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Ordinanza

Ordinanza n. 255/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso pubblico per la progressione verticale di personale dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, e gli atti connessi, nella parte relativa al calcolo dell’esperienza professionale e al riconoscimento del titolo di abilitazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’avviso pubblico regionale per la progressione verticale di complessive 296 unità dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, nonché il regolamento attuativo, le FAQ, gli atti di differimento e rettifica, la circolare operativa, il modulo di domanda e gli atti connessi. Ha contestato la previsione secondo cui, per il calcolo dell’esperienza professionale, rileva la sola decorrenza economica dell’inquadramento, chiedendo che fosse valutata l’anzianità a decorrere dal 31 dicembre 2008. Ha inoltre chiesto il riconoscimento di un titolo di abilitazione e la conseguente ammissione alla procedura. Il TAR ha rilevato, in via sommaria, possibili profili di inammissibilità ai sensi dell’art. 73 c.p.a., osservando che le censure non riguardano clausole escludenti e che la disposizione regolamentare impugnata concerne una diversa ipotesi di progressione, da area coadiutori ad area assistenti. Nel merito cautelare, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei criteri di computo dell’esperienza e il mancato riconoscimento del titolo abilitativo.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris, senza definire il merito del ricorso. Ha ritenuto che il requisito di esperienza previsto dal bando presupponga l’effettivo svolgimento del servizio, sicché non può assumere rilievo la mera decorrenza giuridica dell’inquadramento. Ha inoltre osservato che il titolo di abilitazione invocato dalla ricorrente risultava, allo stato degli atti, privo di prova, anche quanto alle modalità del suo conseguimento. Le spese della fase cautelare sono state eccezionalmente compensate in ragione delle peculiarità del procedimento che aveva condotto all’assunzione della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito il fondamento della decisione sulla domanda di sospensione.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato dal TAR in relazione a possibili profili di inammissibilità del ricorso, non definiti nella fase cautelare.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica cautelare del fumus relativo a una procedura selettiva, il requisito dell’esperienza professionale può essere riferito all’effettivo svolgimento del servizio e non alla mera decorrenza giuridica dell’inquadramento, quando ciò risulti dalla disciplina della procedura.
  • La domanda cautelare non può essere accolta quando il titolo abilitativo del quale si chiede la valutazione non sia adeguatamente provato, anche con riguardo alle modalità del suo conseguimento.
  • Nella fase cautelare il giudice può rilevare sommariamente possibili profili di inammissibilità del ricorso, pur senza definirli, e respingere la domanda per insufficienza del fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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