Cassazione Civile, Ordinanza n. 15451/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la legittimazione dell'organizzazione sindacale a partecipare alle trattative per il contratto collettivo nazionale del 2010 dei segretari comunali e provinciali. La ricorrente sosteneva che i segretari non dovessero essere collocati nel comparto Regioni-Autonomie locali, bensì in un'area autonoma o comunque nell'area della dirigenza, con conseguente diversa base di calcolo della rappresentatività sindacale ai fini dell'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001. In via subordinata, invocava la specialità della figura del segretario e una sostanziale equiparazione alla dirigenza, richiamando varie disposizioni del d.lgs. n. 267 del 2000, del d.p.r. n. 465 del 1997, della L. n. 69 del 2009 e della L. n. 190 del 2012, nonché la prassi negoziale e la partecipazione alle precedenti trattative. La ricorrente lamentava quindi violazione degli artt. 40 e 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 e di altre norme del testo unico degli enti locali, sostenendo che l'esclusione dalle trattative fosse illegittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che, nel regime vigente ratione temporis, la contrattazione collettiva quadro aveva legittimamente collocato i segretari comunali e provinciali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie locali, pur prevedendo per essi discipline distinte o apposite sezioni contrattuali. Ha escluso che la prassi di stipulare CCNL specifici per i segretari o la loro progressiva successiva collocazione nell'area dirigenziale potessero retroagire sul sistema applicabile al 2010. Ha quindi rigettato il ricorso e disposto la compensazione delle spese di legittimità per la complessità della questione e l'evoluzione normativa intervenuta nel tempo.
Norme richiamate
art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001
la determinazione dei comparti e delle aree è rimessa agli accordi quadro tra ARAN e confederazioni rappresentative; nel testo ratione temporis il comparto era distinto dall'area dirigenziale e potevano essere previste discipline distinte per specifiche professionalità nell'ambito del comparto.
art. 43 d.lgs. n. 165 del 2001
la rappresentatività utile alla partecipazione alle trattative va calcolata con riferimento all'ambito contrattuale correttamente individuato, non in base a un'area diversa da quella prevista dagli accordi quadro.
art. 17, co. 74, L. n. 127 del 1997
ha previsto che il rapporto di lavoro dei segretari fosse disciplinato dai contratti collettivi, rinviando al sistema della contrattazione pubblica generale.
art. 17, co. 75, L. n. 127 del 1997
ha previsto discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto per le figure che comportano iscrizione ad albi.
art. 97, co. 6, d.lgs. n. 267 del 2000
ha confermato che il rapporto dei segretari è disciplinato dai contratti collettivi, senza introdurre una modalità speciale vincolante di stipula.
art. 98 d.lgs. n. 267 del 2000
è richiamato come norma che, insieme al sistema della contrattazione collettiva, colloca i segretari tra le figure con specifiche professionalità e abilitazione.
art. 99 d.lgs. n. 267 del 2000
richiamato dalla ricorrente come indice della vicinanza al regime dirigenziale, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'inquadramento contrattuale nel 2010.
art. 108 d.lgs. n. 267 del 2000
richiamato per sostenere che il segretario non risponde al direttore generale, senza però fondare una equiparazione automatica alla dirigenza ai fini contrattuali.
art. 97 Cost.
invocato dalla ricorrente come ulteriore parametro di specialità funzionale della figura del segretario.
art. 21, co. 1, L. n. 69 del 2009
richiamato come elemento valorizzato dalla ricorrente per sostenere l'equiparazione ai dirigenti nella pubblicità delle retribuzioni.
art. 1, co. 7, L. n. 190 del 2012
richiamato dalla ricorrente quale indice del ruolo del segretario, spesso responsabile anticorruzione, ma non ritenuto decisivo per l'inquadramento contrattuale del 2010.
art. 70 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato per evidenziare la salvezza di discipline speciali del testo unico degli enti locali e del d.p.r. n. 465 del 1997.
art. 47-bis d.lgs. n. 29/1993
richiamato come disciplina antecedente sostanzialmente analoga in tema di rappresentanza e contrattazione collettiva.
d.p.r. n. 465 del 1997
richiamato come fonte che delinea lo statuto speciale dei segretari, ma non come norma che imponga un'area contrattuale autonoma.
art. 66, co. 5, d.lgs. n. 150 del 2009
richiamato per delimitare l'applicabilità delle modifiche che hanno poi ridefinito comparti e aree, non applicabili ratione temporis.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, l'individuazione dei comparti e delle aree dirigenziali discende dagli accordi quadro tra ARAN e organizzazioni sindacali rappresentative; la collocazione di una categoria in un comparto o in un'area non può essere desunta soltanto dalla specialità delle funzioni svolte.
- La rappresentatività sindacale va verificata con riferimento all'ambito contrattuale effettivamente previsto dalla contrattazione collettiva quadro vigente nel periodo considerato; non è sufficiente invocare una diversa e auspicata collocazione negoziale della categoria.
- La previsione di discipline contrattuali distinte o di sezioni apposite per specifiche professionalità all'interno di un comparto non equivale, di per sé, alla costituzione di un'area autonoma separata dal comparto stesso.
- La partecipazione di una sigla sindacale a precedenti trattative o la stipula di CCNL specifici per una categoria non può, da sola, modificare retroattivamente il perimetro di rappresentatività stabilito dalle regole vigenti.
- La successiva evoluzione normativa e contrattuale che colloca una categoria nell'area dirigenziale opera solo per il futuro e non incide sulle regole applicabili a periodi anteriori.
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