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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12667/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la condanna per il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) D.Lgs. 152/2006, articolando cinque motivi: 1) violazione di legge in quanto la norma punirebbe un complesso di attività e non il singolo trasporto; 2) vizio di motivazione relativo all'assunto della presenza di attrezzatura a bordo come indice di attività professionale; 3) carenza di motivazione circa la qualificazione come rifiuti dei beni sequestrati, non descritti in termini quantitativi e qualitativi; 4) omissione di valutazione dell'ordinanza comunale n. 4/2021 che avrebbe autorizzato o giustificato il trasporto e della presunta buona fede; 5) omissione di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) nonostante l'occasionalità, l'inoffensività e il comportamento postuma volto allo smaltimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: il primo motivo è stato ritenuto infondato poiché la non occasionalità della condotta può desumersi da indici sintomatici (provenienza da attività, eterogeneità, quantità, prelievo/accumulo/ deposito) e il reato di trasporto senza autorizzazione è istantaneo e si perfeziona anche con un unico trasporto; il secondo motivo è inammissibile perché il giudice ha adeguatamente valorizzato elementi oggettivi e dichiarativi che indicano una iniziativa organizzata, indipendentemente dal carattere professionale del soggetto; il terzo motivo è inammissibile dato che il giudice ha ritenuto i beni rinvenuti come rifiuti, supportando la qualificazione con fotografie e con la stessa ammissione del ricorrente; il quarto motivo è respinto: una ordinanza comunale non può implicitamente autorizzare il compimento di attività contrarie alla normativa sui rifiuti e la buona fede non è provata; il quinto motivo è inammissibile perché il giudice ha rilevato precedenti contravvenzionali del ricorrente che ostano all'applicazione dell'art. 131-bis e il comportamento successivo, se meramente esecutivo di prescrizioni, non basta da solo ad ottenere l'esimente. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile, condanna alle spese processuali a carico del ricorrente e pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale), art. 256, comma 1, lett. a)

    art. 256 comma 1 lett. a)

    Il reato di gestione/trasporto di rifiuti senza autorizzazione è un reato istantaneo che si perfeziona anche con un unico trasporto; la non occasionalità può essere desunta da indici (provenienza, quantità, eterogeneità, attività preliminari di raccolta/deposito) e non richiede necessariamente una gestione professionale.

  • Codice penale, art. 131-bis

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile solo se valutati congiuntamente i criteri di cui all'art. 133 c.p.; non si applica automaticamente per condotte occasionali se sussistono elementi ostativi come recidive o abitualità e il comportamento posteriore meramente esecutivo di prescrizioni non è di per sé sufficiente.

  • Codice penale, art. 133

    Fornisce i criteri per valutare l'entità dell'offesa nell'ambito della particolare tenuità: va operato un giudizio complessivo su modalità, entità e offensività dell'atto.

  • Codice di procedura penale, art. 460, comma 5

    I reati estinti ai sensi di tale norma non concorrono a costituire il presupposto ostativo (es. conteggio di precedenti) per l'applicazione di esimenti; il giudice ha verificato la sussistenza di precedenti non estinti.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica art. 131-bis)

    La novella normativa sul 131-bis è stata richiamata: la Corte ha sottolineato i limiti applicativi in presenza di elementi ostativi e ha richiamato la necessità del giudizio complessivo ai sensi dell'art. 133.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata con riguardo alla determinazione dell'ammontare da versare alla Cassa delle Ammende e alla verifica dell'assenza di colpa grave nella determinazione del ricorso; utilizzata per giustificare l'equità del contributo stabilito.

Massime di principio

  • Un singolo trasporto di rifiuti può integrare il reato di gestione/trasporto senza autorizzazione se emerge che la condotta non è del tutto occasionale: la non occasionalità si desume da indici concreti (provenienza, quantità, eterogeneità, raccolta/predeposito).
  • La qualificazione dell'attività come non occasionale non richiede che l'agente sia un professionista: anche un privato può commettere il reato se l'attività denota organizzazione o ripetizione almeno implicita.
  • La circostanza che il trasporto sia effettuato in adempimento di una ordinanza comunale non esime automaticamente dall'obbligo di rispettare la normativa sui rifiuti; una ordinanza locale non può implicitamente autorizzare pratiche contrarie alla legge ambientale.
  • Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. il ricorrente deve dimostrare l'effettiva entità esigua e l'assenza di elementi ostativi (es. precedenti della stessa natura); il comportamento successivo meramente esecutivo di prescrizioni non è in generale sufficiente.
  • Le deduzioni in sede di impugnazione devono essere specifiche e correlate alle ragioni della decisione impugnata: motivi generici o non adeguatamente argomentati sono inammissibili.
  • Prove fotografiche e ammissioni del ricorrente possono sufficienzialmente sostenere la qualificazione dei beni come rifiuti se il ricorrente non contesta specificamente tali elementi.

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