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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24474/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici (fatto del 16/01/2017) con quattro motivi: 1) revoca illogica dell'ammissione dei testi della difesa presenti al fatto, mentre il Tribunale aveva poi disposto l'audizione ex art. 507 c.p.p. del teste Zappasodi anch'egli presente; 2) mancato avviso alla Pastore della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; 3) doglianza sulla prova dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato (la ricorrente non era alla guida ma aveva parcheggiato e stava entrando in casa; lo stato di alterazione sarebbe stato dedotto dagli agenti e potrebbe dipendere da condizioni di salute); 4) diniego delle attenuanti generiche, del minimo della pena e dei benefici di legge.

La decisione

La Corte ha ritenuto non manifestamente infondato il primo motivo e ha constatato che, essendo il reato commesso il 16/01/2017 e trascorsi i termini senza sospensioni, lo stesso è estinto per prescrizione. Ha inoltre rilevato l'illogicità dell'audizione del teste Zappasodi rispetto alla dinamica del sinistro e la contraddittorietà nella revoca dei testi della difesa. Per il decorso della prescrizione la Corte ha annullato la sentenza impugnata, disposto l'eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata e ordinato la trasmissione degli atti al Prefetto di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod.strada. Non ha esaminato i restanti motivi in ragione dell'estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 507 cod.proc.pen.

    Riferimento alla possibilità di disporre l'audizione di testimone presente al fatto; la Corte osserva che l'audizione volta a ricostruire la dinamica del sinistro antecedente al controllo può risultare inconferente rispetto al reato di rifiuto di accertamenti etilometrici.

  • art. 224 comma 3 cod.strada

    Prevede la trasmissione degli atti al Prefetto per le competenze amministrative connesse; la Corte dispone l'invio degli atti al Prefetto di Ascoli Piceno dopo l'annullamento per prescrizione.

  • prescrizione del reato (normativa penale applicabile)

    La Corte considera che, trascorsi i termini di prescrizione senza sospensioni, il reato è estinto e ciò comporta l'annullamento della sentenza e la rimozione delle sanzioni accessorie.

Massime di principio

  • Se il primo motivo di impugnazione non è manifestamente infondato e comporta profili di illegittimità procedurale o di accertamento, la Corte può limitarsi a questo profilo e non esaminare i restanti motivi quando intervenga l'estinzione del reato per prescrizione.
  • L'audizione di un teste ex art. 507 c.p.p. deve essere valutata in relazione alla rilevanza della sua testimonianza rispetto al fatto penalmente rilevante; audizioni inconferenti rispetto all'oggetto del reato possono rendere illogiche altre scelte istruttorie (es. revoca di testi della difesa).
  • Quando il reato è estinto per prescrizione, la conseguenza è l'annullamento della sentenza e l'eliminazione delle sanzioni amministrative/accessorie; a fronte di ciò le questioni processuali sostanziali possono restare non esaminate nel merito.
  • In ipotesi di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici è necessario accertare sia l'elemento oggettivo (che la persona fosse ancora nella posizione di dover sottoporsi all'accertamento) sia quello soggettivo (la manifestazione inequivocabile di rifiuto); circostanze come l'essere già parcheggiati o motivate da condizioni di salute possono incidere sulla valutazione della responsabilità.
  • I diritti difensivi (es. avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia) devono essere garantiti; però, se il reato risulta estinto per prescrizione, il giudice può non entrare nel merito di tali violazioni procedurali se esse non sono decisive ai fini della statuizione finale.

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