Cassazione Penale, Sentenza n. 24474/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici (fatto del 16/01/2017) con quattro motivi: 1) revoca illogica dell'ammissione dei testi della difesa presenti al fatto, mentre il Tribunale aveva poi disposto l'audizione ex art. 507 c.p.p. del teste Zappasodi anch'egli presente; 2) mancato avviso alla Pastore della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; 3) doglianza sulla prova dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato (la ricorrente non era alla guida ma aveva parcheggiato e stava entrando in casa; lo stato di alterazione sarebbe stato dedotto dagli agenti e potrebbe dipendere da condizioni di salute); 4) diniego delle attenuanti generiche, del minimo della pena e dei benefici di legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto non manifestamente infondato il primo motivo e ha constatato che, essendo il reato commesso il 16/01/2017 e trascorsi i termini senza sospensioni, lo stesso è estinto per prescrizione. Ha inoltre rilevato l'illogicità dell'audizione del teste Zappasodi rispetto alla dinamica del sinistro e la contraddittorietà nella revoca dei testi della difesa. Per il decorso della prescrizione la Corte ha annullato la sentenza impugnata, disposto l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata e ordinato la trasmissione degli atti al Prefetto di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod.strada. Non ha esaminato i restanti motivi in ragione dell'estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 507 cod.proc.pen.
Riferimento alla possibilità di disporre l'audizione di testimone presente al fatto; la Corte osserva che l'audizione volta a ricostruire la dinamica del sinistro antecedente al controllo può risultare inconferente rispetto al reato di rifiuto di accertamenti etilometrici.
art. 224 comma 3 cod.strada
Prevede la trasmissione degli atti al Prefetto per le competenze amministrative connesse; la Corte dispone l'invio degli atti al Prefetto di Ascoli Piceno dopo l'annullamento per prescrizione.
prescrizione del reato (normativa penale applicabile)
La Corte considera che, trascorsi i termini di prescrizione senza sospensioni, il reato è estinto e ciò comporta l'annullamento della sentenza e la rimozione delle sanzioni accessorie.
Massime di principio
- Se il primo motivo di impugnazione non è manifestamente infondato e comporta profili di illegittimità procedurale o di accertamento, la Corte può limitarsi a questo profilo e non esaminare i restanti motivi quando intervenga l'estinzione del reato per prescrizione.
- L'audizione di un teste ex art. 507 c.p.p. deve essere valutata in relazione alla rilevanza della sua testimonianza rispetto al fatto penalmente rilevante; audizioni inconferenti rispetto all'oggetto del reato possono rendere illogiche altre scelte istruttorie (es. revoca di testi della difesa).
- Quando il reato è estinto per prescrizione, la conseguenza è l'annullamento della sentenza e l'eliminazione delle sanzioni amministrative/accessorie; a fronte di ciò le questioni processuali sostanziali possono restare non esaminate nel merito.
- In ipotesi di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici è necessario accertare sia l'elemento oggettivo (che la persona fosse ancora nella posizione di dover sottoporsi all'accertamento) sia quello soggettivo (la manifestazione inequivocabile di rifiuto); circostanze come l'essere già parcheggiati o motivate da condizioni di salute possono incidere sulla valutazione della responsabilità.
- I diritti difensivi (es. avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia) devono essere garantiti; però, se il reato risulta estinto per prescrizione, il giudice può non entrare nel merito di tali violazioni procedurali se esse non sono decisive ai fini della statuizione finale.
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