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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2461/2020 del 04/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiati)

La controversia

Un minore, appena uscito alla guida del proprio ciclomotore da una stazione di servizio e immessosi su una strada statale, veniva investito da un’autovettura condotta in direzione opposta. I genitori, in proprio e quali rappresentanti del figlio, convenivano il conducente, l’assicuratore e i proprietari del veicolo, chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 7 aprile 2015, attribuiva alla vittima il 20% di responsabilità, stimava l’invalidità permanente nel 100% e liquidava i danni, detraendo la quota di concorso e al lordo degli acconti; condannava inoltre i convenuti e i terzi chiamati, questi ultimi nei limiti previsti per i soci della società cessata. In appello, la Corte d’appello di Perugia, con sentenza depositata il 31 maggio 2017, attribuiva alla vittima il 60% di responsabilità e al conducente il 40%, riduceva all’85% l’invalidità permanente sulla base della consulenza tecnica d’ufficio e rideterminava i risarcimenti: per la vittima Euro 480.435,60 per danno non patrimoniale biologico, Euro 117.529,41 per perdita della capacità lavorativa specifica ed Euro 240.000 per spese di assistenza; per ciascun genitore Euro 102.000. Disponeva inoltre il calcolo secondo i criteri di rivalutazione, interessi e imputazione degli acconti indicati in motivazione. I danneggiati proponevano ricorso principale con sette motivi: censuravano il riparto di responsabilità per la condotta del conducente, incluso il mancato rispetto della destra e la velocità; contestavano la valutazione delle prove sul casco e richiamavano il patteggiamento penale; lamentavano l’omessa autonoma considerazione e liquidazione della sofferenza morale e una determinazione non corretta dell’invalidità temporanea; denunciavano l’omesso esame delle spese mediche e assistenziali; contestavano la rivalutazione e gli interessi sugli acconti come domanda nuova e lamentavano l’erroneo tasso applicato; censuravano la valutazione dei danni dei genitori e la liquidazione delle spese processuali. L’assicuratore proponeva tre motivi incidentali, contestando la mancata valorizzazione del mancato uso del casco ai fini del concorso di colpa, l’omessa pronuncia sulla restituzione degli acconti asseritamente eccedenti il dovuto e la regolazione delle spese; il conducente proponeva motivi incidentali sovrapponibili su responsabilità e spese.

La decisione

La Cassazione accoglie, nei termini precisati in motivazione, il terzo motivo del ricorso principale: la Corte d’appello aveva liquidato il danno non patrimoniale della vittima facendo riferimento al solo danno biologico, senza una valutazione espressa e concreta della sofferenza morale, che non è compresa automaticamente nel danno biologico. La liquidazione tabellare e la personalizzazione massima del 25% non suppliscono, da sole, alla mancata considerazione della consistenza delle sofferenze interiori nel caso concreto. La sentenza è quindi cassata sul punto e rinviata alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuova liquidazione e, nel rideterminare le somme, computare gli acconti alle date dei relativi versamenti, precisando il saldo finale a credito o a debito. È rigettato il quinto motivo principale: i criteri indicati dalla Corte territoriale per rivalutazione, interessi compensativi e scomputo degli acconti costituiscono modalità di liquidazione del danno e non accoglimento di una domanda nuova; la sentenza, tuttavia, non aveva concretamente determinato il saldo. Sono dichiarati inammissibili il primo, il secondo, il quarto e il sesto motivo principale e il primo motivo di entrambi i ricorsi incidentali, perché inammissibilmente rivolti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non specifici, nuovi o estranei ai limiti del sindacato di legittimità. I restanti motivi, compresi quelli sulla restituzione degli acconti e sulle spese, sono assorbiti dal rinvio e dalla necessità di rideterminare il danno. La Cassazione rinvia anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2059 c.c.

    A) Sul piano del diritto positivo, l’ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.; art. 185 c.p.).

    Il danno non patrimoniale è una categoria unitaria e onnicomprensiva, ma la sua liquidazione deve considerare concretamente tutte le conseguenze pregiudizievoli dell’evento, evitando duplicazioni e distinguendo, nella valutazione, le diverse componenti fenomenologiche del pregiudizio.

  • art. 1223 c.c.

    B) La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte Cost. n. 233 del 2003; Cass. Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: a. di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica; b. di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.

    La norma individua le conseguenze risarcibili e impone di risarcire tutte quelle causalmente derivanti dall’evento, senza duplicare pregiudizi identici; l’accertamento deve essere concreto e fondato sulle prove disponibili.

  • art. 138 del d.lgs. 209/2005

    C) Nel procedere all’accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e del recente intervento del legislatore sul D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 138 e 139 (Codice delle assicurazioni private), modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17 – la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale – deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioè, tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sè, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).

    Nella liquidazione del danno alla persona il giudice deve valutare congiuntamente ma distintamente la sofferenza interiore e le conseguenze dinamico-relazionali. La misura standard può essere personalizzata per conseguenze peculiari, mentre la sofferenza morale richiede allegazione, prova e valutazione concreta.

  • art. 139 del d.lgs. 209/2005

    G) Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all’art. 139 cod. ass. “non è chiusa anche al risarcimento del danno morale”), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell’art. 138 lett. e), cod. ass., introdotta – con valenza evidentemente interpretativa – dalla legge di stabilità del 2016.

    La liquidazione autonoma della sofferenza morale conseguente alla lesione della salute non duplica il risarcimento del danno biologico; la disciplina del danno biologico non preclude il ristoro del danno morale.

  • art. 1224 c.c.

    Dal momento della liquidazione giudiziale (momento in cui, con la pubblicazione della sentenza, l’obbligazione si converte in debito di valuta) non è più dovuta la rivalutazione monetaria, ma trova applicazione l’art. 1224 c.c., comma 1, sicchè sulla somma ormai definitivamente liquidata, non più soggetta a rivalutazione, spettano gli interessi moratori (di norma al tasso legale) sino al momento dell’effettivo pagamento.

    Dopo la liquidazione giudiziale il debito risarcitorio di valore si converte in debito di valuta: non spetta ulteriore rivalutazione, mentre maturano gli interessi moratori sulla somma liquidata fino al pagamento.

Massime di principio

  • Il danno non patrimoniale è unitario e onnicomprensivo sul piano giuridico, ma il giudice deve accertare e considerare concretamente tutte le conseguenze dell’illecito, evitando duplicazioni di pregiudizi identici.
  • Nel risarcimento della lesione alla salute devono essere valutate congiuntamente ma distintamente la componente dinamico-relazionale del danno biologico e la sofferenza interiore o morale. Quest’ultima non si presume compresa nel danno biologico e la sua liquidazione richiede allegazione, prova e valutazione concreta.
  • Il ricorso a tabelle che comprendano una componente morale e l’applicazione di una percentuale di personalizzazione non bastano, da soli, a dimostrare che la sofferenza morale sia stata adeguatamente valutata: la motivazione deve dar conto della sua consistenza nel caso concreto.
  • In presenza di un danno permanente alla salute, le conseguenze dinamico-relazionali normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit sono già considerate nella misura standard e non giustificano una personalizzazione in aumento; questa è ammessa per conseguenze anomale, eccezionali e peculiari.
  • Nelle obbligazioni risarcitorie di valore, la liquidazione degli interessi compensativi risarcisce il lucro cessante finanziario e non deriva da un cumulo automatico con la rivalutazione. Gli acconti vanno resi omogenei al credito, detratti e considerati nel calcolo degli interessi: questi si calcolano sull’intero capitale fino al pagamento dell’acconto e sul residuo rivalutato da tale pagamento alla liquidazione definitiva.
  • La denuncia di omessa pronuncia richiede l’indicazione specifica della domanda o eccezione asseritamente non esaminata e degli atti in cui è stata proposta; non ricorre quando la decisione, anche senza una statuizione espressa o una specifica argomentazione, comporta il rigetto o la non esaminabilità della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDanno non patrimonialeNesso di causalità

Testo integrale

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