Ordinanza n. 15/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto di revoca del nulla osta rilasciato al sig. Pollio Nello, in favore del lavoratore Saini Bharat, avente n. prot. n. P-NA/L/Q/2024/108012, emesso in data 03.09.2025 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro rilasciato in favore del lavoratore straniero
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli ha revocato il nulla osta rilasciato in suo favore, relativo a un'assunzione presso un datore di lavoro dichiarato. In sede cautelare ha contestato la valutazione amministrativa di incapienza patrimoniale del datore di lavoro, prospettando dati e argomentazioni difensive ulteriori rispetto a quelli considerati dall'amministrazione. Dagli atti risultava tuttavia che tali dati non erano stati comunicati durante il procedimento, nonostante fosse stata notificata la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il ricorrente non risultava inoltre svolgere attività lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro indicato né di terzi.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non irragionevole, allo stato degli atti, la valutazione di incapienza patrimoniale posta a fondamento della revoca, considerati i dati analizzati dal consulente del lavoro nel documento di asseverazione: reddito di esercizio di circa 52.000 euro, fatturato di circa 75.000 euro e richiesta di assunzione di sei lavoratori. Il giudice ha inoltre valorizzato il fatto che gli elementi sviluppati dalla difesa del ricorrente non erano stati sottoposti all'amministrazione in sede procedimentale, pur essendo stata comunicata l'indicazione dei motivi ostativi. L'assenza di prova dello svolgimento di attività lavorativa da parte del cittadino straniero ha escluso, allo stato, la sussistenza di un presupposto idoneo a giustificare l'accoglimento della tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi consente al privato di sottoporre all'amministrazione i propri elementi difensivi; la mancata comunicazione di dati rilevanti in sede procedimentale è stata valorizzata nella valutazione cautelare.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, esaminata e respinta dal Tribunale.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione di un provvedimento amministrativo può essere respinta quando la valutazione tecnica o economico-patrimoniale posta a fondamento dell'atto non appaia irragionevole alla luce dei dati disponibili.
- Gli elementi difensivi che il privato non abbia sottoposto all'amministrazione durante il procedimento, nonostante la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, possono essere valorizzati dal giudice cautelare nel valutare il fumus boni iuris.
- La mancata dimostrazione, allo stato degli atti, dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa oggetto del nulla osta può concorrere a escludere la sussistenza dei presupposti per la tutela cautelare.
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