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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15451/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la legittimazione dell'organizzazione sindacale a partecipare alle trattative per il contratto collettivo nazionale del 2010 dei segretari comunali e provinciali. La ricorrente sosteneva che i segretari non dovessero essere collocati nel comparto Regioni-Autonomie locali, bensì in un'area autonoma o comunque nell'area della dirigenza, con conseguente diversa base di calcolo della rappresentatività sindacale ai fini dell'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001. In via subordinata, invocava la specialità della figura del segretario e una sostanziale equiparazione alla dirigenza, richiamando varie disposizioni del d.lgs. n. 267 del 2000, del d.p.r. n. 465 del 1997, della L. n. 69 del 2009 e della L. n. 190 del 2012, nonché la prassi negoziale e la partecipazione alle precedenti trattative. La ricorrente lamentava quindi violazione degli artt. 40 e 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 e di altre norme del testo unico degli enti locali, sostenendo che l'esclusione dalle trattative fosse illegittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che, nel regime vigente ratione temporis, la contrattazione collettiva quadro aveva legittimamente collocato i segretari comunali e provinciali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie locali, pur prevedendo per essi discipline distinte o apposite sezioni contrattuali. Ha escluso che la prassi di stipulare CCNL specifici per i segretari o la loro progressiva successiva collocazione nell'area dirigenziale potessero retroagire sul sistema applicabile al 2010. Ha quindi rigettato il ricorso e disposto la compensazione delle spese di legittimità per la complessità della questione e l'evoluzione normativa intervenuta nel tempo.

Norme richiamate

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    la determinazione dei comparti e delle aree è rimessa agli accordi quadro tra ARAN e confederazioni rappresentative; nel testo ratione temporis il comparto era distinto dall'area dirigenziale e potevano essere previste discipline distinte per specifiche professionalità nell'ambito del comparto.

  • art. 43 d.lgs. n. 165 del 2001

    la rappresentatività utile alla partecipazione alle trattative va calcolata con riferimento all'ambito contrattuale correttamente individuato, non in base a un'area diversa da quella prevista dagli accordi quadro.

  • art. 17, co. 74, L. n. 127 del 1997

    ha previsto che il rapporto di lavoro dei segretari fosse disciplinato dai contratti collettivi, rinviando al sistema della contrattazione pubblica generale.

  • art. 17, co. 75, L. n. 127 del 1997

    ha previsto discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto per le figure che comportano iscrizione ad albi.

  • art. 97, co. 6, d.lgs. n. 267 del 2000

    ha confermato che il rapporto dei segretari è disciplinato dai contratti collettivi, senza introdurre una modalità speciale vincolante di stipula.

  • art. 98 d.lgs. n. 267 del 2000

    è richiamato come norma che, insieme al sistema della contrattazione collettiva, colloca i segretari tra le figure con specifiche professionalità e abilitazione.

  • art. 99 d.lgs. n. 267 del 2000

    richiamato dalla ricorrente come indice della vicinanza al regime dirigenziale, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'inquadramento contrattuale nel 2010.

  • art. 108 d.lgs. n. 267 del 2000

    richiamato per sostenere che il segretario non risponde al direttore generale, senza però fondare una equiparazione automatica alla dirigenza ai fini contrattuali.

  • art. 97 Cost.

    invocato dalla ricorrente come ulteriore parametro di specialità funzionale della figura del segretario.

  • art. 21, co. 1, L. n. 69 del 2009

    richiamato come elemento valorizzato dalla ricorrente per sostenere l'equiparazione ai dirigenti nella pubblicità delle retribuzioni.

  • art. 1, co. 7, L. n. 190 del 2012

    richiamato dalla ricorrente quale indice del ruolo del segretario, spesso responsabile anticorruzione, ma non ritenuto decisivo per l'inquadramento contrattuale del 2010.

  • art. 70 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato per evidenziare la salvezza di discipline speciali del testo unico degli enti locali e del d.p.r. n. 465 del 1997.

  • art. 47-bis d.lgs. n. 29/1993

    richiamato come disciplina antecedente sostanzialmente analoga in tema di rappresentanza e contrattazione collettiva.

  • d.p.r. n. 465 del 1997

    richiamato come fonte che delinea lo statuto speciale dei segretari, ma non come norma che imponga un'area contrattuale autonoma.

  • art. 66, co. 5, d.lgs. n. 150 del 2009

    richiamato per delimitare l'applicabilità delle modifiche che hanno poi ridefinito comparti e aree, non applicabili ratione temporis.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, l'individuazione dei comparti e delle aree dirigenziali discende dagli accordi quadro tra ARAN e organizzazioni sindacali rappresentative; la collocazione di una categoria in un comparto o in un'area non può essere desunta soltanto dalla specialità delle funzioni svolte.
  • La rappresentatività sindacale va verificata con riferimento all'ambito contrattuale effettivamente previsto dalla contrattazione collettiva quadro vigente nel periodo considerato; non è sufficiente invocare una diversa e auspicata collocazione negoziale della categoria.
  • La previsione di discipline contrattuali distinte o di sezioni apposite per specifiche professionalità all'interno di un comparto non equivale, di per sé, alla costituzione di un'area autonoma separata dal comparto stesso.
  • La partecipazione di una sigla sindacale a precedenti trattative o la stipula di CCNL specifici per una categoria non può, da sola, modificare retroattivamente il perimetro di rappresentatività stabilito dalle regole vigenti.
  • La successiva evoluzione normativa e contrattuale che colloca una categoria nell'area dirigenziale opera solo per il futuro e non incide sulle regole applicabili a periodi anteriori.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoroSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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