contrarie alla normativa sui rifiuti e la buona fede non è provata; il quinto motivo è inammissibile perché il giudice ha rilevato precedenti contravvenzionali del ricorrente che ostano all'applicazione dell'art. 131-bis e il comportamento successivo, se meramente esecutivo di prescrizioni, non basta da solo ad ottenere l'esimente. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile, condanna alle spese processuali a carico del ricorrente e pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale), art. 256, comma 1, lett. a)
art. 256 comma 1 lett. a)
Il reato di gestione/trasporto di rifiuti senza autorizzazione è un reato istantaneo che si perfeziona anche con un unico trasporto; la non occasionalità può essere desunta da indici (provenienza, quantità, eterogeneità, attività preliminari di raccolta/deposito) e non richiede necessariamente una gestione professionale.
Codice penale, art. 131-bis
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile solo se valutati congiuntamente i criteri di cui all'art. 133 c.p.; non si applica automaticamente per condotte occasionali se sussistono elementi ostativi come recidive o abitualità e il comportamento posteriore meramente esecutivo di prescrizioni non è di per sé sufficiente.
Codice penale, art. 133
Fornisce i criteri per valutare l'entità dell'offesa nell'ambito della particolare tenuità: va operato un giudizio complessivo su modalità, entità e offensività dell'atto.
Codice di procedura penale, art. 460, comma 5
I reati estinti ai sensi di tale norma non concorrono a costituire il presupposto ostativo (es. conteggio di precedenti) per l'applicazione di esimenti; il giudice ha verificato la sussistenza di precedenti non estinti.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica art. 131-bis)
La novella normativa sul 131-bis è stata richiamata: la Corte ha sottolineato i limiti applicativi in presenza di elementi ostativi e ha richiamato la necessità del giudizio complessivo ai sensi dell'art. 133.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata con riguardo alla determinazione dell'ammontare da versare alla Cassa delle Ammende e alla verifica dell'assenza di colpa grave nella determinazione del ricorso; utilizzata per giustificare l'equità del contributo stabilito.
Massime di principio
- Un singolo trasporto di rifiuti può integrare il reato di gestione/trasporto senza autorizzazione se emerge che la condotta non è del tutto occasionale: la non occasionalità si desume da indici concreti (provenienza, quantità, eterogeneità, raccolta/predeposito).
- La qualificazione dell'attività come non occasionale non richiede che l'agente sia un professionista: anche un privato può commettere il reato se l'attività denota organizzazione o ripetizione almeno implicita.
- La circostanza che il trasporto sia effettuato in adempimento di una ordinanza comunale non esime automaticamente dall'obbligo di rispettare la normativa sui rifiuti; una ordinanza locale non può implicitamente autorizzare pratiche contrarie alla legge ambientale.
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. il ricorrente deve dimostrare l'effettiva entità esigua e l'assenza di elementi ostativi (es. precedenti della stessa natura); il comportamento successivo meramente esecutivo di prescrizioni non è in generale sufficiente.
- Le deduzioni in sede di impugnazione devono essere specifiche e correlate alle ragioni della decisione impugnata: motivi generici o non adeguatamente argomentati sono inammissibili.
- Prove fotografiche e ammissioni del ricorrente possono sufficienzialmente sostenere la qualificazione dei beni come rifiuti se il ricorrente non contesta specificamente tali elementi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12654/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12655/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12658/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12659/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12660/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12661/2025 del 02/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →